1. Quando emette decreto di archiviazione, il giudice per le indagini preliminari, se rileva l'esigenza di ulteriori indagini, ne informa il procuratore generale presso la corte di appello. Questi, se ne ravvisa i presupposti, richiede la riapertura delle indagini a norma dell'articolo 414 del codice. 2. Quando e' accolta la richiesta del procuratore generale, le nuove indagini restano avocate. 8

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

8

La Corte costituzionale, con sentenza 26 settembre-12 ottobre 1990, n. 445 (in G.U. 1a s.s. 17/10/1990, n. 41), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.

Testo vigente dal 18 ottobre 1990

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 445/1990

    Ha colpito questo articolo
    12 ottobre 1990

    Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 157 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271); Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 554, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, di fronte ad una richi…

    Art. 157 Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale · Art. 554 c.p.p. · Art. 175 Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 571/1990

    Questione infondata
    28 dicembre 1990

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 157 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 445 del 1990, questione sollevata dal Giudice per le inda…

    Art. 157 Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale · Art. 554 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 112 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 502/1990

    Altra decisione
    26 ottobre 1990

    Ordina la restituzione degli atti al Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Verona. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1990. Il Presidente e redattore: CONSO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 26 ottobre 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI

    Art. 549 c.p.p. · Art. 554 c.p.p. · Art. 415 c.p.p. · Art. 157 Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 ottobre 1990

Confronto con la versione in vigore dal 5 agosto 1989 al 18 ottobre 1990.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte costituzionale

    La Corte costituzionale, con sentenza 26 settembre-12 ottobre 1990, n. 445 (in G.U. 1a s.s. 17/10/1990, n. 41), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art157 · fonte del testo

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