Corte costituzionale

Ordinanza n. 571/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/12/1990 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 554,

secondo comma, del codice di procedura penale e dell'art. 157 del

testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del

codice di procedura penale (testo approvato con il decreto

legislativo 28 luglio 1989, n. 271), promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa l'8 giugno 1990 dal Giudice per le indagini

preliminari presso la Pretura circondariale di Asti nel procedimento

penale a carico di Micheletti Rino, iscritta al n. 506 del registro

ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1990;

2) ordinanza emessa il 30 giugno 1990 dal Giudice per le indagini

preliminari presso la Pretura circondariale di Vercelli nel

procedimento penale relativo alla gara di appalto indetta per

l'aggiudicazione di lavori per l'ampliamento del cimitero di Borgo

Vercelli, iscritta al n. 551 del registro ordinanze 1990 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie

speciale, dell'anno 1990;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso la

Pretura circondariale di Asti, chiamato a decidere su una richiesta

di archiviazione avanzata dal pubblico ministero per infondatezza

della notizia di reato, ha, con ordinanza dell'8 giugno 1990,

sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione,

questione di legittimità dell'art. 554, secondo comma, del codice di

procedura penale, "nella parte in cui non prevede che il Gip, se

ritiene necessarie ulteriori indagini, possa indicarle al PM,

fissando il termine indispensabile per il compimento di esse",

nonché dell'art. 157 del testo delle norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo

approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), "nella

parte in cui non prevede che il GIP, quando emette l'ordinanza in cui

indica al PM la necessità di ulteriori indagini fissando il termine

per compierle, debba informarne il Procuratore generale presso la

Corte di Appello, per i provvedimenti di sua competenza";

che identiche questioni ha sollevato il Giudice per le indagini

preliminari presso la Pretura circondariale di Vercelli con ordinanza

emessa il 30 giugno 1990, denunciando, in riferimento agli artt. 3 e

112 della Costituzione, l'art. 554, secondo comma, del codice di

procedura penale, nella parte in cui "prevede per il procedimento

pretorile, in caso di mancato accoglimento della richiesta di

archiviazione, che il giudice debba restituire con ordinanza gli atti

al PM disponendo che questi formuli l'imputazione" e non prevede,

invece, che possa "ove riscontri lacune investigative, indicare al PM

le necessarie ulteriori indagini, fissando anche il termine per il

loro compimento", nonché, in riferimento agli artt. 3, 112 e 76

della Costituzione, l'art. 157 del testo delle norme di attuazione,

di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo

approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), là

dove stabilisce "che in caso di richiesta di archiviazione in cui il

giudice per le indagini preliminari ravvisi carenze investigative

debba essere comunque emesso decreto di archiviazione e innescato il

meccanismo dell'informativa al PG";

e che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

Generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non

fondate;

Considerato che, riguardando le due ordinanze questioni identiche,

i relativi giudizi vanno riuniti;

che, con sentenza n. 445 del 1990, questa Corte ha già

dichiarato sia l'illegittimità costituzionale di entrambi i commi

dell'art. 157 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e

transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il

decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), sia l'illegittimità

costituzionale dell'art. 554, secondo comma, del codice di procedura

penale, nella parte in cui non prevede che, di fronte ad una

richiesta di archiviazione presentata per infondatezza della notizia

di reato, il Giudice per le indagini preliminari presso la pretura

circondariale, se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indichi

con ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine

indispensabile per il loro compimento;

e che, pertanto, le questioni devono essere dichiarate

manifestamente inammissibili;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 157 del testo delle norme di

attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura

penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n.

271), già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n.

445 del 1990, questione sollevata dal Giudice per le indagini

preliminari presso la Pretura circondariale di Asti con ordinanza

dell'8 giugno 1990 e dal Giudice per le indagini preliminari presso

la Pretura circondariale di Vercelli con ordinanza del 30 giugno

1990;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 554, secondo comma, del codice

di procedura penale, già dichiarato costituzionalmente illegittimo

con sentenza n. 445 del 1990, nella parte in cui non prevede che, di

fronte ad una richiesta di archiviazione presentata per infondatezza

della notizia di reato, il giudice per le indagini preliminari presso

la pretura circondariale, se ritiene necessarie ulteriori indagini,

le indichi con ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine

indispensabile per il loro compimento, questione sollevata dal

Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale

di Asti con ordinanza dell'8 giugno 1990 e dal Giudice per le

indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Vercelli con

ordinanza del 30 giugno 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.

Il Presidente e redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1990.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1990:571 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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