Corte costituzionale

Sentenza n. 445/1990

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 12/10/1990 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 554, secondo

comma, del codice di procedura penale e 175 del decreto legislativo

28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e

transitorie del codice di procedura penale), promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 13 gennaio 1990 dal Giudice per le

indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Vercelli nel

procedimento penale relativo all'esposto dell'Associazione Esposti

all'Amianto (A.E.A), iscritta al n. 141 del registro ordinanze 1990 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima

serie speciale, dell'anno 1990;

2) ordinanza emessa il 25 gennaio 1990 dal Giudice per le

indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Catania nel

procedimento penale relativo all'infortunio sul lavoro occorso a

Nocito Ignazio, iscritta al n. 151 del registro ordinanze 1990 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima

serie speciale, dell'anno 1990;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 giugno 1990 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura

circondariale di Vercelli, con ordinanza del 13 gennaio 1990, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 554,

secondo comma, del codice di procedura penale.

La norma denunciata impone al giudice per le indagini preliminari

presso la pretura, di fronte ad una richiesta di archiviazione

formulata dal pubblico ministero in carenza di attività

investigativa, l'alternativa tra l'accoglimento della richiesta e la

restituzione degli atti al pubblico ministero perché formuli

l'imputazione ed emetta il decreto di citazione a giudizio, senza che

lo stesso pubblico ministero possa essere invitato dal giudice a

svolgere le necessarie ulteriori indagini, come invece previsto

dall'art. 409, quarto comma, dello stesso codice. Ne conseguirebbe

violazione dell'art. 3 della Costituzione, per ingiustificata

disparità di trattamento rispetto all'analogo rito presso il

tribunale, e dell'art. 112 della Costituzione, per essere l'organo

giurisdizionale nell'impossibilità di contrastare efficacemente

l'inerzia del pubblico ministero.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 14, prima serie speciale, del

4 aprile 1990.

Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, che ha concluso per la declaratoria di manifesta infondatezza

della questione, deducendo che l'art. 3 della Costituzione non sembra

possa essere chiamato in causa quando - come nel caso in esame - la

materia coinvolga non diritti di privati ma l'esercizio di funzioni

pubbliche e, comunque, quando la diversità di trattamento si

colleghi ad una diversità di situazioni; mentre, per quanto riguarda

il riferimento all'art. 112 della Costituzione, il giudice a quo ha

del tutto trascurato la previsione dell'art. 157 del testo delle

norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di

procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28

luglio 1989, n. 271), secondo cui, nel procedimento pretorile, ove

rilevi l'esigenza di ulteriori investigazioni, il giudice ne informa

il procuratore generale presso la corte d'appello, il quale, "se ne

ravvisa i presupposti, richiede la riapertura delle indagini a norma

dell'art. 414 del codice". È vero, si assume nell'atto di

intervento, che tale potere è esercitabile dopo il provvedimento di

archiviazione e previa autorizzazione del giudice per le indagini

preliminari; non può però disconoscersi come, in base a tale

previsione, l'esercizio dell'azione penale non resti abbandonato

all'arbitrio di un singolo organo pubblico.

2. - Il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura

circondariale di Catania, con ordinanza del 25 gennaio 1990, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 554,

secondo comma, del codice di procedura penale e dell'art. 157 del

testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del

codice di procedura penale (testo approvato con il decreto

legislativo 28 luglio 1989, n. 271).

Osserva il giudice a quo che, di fronte ad una richiesta di

archiviazione formulata dal pubblico ministero, in carenza di

attività investigativa, al giudice per le indagini preliminari

presso la pretura è imposta l'alternativa tra l'accoglimento della

richiesta e la restituzione degli atti al pubblico ministero perché

formuli l'imputazione ed emetta il decreto di citazione a giudizio,

senza che lo stesso pubblico ministero possa essere invitato dal

giudice a svolgere le necessarie ulteriori indagini, come invece

previsto dall'art. 409, quarto comma; così determinando, per un

verso, una ingiustificata discriminazione, integrante violazione

dell'art. 3 della Costituzione, rispetto all'analogo rito presso il

tribunale e, per un altro verso, l'impossibilità dell'organo

giurisdizionale di contrastare efficacemente l'inerzia del pubblico

ministero, con conseguente violazione dell'art. 112 della

Costituzione.

Infatti, secondo il sistema congegnato dall'art. 554, secondo

comma, del codice di procedura penale e dall'art. 157 del testo delle

norme di attuazione, di coordinamento e transitorie dello stesso

codice, il giudice per le indagini preliminari presso il pretore, ove

non concordi con la richiesta di archiviazione del pubblico ministero

e, al tempo stesso, non sia in grado di ordinare la formulazione

dell'imputazione, è comunque tenuto a pronunciare il decreto di

archiviazione e, correlativamente, ad informare della necessità di

ulteriori indagini il procuratore generale presso la corte di

appello. Questi, tuttavia, si attiverà in base ad una scelta rimessa

esclusivamente alla sua discrezionalità ("se rileva l'esigenza di

ulteriori indagini": art. 157, primo comma, delle norme di

attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura

penale, benché una valutazione nel senso del necessario attivarsi

del pubblico ministero sia già stata espressa dall'organo

giurisdizionale cui, istituzionalmente, compete il controllo.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

anch'essa pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 14, prima serie

speciale, del 4 aprile 1990.

Pure in tale giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, che, adottando le medesime argomentazioni sub 1, ha chiesto di

dichiarare infondata la questione. Considerato in diritto

1. - Il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura

circondariale di Vercelli sottopone al vaglio di questa Corte la

legittimità costituzionale dell'art. 554, secondo comma, del codice

di procedura penale, nella parte in cui impone al giudice per le

indagini preliminari di pretura, destinatario della richiesta di

archiviazione per infondatezza della notizia di reato, di disporre,

se non ritiene di accogliere tale richiesta, la formulazione

dell'imputazione ai fini della citazione a giudizio, senza

consentirgli di indicare previamente al pubblico ministero, che abbia

chiesto l'archiviazione in base ad investigazioni ritenute lacunose,

il compimento di ulteriori indagini.

La norma denunciata contrasterebbe sia con l'art. 3, primo comma,

sia con l'art. 112 della Costituzione.

La violazione dell'art. 3, primo comma, deriverebbe

dall'ingiustificata ed irrazionale discriminazione ravvisabile nei

confronti della ben diversa disciplina prevista per le richieste di

archiviazione relative a notizie di reati rientranti nella competenza

del tribunale o della corte d'assise: alla stregua, infatti,

dell'art. 409, secondo e quarto comma, dello stesso codice di

procedura penale, il giudice per le indagini preliminari ha a

disposizione - accanto o, più esattamente, prima delle due soluzioni

terminali, consistenti nell'accogliere la richiesta di archiviazione

o nell'ordinare la formulazione dell'imputazione - la possibilità,

"ove riscontri lacune investigative", di "indicare al P.M. le

necessarie ulteriori indagini, fissando il termine per il loro

compimento".

A sua volta, la violazione dell'art. 112 della Costituzione

sarebbe dovuta al fatto che il disposto dell'art. 554, secondo comma,

non consentirebbe "un efficace controllo sull'attività di indagine

svolta" dal pubblico ministero ai fini dell'obbligatorio esercizio

dell'azione penale, in quanto lo strumento ivi configurato, mai

permettendo al giudice per le indagini preliminari di "valutare il

grado di completezza delle indagini svolte", non varrebbe a garantire

che la richiesta di archiviazione "sia stata preceduta" e "supportata

da un adeguato svolgimento di indagini".

2. - Anche il Giudice per le indagini preliminari presso la

Pretura circondariale di Catania mette in discussione la legittimità

costituzionale dell'art. 554, secondo comma, del codice di procedura

penale, sostanzialmente nella stessa parte denunciata dal Giudice per

le indagini preliminari presso la Pretura di Vercelli, o, volendo

essere più precisi, in quanto tale comma "riconosce al Giudice, ove

questi non concordi con la richiesta di archiviazione, il (solo)

potere di imporre al Pubblico Ministero la formulazione

dell'imputazione", tralasciando di considerare "tutta una gamma di

situazioni intermedie, caratterizzate dall'acquisizione di elementi

ancora inidonei per la formulazione di una corretta imputazione, ma

al tempo stesso non esaustivi ai fini della decisione sulla richiesta

di archiviazione". Ma, poiché " è proprio a queste situazioni

ibride, di incertezza, che sembra riferirsi l'art. 157 decreto

legislativo n. 271/89, allorché stabilisce che il Giudice per le

Indagini Preliminari, quando emette decreto di archiviazione, se

rileva l'esigenza di ulteriori indagini, ne informa il Procuratore

Generale presso la Corte di Appello", diventa decisivo l'ulteriore

dubbio immediatamente sollevato nei confronti della legittimità

costituzionale del suddetto articolo. La conformità alla

Costituzione della soluzione così operata in sede di norme di

attuazione per ovviare alla lacuna addebitata all'art. 554, secondo

comma, del codice viene, infatti, contestata dal Giudice per le

indagini preliminari presso la Pretura di Catania, in quanto il

procuratore generale, una volta informato dell'archiviazione in tal

modo disposta, "non ha alcun dovere di richiedere la riapertura delle

indagini", a ciò attivandosi "soltanto ove ne ravvisa i presupposti,

ossia in base ad una scelta rimessa esclusivamente alla sua

valutazione discrezionale".

Per entrambe le norme denunciate dal Giudice per le indagini

preliminari presso la Pretura di Catania i parametri di riferimento

costituzionale corrispondono in definitiva a quelli invocati dal

Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Vercelli:

anzitutto, l'art. 3, dato che sarebbe priva di ragionevole

giustificazione la "diversità di disciplina nel procedimento

pretorile, rispetto a quella adottata, per situazioni identiche, nel

procedimento davanti al Tribunale" dall'art. 409, quarto comma, del

codice di procedura penale; e, poi, l'art. 112, dato che il

provvedimento di archiviazione emesso in forza degli artt. 554,

secondo comma, del codice e 157 delle norme di attuazione,

configurandosi "come una sorta di atto dovuto" per il giudice,

comporterebbe la violazione del principio secondo cui "la decisione

in ordine alla richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico

Ministero, proprio in quanto espressione del controllo sulle scelte

dell'organo dell'accusa, non può mai essere coatta".

3. - Stante la parziale identità del rispettivo oggetto normativo

e la virtuale coincidenza dei riferimenti costituzionali chiamati in

causa, i giudizi relativi alle questioni sollevate dalle due

ordinanze in esame non possono non essere riuniti per dare luogo ad

una decisione congiunta. Tanto più che la divergente prospettazione

del requisito della rilevanza (il Giudice per le indagini preliminari

presso la Pretura di Vercelli sostiene che la norma impugnata lo

"condurrebbe ad ordinare al P.M. la formulazione entro 10 giorni di

un'imputazione basantesi su indagini che si giudicano incomplete",

anziché ad indicare al pubblico ministero l'espletamento delle

ulteriori indagini emergenti come necessarie dagli atti del

procedimento, mentre il Giudice per le indagini preliminari presso la

Pretura di Catania esprime l'avviso che "dovrebbe pronunciare decreto

di archiviazione e contemporaneamente... informare il Procuratore

Generale presso la Corte di Appello della esigenza di ulteriori

indagini", anziché indicare previamente al pubblico ministero le

"più approfondite indagini" rese necessarie dalla contraddittorietà

e lacunosità della relazione tecnica in atti) - dovuta non soltanto

alle particolarità di ciascun caso di specie, ma anche, e più

ancora, al diverso modo di intendere la regola di giudizio cui il

giudice per le indagini preliminari dovrebbe attenersi nel verificare

l'accoglibilità della richiesta di archiviazione allo stato degli

atti - consente di avere a disposizione un quadro più completo delle

situazioni disciplinate dalle norme in discussione.

4. - Se si prendono le mosse dal primo dei due parametri

costituzionali invocati, non si può negare, tanta ne è l'evidenza,

la diversità di disciplina che emerge dal raffronto dell'art. 554,

secondo comma, del codice di procedura penale con l'art. 409, quarto

comma, specie dopo l'emanazione dell'art. 157 delle norme di

attuazione, al quale si deve un'ancor più autonoma caratterizzazione

dell'ipotesi in cui il giudice per le indagini preliminari presso la

pretura circondariale, a fronte di una richiesta di archiviazione per

infondatezza della notizia di reato, ritenga necessarie ulteriori

indagini. Infatti, nel procedimento di pretura, anziché restituire

gli atti al pubblico ministero con l'indicazione delle ulteriori

indagini da compiere, rimandando, se del caso, la scelta tra il

disporre l'archiviazione e l'imporre la formulazione dell'imputazione

all'esito delle nuove indagini, il giudice deve sempre operare una

subitanea opzione tra l'archiviare e l'imporre l'imputazione, salva

nel primo caso la concomitante possibilità, prevista dall'art. 157

delle norme di attuazione, di informare della ritenuta "esigenza di

ulteriori indagini" il procuratore generale presso la corte di

appello, che, "se ne ravvisa i presupposti, richiede la riapertura

delle indagini", da intendersi avocate, una volta accolta la sua

richiesta.

L'esistenza di questa pur così palese e netta diversità di

regime non basta, però, a far ritenere violato l'art. 3 della

Costituzione. Il sottolineare - come fa insistentemente la prima

delle due ordinanze - che nella competenza pretorile rientrano

materie di particolare delicatezza, tali da richiedere, per loro

natura, "indagini 'di regola' complesse ed articolate", pur essendo

altrettanto fuori discussione, ha il torto di non considerare che, se

tanto bastasse, tutte le differenze caratterizzanti il procedimento

di pretura resterebbero già in partenza prive di giustificazione. E

ad analogo rilievo va incontro l'asserto - più volte formulato

nell'altra ordinanza - secondo cui, "in presenza di situazioni

assolutamente eguali", la diversità di disciplina qui in esame

finirebbe per risolversi in una violazione dell'art. 3 della

Costituzione.

Ma ciò, se vale ad escludere che ogni differenza introdotta per

semplificare il rito pretorile comporti di per sé una lesione del

principio di eguaglianza, non significa che ciascuna di tali

semplificazioni sia comunque da ritenere indenne da vizi di

legittimità costituzionale, occorrendo, a tal fine, verificare se la

massima semplificazione, di volta in volta attuata, non sia in

contrasto, prima ancora che con altri parametri costituzionali

eventualmente indicati, con i canoni della ragionevolezza e della

coerenza, "principi tutti cristallizzati nell'art. 3, primo comma,

Cost.", come l'ordinanza del Giudice di Vercelli ha cura di

documentare.

5. - Nell'analizzare sotto quest'altro profilo la rispondenza o

meno delle due norme impugnate all'art. 3 della Costituzione,

un'ulteriore precisazione si impone a proposito dei rapporti

intercorrenti fra l'art. 554, secondo comma, del codice di procedura

penale e l'art. 157 delle sue norme di attuazione. Al di là di

possibili apparenze, non si è, invero, alla presenza di un combinato

disposto, bensì alla presenza di due norme distintamente

assoggettate a vaglio di costituzionalità. Sebbene complementari,

nel senso che la seconda, emanata in epoca successiva, è stata

voluta dal legislatore delegato proprio per ovviare con

l'apprestamento di un apposito meccanismo (informativa al procuratore

generale ed eventuale sua richiesta di riapertura delle indagini) ad

una manchevolezza della prima - che, nel differenziarsi dall'art.

409, quarto comma, non aveva preso in considerazione l'ipotesi nella

quale il giudice per le indagini preliminari presso la pretura, a

fronte di una richiesta di archiviazione, si trovi a ravvisare

"l'esigenza di ulteriori indagini" - l'art. 554, secondo comma, del

codice e l'art. 157 delle norme di attuazione hanno dato vita ad un

"sistema", all'interno del quale, come l'Avvocatura dello Stato

sottolinea nei due atti di intervento per la Presidenza del Consiglio

dei ministri, la previsione dell'art. 157, pur concernendo un momento

susseguente all'applicazione dell'art. 554, secondo comma, riveste,

ai fini che qui interessano, una posizione prioritaria.

Ed infatti, se le cose stessero come sostiene l'Avvocatura dello

Stato, cioè se si dovesse escludere ogni contrasto dell'art. 157

delle norme di attuazione con l'art. 3 della Costituzione, anche il

"sistema" congegnato a completamento dell'art. 554, secondo comma,

del codice, benché più semplice e, quindi, diverso da quello di

base, verrebbe a risultare non contrario a ragionevolezza e coerenza.

Ne conseguirebbe, anzitutto, la non fondatezza della questione

sollevata nei confronti dell'art. 157 e, in secondo luogo, la non

fondatezza della questione sollevata nei confronti dell'art. 554,

secondo comma, in quanto completato, appunto, da una previsione non

in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

6. - Ma la previsione dell'art. 157 non può affatto dirsi

ispirata a ragionevolezza e coerenza.

In dottrina si è addirittura parlato di "contradictio in

adiecto", così efficacemente sintetizzando l'intervento del giudice

per le indagini preliminari: "con una mano archivia; con l'altra

sollecita la richiesta di un seguito"; ed ancora, vieppiù

sottolineando la non ragionevolezza della soluzione, "il giudice

muove passi tortuosi: non potendo fissare direttive al requirente,

decreta l'archiviazione e contestualmente pungola il procuratore

generale".

Non meno negativo il parere espresso dal Consiglio superiore della

magistratura riguardo all'art. 141- ter del progetto definitivo delle

norme di attuazione, cui risale la previsione poi tradottasi tal

quale nell'art. 157 del testo definitivo: "Il meccanismo previsto dal

Progetto definitivo in relazione ai casi in cui, nel procedimento di

competenza del pretore, il G.I.P. ritenga necessarie nuove indagini

non appare convincente né sul piano della speditezza e funzionalità

né sul piano della logica. Ed infatti, appare difficilmente

comprensibile come si possa, nello stesso momento, disporre

l'archiviazione e segnalare, da parte del giudice "terzo", l'esigenza

di nuove indagini senza poi nulla poter fare di fronte ad una mancata

richiesta di "riapertura delle indagini". Si aggiunga che, nel caso

di specie, si avrebbe la completa inversione dei ruoli del pubblico

ministero e del giudice, perché in sostanza sarebbe il giudice

"terzo" a formulare quella "richiesta di nuove indagini" sulle quali,

a seguito della loro formale successiva presentazione da parte del

procuratore generale, sarebbe poi chiamato a decidere lui stesso;

mentre, nella sostanza, sarebbe l'ufficio della Procura (sia pure

generale, anziché quella presso la Pretura) a dover decidere se

accogliere o meno la richiesta di nuove indagini suggerita dal

Pretore (pretore, quindi, che, in definitiva, chiederebbe al pubblico

ministero di fargli delle richieste su cui poi lui stesso dovrebbe

pronunciare)". Con il che l'incoerenza della soluzione emerge in

tutta chiarezza.

Infine, la circostanza - messa in particolare risalto, sia pure

con riferimento all'art. 112 della Costituzione, del Giudice per le

indagini preliminari presso la Pretura di Catania - che il

procuratore generale "non ha alcun dovere di richiedere la riapertura

delle indagini", così da rendere questa richiesta meramente

eventuale, dimostra come l'esigenza di ulteriori indagini manifestata

dal giudice per le indagini preliminari, potendo rimanere del tutto

senza seguito, non riceva dal legislatore, che pur se ne è fatto

carico in sede di norme di attuazione, alcuna effettiva garanzia.

La prima conseguenza da trarre non può, quindi, essere che

l'accoglimento della questione sollevata, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, nei confronti dell'art. 157 del testo delle norme

di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura

penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n.

271). Ne discende l'assorbimento dell'altra questione proposta nei

confronti della stessa norma in riferimento all'art. 112 della

Costituzione.

7. - La declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art.

157 delle norme di attuazione, riportando la situazione normativa a

quella risultante dalla pubblicazione del codice di procedura penale

anteriormente alla pubblicazione del testo delle norme di attuazione,

di coordinamento e transitorie, rende necessario affrontare anche la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 554, secondo

comma, del codice di procedura penale, sempre nell'ottica della

ragionevolezza e della coerenza della soluzione che se ne ricava per

l'ipotesi in cui il giudice per le indagini preliminari presso la

pretura, di fronte alla richiesta di archiviazione proveniente dal

pubblico ministero, ritenga necessarie ulteriori indagini: una

soluzione di tipo negativo, nel senso che tale ipotesi non vi viene

neppure presa in considerazione, ben diversamente da quanto l'art.

409, quarto comma, espressamente dispone (ordinanza al pubblico

ministero con l'indicazione delle ulteriori indagini ritenute

necessarie e fissazione del termine per il compimento di esse) nei

riguardi del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale.

Da ciò l'impugnativa che accomuna le due ordinanze di rimessione.

8. - Il fatto stesso che il legislatore delegato abbia sentito il

bisogno di dettare l'art.157 delle norme di attuazione per porre in

qualche modo riparo alla mancanza di previsione addebitata all'art.

554 del codice, potrebbe indurre a concludere per l'immediato

accoglimento della questione.

Sintomatiche in tal senso risultano le Osservazioni del Governo al

progetto definitivo delle norme di attuazione a proposito del già

ricordato art. 141- ter, poi diventato art. 157 nel testo definitivo:

"Non essendo previsto nel procedimento davanti al pretore che il

giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di

archiviazione, possa invitare il pubblico ministero a svolgere le

ulteriori indagini che si ritengano dal giudice necessarie (come è

invece stabilito per il procedimento ordinario, dall'art. 409, comma

quarto), occorre introdurre una disposizione che consenta al

procuratore generale di attivarsi... In mancanza di una simile

previsione, lo svolgimento non completo delle indagini potrebbe

rimanere privo di controllo e, quindi, di rimedi". Conclusione,

questa, senz'altro estensibile alla situazione conseguente alla

declaratoria di illegittimità dell'art. 157, che, colpendo una norma

introdotta per ovviare ad una carenza del genere, è venuta a

ripristinarla nei termini precedenti.

Ma, a parte la considerazione che il lasciare "lo svolgimento non

completo delle indagini... privo di controllo e, quindi, di rimedi"

coinvolge il riferimento all'art. 112 della Costituzione piuttosto

che il riferimento all'art. 3, non si può non prestare la massima

attenzione alla parte finale del già ricordato parere del Consiglio

superiore della magistratura. Dopo aver apertamente osteggiato la

proposta di introdurre l'art. 157, il Consiglio giungeva alla

conclusione di ritenere "assai più semplice, funzionale ed anche

corretto che, nel rispetto dei reciproci ruoli, qualora il Pretore

non condivida la richiesta di archiviazione del pubblico ministero,

sia pure per non essere state esperite tutte le indagini che

avrebbero potuto essere fatte, si dia luogo a quanto previsto

dall'art. 554, secondo comma: con possibilità poi, per il Pretore,

di assumere in giudizio tutte quelle prove che ritiene necessarie (

ex art. 507 c.p.p.)".

Sull'eventualità che "approfondimenti di indagine possano essere

recuperati in sede dibattimentale" si sofferma lungamente l'ordinanza

del Giudice per le indagini preliminari di Vercelli per disconoscerne

la "fruttuosità", in quanto si tratterebbe di un recupero "non

tempestivo". Ma un simile rilievo, oltre ad essere discutibile quanto

alla negata inutilità degli approfondimenti probatori successivi

alla fase delle indagini preliminari, è sicuramente inidoneo a far

apparire irragionevole ed incoerente la soluzione su cui suggeriva di

insistere il Consiglio superiore della magistratura, in conformità

al dettato dell'art. 554, secondo comma.

Altro è, invece, l'argomento da opporre alla tesi che vorrebbe

giustificare la previsione dell'art. 554, secondo comma, facendo leva

sulla massima semplificazione del procedimento davanti al pretore

voluta dalla legge delega del 1987: il puntare subito e soltanto

sull'alternativa rappresentata dalla formulazione dell'imputazione

per l'immediata citazione a giudizio della persona sottoposta alle

indagini preliminari è, al di là delle apparenze, tutt'altro che

produttivo proprio sul piano della semplificazione.

Come efficacemente osserva l'ordinanza del Giudice di Vercelli,

non può affatto dirsi che il disposto dell'art. 554, secondo comma,

"soddisfi realmente le esigenze di semplificazione che informano il

rito innanzi al pretore". Il costringere il giudice per le indagini

preliminari - che, "a fronte di una richiesta di archiviazione

contrassegnata da assenza o carenza di indagini,... ritenga di non

accoglierla" - ad innescare sempre "il meccanismo del decreto di

citazione a giudizio piuttosto che, più semplicemente, come previsto

dall'art. 409 c.p.p., darsi luogo all'indicazione di nuove indagini"

entro un termine strettamente prefissato, significa, da un lato,

precludere in modo prematuro lo sbocco rappresentato

dall'archiviazione, che, a seconda dell'esito delle nuove indagini,

potrebbe essere riproposta dal pubblico ministero e, questa volta,

condiviso dal giudice per le indagini preliminari; dall'altro lato,

significa far mettere obbligatoriamente in moto le complesse

incombenze traducentisi negli atti introduttivi del giudizio, senza

che ve ne sia oggettivamente l'insuperabile necessità, così

appesantendo i ruoli del dibattimento per rinviare a quella sede che

dovrebbe, invece, essere deflazionata al massimo - accertamenti assai

più speditamente e, comunque, immediatamente realizzabili in fase di

indagini preliminari.

La conseguenza, sotto quest'aspetto, è che proprio il rito

pretorile, da disciplinare per delega secondo criteri di "massima

semplificazione", viene sottoposto ad inevitabili complicanze, mentre

il rito di base fruisce della possibilità di acquisire agilmente,

nel termine indispensabile fissato dal giudice, ulteriori

chiarimenti, comunque preziosi per le determinazioni del pubblico

ministero.

Pertanto, anche la questione sollevata, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, nei confronti dell'art. 554, secondo comma, del

codice di procedura penale, per la parte in cui non prevede che, di

fronte ad una richiesta di archiviazione presentata per infondatezza

della notizia di reato, il giudice per le indagini preliminari presso

la pretura circondariale indichi con ordinanza al pubblico ministero

le ulteriori indagini ritenute necessarie, fissando il termine

indispensabile per il loro compimento, merita di essere accolta,

donde l'assorbimento della questione proposta in ordine alla stessa

norma con riferimento all'art. 112 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 157 del testo

delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice

di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28

luglio 1989, n. 271);

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 554, secondo

comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede

che, di fronte ad una richiesta di archiviazione presentata per

infondatezza della notizia di reato, il giudice per le indagini

preliminari presso la pretura circondariale, se ritiene necessarie

ulteriori indagini, le indichi con ordinanza al pubblico ministero,

fissando il termine indispensabile per il loro compimento.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 settembre 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in Cancelleria il 12 ottobre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:445 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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