Corte costituzionale

Sentenza n. 236/1976

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 06/12/1976 · relatore Nicola Reale

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 553, 554

del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 20

dicembre 1975 dalla Corte di cassazione - sezione I penale -

sull'istanza di Micolitti Sergio, iscritta al n. 119 del registro

ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 58 del 3 marzo 1976.

Visto l'atto di costituzione di Micolitti Sergio;

udito nell'udienza pubblica del 27 ottobre 1976 il Giudice relatore

Nicola Reale;

udito l'Avv. Pasquale Petrolillo, per il Micolitti.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Caluori Mario, funzionario del Ministero dell'industria e

commercio, veniva rinviato a giudizio davanti alla Corte d'assise di

Roma onde rispondere del reato di cui agli artt. 81 cpv. c.p. e 261,

comma primo, c.p. per avere nella sua qualità, e violando i doveri

inerenti alle proprie funzioni, rivelato a Pinto Aldo e ad altre

persone non autorizzate a prenderne conoscenza, il contenuto di

documenti, che doveva restare segreto nell'interesse politico ed in

quello della sicurezza dello Stato italiano, nonché del reato di

corruzione ai sensi dell'articolo 319 cpv. del codice penale.

Con il Caluori erano rinviati a giudizio, oltre al Pinto e a tal

Chiarinelli, anche altre persone tra le quali Micolitti Sergio,

imputato del reato di cui agli artt. 81 cpv. c.p. e 261, comma primo,

c.p., per avere in concorso con altri, rivelato a terze persone il

contenuto di quegli stessi documenti segreti, la cui conoscenza il

Pinto aveva ottenuto dal Caluori.

Con sentenza del 22 settembre 1955 la suddetta Corte d'assise

affermava la responsabilità dei soli Caluori, Pinto e Chiarinelli,

assolvendo invece il Micolitti per insufficienza di prove.

La Corte d'assise di appello di Roma, con sentenza 6 novembre 1956,

in riforma della pronuncia di primo grado, modificava, nei confronti di

tutti, la imputazione di cui all'art. 261, comma primo, in quella meno

grave di cui all'art. 262 c.p. (rivelazione di notizie di cui sia stata

vietata la divulgazione), affermando la responsabilità del Caluori e

del Pinto in ordine a tale reato ed assolvendo da esso, per

insufficienza di prove, il Micolitti.

Successivamente la stessa Corte d'assise di appello, giudicando in

sede di rinvio dalla Corte di cassazione che, adita dal p.m., aveva

annullato la sentenza 6 novembre 1956, con sentenza in data 9 dicembre

1959, manteneva ferma nei confronti del Caluori e del Pinto la

qualificazione giuridica del fatto ritenuta in sede di appello e

pertanto dichiarava i suddetti responsabili del delitto di cui all'art.

262 del codice penale.

Divenuta definitiva la condanna del Caluori, questi presentava, in

data 4 gennaio 1962 istanza per revisione e la Corte di cassazione, con

sentenza del 14 dicembre 1962, annullava senza rinvio entrambe le

sentenze 6 novembre 1956 e 9 dicembre 1959, assolvendo il Caluori dalle

imputazioni ascrittegli "perché i fatti non sussistono".

Su analoga istanza di revisione proposta dal Pinto, la stessa

Corte, con sentenza 3 giugno 1963, assolveva con la medesima formula

piena anche quest'ultimo.

Con istanza 20 dicembre 1972 il Micolitti che, come già accennato,

era stato assolto dalla imputazione di cui all'articolo 262 c.p. per

insufficienza di prove, chiedeva alla Corte di cassazione che fosse, a

norma dell'art. 203 c.p.p., dichiarato a suo favore l'effetto estensivo

di tali pronunce ed, in subordine, che, ove si ritenesse di ostacolo la

propria condizione di "assolto per insufficienza di prove", venisse

sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 553 e

554 c.p.p. nella parte in cui essi limitano l'ammissibilità della

revisione a favore dei soli condannati.

2. - La Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe - premesso

che le istanze di revisione accolte con le predette sentenze, ai sensi

dell'art. 554 n. 3 c.p.p., attribuendo valore decisivo all'acquisizione

di un documento - ignorato durante le fasi del giudizio - da cui

risultava che il Pinto era autorizzato a prendere conoscenza di notizie

a torto ritenute segrete e che il Caluori era tenuto a dargliene e

premesso ancora che il Micolitti aveva denunziato la coesistenza, nello

stesso giudizio, di due decisioni contraddittorie (e, cioè, quella per

la quale i fatti ascritti al Caluori erano stati dichiarati inesistenti

ai fini dell'assoluzione piena dello stesso, e quella per la quale i

medesimi fatti erano stati ritenuti sussistenti, come presupposto

dell'assoluzione di esso Micolitti per insufficienza di prove) -

considerava innegabile il denunziato contrasto logico.

Osservava, peraltro, che alla rimozione di tale ostacolo era di

impedimento, sia pure attraverso l'effetto estensivo del giudizio di

revisione già definito e invocato dal Micolitti ai sensi dell'art. 203

c.p.p., la norma di cui all'art. 553 c.p.p., che limita in ogni caso

l'ammissibilità del giudizio di revisione alle sentenze di condanna.

In conseguenza, dopo aver osservato che tali norme determinano

un'irrazionale disparità di trattamento in danno degli assolti per

insufficienza di prove, riteneva rilevante e pertanto dichiarava non

manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale

sollevata dal Micolitti in relazione all'art. 3 Costituzione.

3. - Ritualmente comunicata, notificata e pubblicata, nei sensi di

legge, l'ordinanza de qua, si costituiva in giudizio il Micolitti,

rappresentato e difeso dall'avv. Petrolillo, chiedendo, con memoria

depositata il 6 febbraio 1976, che le norme denunziate fossero

dichiarate costituzionalmente illegittime. Tali conclusioni erano poi

ribadite all'udienza del 27 ottobre 1976. Considerato in diritto :

1. - Come si è più ampiamente esposto in narrativa, al termine di

un procedimento penale a carico di un funzionario dello Stato e di

altri soggetti, con sentenze divenute irrevocabili, il detto

funzionario e due coimputati risultarono condannati per i delitti di

cui agli artt. 262 e 319 del codice penale mentre altri coimputati per

correità negli stessi reati risultarono invece assolti per

insufficienza di prove. Ma con sentenza 14 dicembre 1962 la Corte di

cassazione, in accoglimento della istanza di revisione proposta

dall'imputato principale, che era stato condannato, annullava senza

rinvio le dette sentenze assolvendolo da entrambe le imputazioni per

insussistenza dei fatti addebitatigli. Analoga pronunzia emetteva

successivamente nei confronti di altro condannato.

La Corte di cassazione veniva, infine, adita da uno degli assolti

per insufficienza di prove dalla imputazione di correità nel delitto

di cui all'art. 262 c.p. perché fosse dichiarato in suo favore

l'effetto estensivo ex art. 203 c.p.p. delle precedenti pronunce, le

quali, in sede di revisione, avevano accertato l'insussistenza degli

stessi fatti che invece erano stati posti a base della sentenza di

assoluzione per insufficienza di prove nei di lui confronti.

Si desume dalla motivazione dell'ordinanza di rimessione che il

dubbio di legittimità costituzionale delle norme denunziate (artt. 553

e 554 c.p.p.), le quali non prevedono che possa essere richiesta la

revisione delle sentenze di assoluzione per insufficienza di prove, è

prospettato limitatamente alla produzione dell'effetto estensivo di cui

all'art. 203 c.p.p. e deve quindi ritenersi, anche se quest'ultima

norma non è richiamata nel dispositivo, che sostanzialmente sia stato

denunziato il combinato disposto degli artt. 203, 553 e 554 c.p.p.

nella parte in cui non consente che la sentenza emessa in favore di un

condannato in sede di revisione spieghi effetto estensivo nei confronti

del coimputato concorrente nello stesso reato ed assolto da esso per

insufficienza di prove.

2. - Così precisata e delimitata, la questione appare fondata.

È indubbio, infatti, che il proscioglimento per insufficienza di

prove (che fa parte del diritto vigente, ancorché la legge 3 aprile

1974, n. 108, contenente delega al Governo per la emanazione del nuovo

codice di procedura penale, preveda nell'art. 2, n. 11 l'abolizione

della formula) comporta per l'imputato - quantunque assolto - una serie

di conseguenze a lui sfavorevoli sia sul piano etico (per le ombre che

da essa si proiettano sulla sua figura morale, specie se si tratti di

reati di particolare gravità o che siano specialmente riprovati dalla

pubblica opinione) sia sul piano strettamente giuridico: conseguenze

tutte che ovviamente possono comportare un serio ostacolo al pieno

reinserimento dell'imputato nella vita sociale.

Nell'ambito strettamente legislativo va menzionato l'articolo 601

c.p.p. che presuppone esplicitamente la esistenza "di incapacità

perpetue derivanti da sentenza di proscioglimento per insufficienza di

prove" e che non risulta espressamente abrogato pur essendo ormai in

gran parte svuotato di contenuto dopo la dichiarazione di

incostituzionalità degli artt. 164-176 testo unico delle leggi di p.s.

di cui al r.d. 18 giugno 1931, n. 773 e relativi alla ammonizione, e la

caducazione di altre norme quali, ad es., l'art. 10, n. 3 Reg.

giudiziario 30 dicembre 1923, n. 2786 e gli artt. 81 e 82 Reg. 7

aprile 1925, n. 405 per il personale ferroviario. Vanno ricordati,

altresì, gli artt. 604 e 606 dello stesso codice p.p. i quali

includono le sentenze di assoluzione per insufficienza di prove fra

quelle che debbono essere iscritte nel casellario giudiziale e

menzionate nei certificati rilasciati ad autorità ed aziende pubbliche

(tranne che siano state pronunciate per contravvenzioni punibili con la

sola ammenda) e considerano le sentenze di assoluzione con formula

dubitativa, al pari di quelle di condanna, anche se non divenute

irrevocabili, quale presupposto per la iscrizione nel predetto

casellario delle sentenze di proscioglimento per una causa di

estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità.

Né meno rilevante appare l'art. 64 delle disposizioni di attuazione

c.p.p. secondo cui "se le leggi, i decreti o le convenzioni

internazionali fanno derivare una incapacità giuridica da sentenze di

proscioglimento, tale effetto si intende limitato alle sentenze di

proscioglimento per insufficienza di prove".

Con riferimento poi alle disposizioni contenute in leggi speciali

possono ricordarsi, tra le più significative, ancorché applicabili

anche ad altre ipotesi di proscioglimento, l'art. 97 del d.P.R. 10

gennaio 1957, n. 3 (Statuto degli impiegati civili dello Stato), per

il quale l'impiegato prosciolto o assolto per insufficienza di prove

può essere sottoposto a procedimento disciplinare, e, in termini

ancora più tassativi, l'art. 29 del r.d.l. 31 maggio 1946, n. 511,

sulle guarentigie della magistratura nonché l'art. 44 della legge 27

novembre 1933, n. 1578 (contenente norme sull'ordinamento della

professione di avvocato e di procuratore) i quali prevedono, in tali

casi, come obbligatorio, l'inizio dell'azione disciplinare. È da

notare ancora che l'art. 97 del già citato d.P.R. n. 3 del 1957

prevede, altresì, che la sospensione cautelare disposta in dipendenza

del procedimento penale sia mantenuta dopo l'inizio del procedimento

disciplinare.

Né va taciuto, come si è anche osservato in dottrina, che

ulteriori effetti sfavorevoli della sentenza di assoluzione per

insufficienza di prove derivano all'imputato, pur in mancanza di

espressi riferimenti legislativi, ma secondo prassi correnti

(discutibili o meno che esse siano), nei settori più svariati. Così,

ad esempio, nella valutazione che in sede di applicazione della pena il

giudice deve compiere ai fini della determinazione della capacità a

delinquere del colpevole (art. 133 cpv. n. 2 c.p.) e, in sede di

applicazione delle misure di sicurezza, della sua pericolosità sociale

(art. 203 c.p.) come pure ai fini dell'accertamento della qualità di

persona pericolosa per la sicurezza pubblica o per la pubblica

moralità, richiesta per l'applicazione della legge 27 dicembre 1956,

n. 1423.

Attesa l'esistenza dei vari effetti pregiudizievoli

sopramenzionati, e la cui affinità con quelli derivanti dalla sentenza

di condanna non può razionalmente essere negata, appare evidente che

la disciplina vigente, quale risulta dagli artt. 203, 553 e 554 c.p.p.,

non consentendo che la decisione emessa in sede di revisione in favore

di un condannato possa giovare, ricorrendo gli estremi del detto art.

203, a chi, imputato di concorso nello stesso reato ne sia stato

assolto per insufficienza di prove, violi il principio di uguaglianza

di cui all'art. 3 Cost. non essendo basata su presupposti logici e

giuridici che valgano a giustificarne la adozione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 203, 553 e 554 del codice di procedura penale, nella parte

in cui non consente che la sentenza emessa in sede di revisione in

favore di un condannato possa spiegare l'effetto estensivo nei

confronti di chi, imputato di concorso nello stesso reato, ne sia stato

assolto per insufficienza di prove.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - NICOLA REALE - LEONETTO

AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:236 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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