Non è in contrasto con la legge di delega ne' con i principi di eguaglianza e ragionevolezza il principio di diritto - affermato nel caso da una Sezione della Corte di cassazione e contestato in sede di rinvio dal giudice 'a quò - secondo il quale, nell'ipotesi in cui il giudice per le indagini preliminari di pretura, in presenza di una richiesta di archiviazione per infondatezza della 'notitia criminis', ritenga di indicare al pubblico ministero la necessità di ulteriori indagini, sulla base di quanto prescritto dall'art. 554, comma secondo, cod. proc. pen., nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 445 del 1990, si deve seguire la procedura in camera di consiglio e non quella 'de planò. Il principio di massima semplificazione cui è ispirata la disciplina del procedimento pretorile (art. 2, n. 103, della legge delega n. 81 del 1987) non determina infatti, nonostante l'appesantimento che l'adozione della complessa procedura camerale senza dubbio comporterebbe, un ripudio assoluto di tale procedura, e parimenti tale ripudio non può dedursi, stante la diversità fra l'udienza preliminare e l'udienza in camera di consiglio, dal divieto dell'udienza preliminare dalla stessa direttiva sancito per il procedimento pretorile e neppure dal fatto che nella ipotesi indiscutibilmente diversa, dell'ordine rivolto al pubblico ministero di formulare l'imputazione, va seguita la procedura 'de planò. Di conseguenza, poiché nessuna delle possibili scelte del legislatore (udienza camerale o procedura 'de planò) può ritenersi costituzionalmente obbligata, stabilire quale di esse debba osservarsi è questione di mera interpretazione, di competenza del giudice di nomofilachia, il quale peraltro, dopo un iniziale contrasto tra le decisioni delle diverse sezioni, l'ha ora risolta, con sentenza pronunciata a sezioni unite, nel senso che la via da seguire non è quella in contraddittorio ma quella 'de planò. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 77 (recte 76) - in relazione all'art. 2, n. 103, l. 16 febbraio 1987, n. 81 - e 3 Cost., del su indicato combinato disposto degli artt. 554, secondo comma, e 409, cod. proc. pen.). - Su altri aspetti (opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione) dei rapporti tra procedimento pretorile e procedura camerale, v. S. nn. 94/1992 e 123/1993; sulla indicazione di ulteriori indagini e l'ordine di formulare l'imputazione, da parte del G.I.P., v., tra le altre, S. n. 445/1990 e O. n. 254/1991.
Art. 554 c.p.p. · Art. 409 c.p.p.