Corte costituzionale

Ordinanza n. 499/1990

Altra decisione · depositata il 26/10/1990 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 554 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 14 febbraio

1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura

circondariale di Lamezia Terme in un procedimento penale a carico di

ignoti, iscritta al n. 215 del registro ordinanze 1990 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1990 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso la

Pretura circondariale di Lamezia Terme, chiamato a decidere sulla

richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero in un

procedimento a carico di ignoti per il reato di molestie e minacce a

mezzo del telefono - dopo aver premesso "che il P.M. non ha compiuto

attività d'indagine", limitandosi a domandare, sulla base "di

generici e imprecisati accertamenti" eseguiti dalla polizia

giudiziaria, "l'archiviazione per essere rimasto ignoto l'autore del

reato", e ciò nonostante fosse opportuno "verificare la persistenza

delle minacce" attraverso l'esame della persona offesa e richiedere,

"ove del caso, l'intercettazione telefonica" - ha, con ordinanza del

14 febbraio 1990, sollevato questione di legittimità dell'art. 554

del codice di procedura penale, "nella parte in cui non prevede che

il giudice per le indagini preliminari presso la Pretura ove ritenga

di non accogliere la domanda di archiviazione possa indicare al P.M.

le ulteriori indagini da compiere e il termine indispensabile per il

loro svolgimento":

che, ad avviso del giudice a quo, la norma denunciata

violerebbe, in primo luogo, l'art. 3 della Costituzione, per la

mancata estensione ai procedimenti di competenza pretorile dell'art.

409, quarto comma, del codice di procedura penale, dettato per i

procedimenti di competenza del tribunale o della corte d'assise,

mancata estensione da ritenersi irragionevole, anche a fronte della

direttiva espressa dall'art. 2, n. 103, della legge 16 febbraio 1987,

n. 81, dal momento "che il vigente sistema processuale impone nei

casi simili al giudice per le indagini preliminari presso la pretura

di accogliere la richiesta di archiviazione (arg. ex art. 554

c.p.p.), senza poter indicare con ordinanza al P.M. le indagini

necessarie, come invece consentito dall'art. 409 comma quarto, c.p.p.

al GIP presso il Tribunale";

che, inoltre, sarebbe vulnerato l'art. 112 della Costituzione,

"potendo essere compromesso il principio costituzionale di

obbligatorietà dell'azione penale" per essere il giudice per le

indagini preliminari presso la pretura privo "di qualsiasi

possibilità di incidere sulla scelta del P.M., salva l'informativa

al Procuratore generale che, "se ne ravvisa i presupposti", richiede,

ai sensi dell'art. 157 del testo delle norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo

approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), la

riapertura delle indagini;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che, pur risultando il procedimento a quo a carico di

ignoti, l'ordinanza di rimessione appare tutta impostata sul

raffronto tra l'art. 554 e l'art. 409, quarto comma, del codice di

procedura penale, norma quest'ultima concernente le indagini

successive alla richiesta di archiviazione che il giudice per le

indagini preliminari presso il tribunale può disporre quando si

tratta di procedimento a carico di persona identificata, senza che

venga mai richiamato l'art. 415 del codice di procedura penale

appositamente dedicato all'archiviazione per il caso di reato di

competenza del tribunale o della corte di assise commesso da persone

ignote, come sembra confermato dal persistente riferimento del

giudice a quo all'art. 157 del testo delle norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo

approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), una

norma che, con il richiamare l'art. 414 del codice di procedura

penale, parrebbe concernere esclusivamente procedimenti a carico di

persona identificata;

che, peraltro, questa Corte, con sentenza n. 409 del 1990,

dichiarando non fondata "nei sensi di cui in motivazione" la

questione di legittimità dell'art. 415, secondo comma, del codice di

procedura penale, sollevata per la parte ove non consente al giudice

per le indagini preliminari di indicare ulteriori indagini al

pubblico ministero, "una volta che questi gli abbia presentato

richiesta di archiviazione per essere ignoti gli autori del reato",

ha fondato la sua statuizione su una "possibile

interpretazione"dell'art. 415, secondo comma, del codice di procedura

penale, "tale da far emergere una figura di giudice per le indagini

preliminari in grado di indicare al pubblico ministero gli

approfondimenti non ancora compiuti e, quindi, non vincolato alla

pronuncia del decreto di archiviazione nemmeno quando non gli sia

possibile ordinare l'iscrizione nel registro delle notizie di reato

del nome di una persona già individuata";

che, di conseguenza, l'indicazione dell'art. 409 del codice di

procedura penale come tertium comparationis non appare, alla stregua

di tale decisione della Corte, del tutto inconferente;

che, successivamente, con sentenza n. 445 del 1990, questa

Corte ha, invece, dichiarato l'illegittimità costituzionale

dell'art. 157 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e

transitorie del codice di procedura penale, e l'illegittimità

costituzionale dell'art. 554, secondo comma, del codice di procedura

penale, nella parte in cui non prevede che, di fronte ad una

richiesta di archiviazione presentata per infondatezza della notizia

di reato, il giudice per le indagini preliminari presso la pretura

circondariale, se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indichi

con ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine

indispensabile per il compimento di esse;

che, quindi, il giudice a quo deve riesaminare, alla stregua

del nuovo quadro normativo risultante dalle indicate decisioni della

Corte, la concreta rilevanza della proposta questione (v. ordinanze

nn. 222 e 463 del 1990);

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Giudice per le indagini

preliminari presso la Pretura circondariale di Lamezia Terme.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 ottobre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:499 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari