Corte costituzionale

Sentenza n. 130/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 01/04/1993 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 554, secondo

comma, e 409, del codice di procedura penale, promossi con due

ordinanze emesse entrambe il 12 maggio 1992 dal Giudice per le

indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Torino nei

procedimenti penali a carico di Nata Lamberto e Maino Stefania,

iscritte rispettivamente ai nn. 399 e 400 del registro ordinanze 1992

e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima

serie speciale, dell'anno 1992;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1993 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - A seguito di denuncia presentata da Meda Gian Luca e

Caprioglio Paolo nei confronti di Maino Stefania, il Procuratore

della Repubblica presso la Pretura di Torino disponeva ricerche volte

ad una migliore identificazione dell'indagata; quindi, richiedeva al

Giudice per le indagini preliminari la pronuncia del decreto di

archiviazione per infondatezza della notitia criminis.

Il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura

circondariale di Torino, ritenute necessarie ulteriori indagini,

fissava, con ordinanza, il termine di tre mesi per il loro compimento

e restituiva gli atti al Pubblico ministero.

Avverso tale provvedimento ricorreva per cassazione il Procuratore

della Repubblica deducendo violazione degli artt. 409 e 127 del

codice di procedura penale, per essere lo stesso stato pronunciato de

plano anziché a seguito della fissazione dell'udienza in camera di

consiglio.

Con sentenza 30 marzo 1992 la Corte di cassazione annullava

l'ordinanza impugnata ordinando "la trasmissione degli atti al G.I.P.

presso la Pretura di Torino per nuovo esame".

2. - Con ordinanza del 12 maggio 1992, il Giudice per le indagini

preliminari presso la Pretura circondariale di Torino ha sollevato,

in riferimento agli artt. 3 e 77 della Costituzione, questione di

legittimità degli artt. 554, secondo comma, e 409 del codice di

procedura penale, "non essendo consentito, nel procedimento

pretorile, al giudice per le indagini preliminari che, dinanzi alla

richiesta di archiviazione del pubblico ministero ritenga necessarie

ulteriori indagini, indicarle con ordinanza, senza la fissazione

dell'udienza prevista per i procedimenti di competenza del

tribunale".

Premessi alcuni rilievi volti a comprovare l'assoluta autonomia

della disciplina procedimentale avente ad oggetto l'archiviazione

pretorile, un'autonomia non attinta dalla sentenza costituzionale n.

445 del 1990, ma negata da una parte della giurisprudenza della Corte

di cassazione, il Pretore ravvisa nella linea interpretativa seguita

dalla decisione della Suprema Corte - vincolante nel giudizio a quo

(donde la rilevanza della questione) - violazione del principio di

ragionevolezza e di coerenza nonché delle prescrizioni della legge-delega.

Sotto il primo aspetto, si sottolinea come sarebbe davvero

inspiegabile che l'effetto della sentenza n. 445 del 1990 possa

essere stato quello di introdurre nel procedimento pretorile distinte

procedure a seconda che il giudice disponga ulteriori indagini ovvero

ordini di formulare l'imputazione: ipotesi non presa in esame dalla

Corte; mentre la reductio ad unitatem della procedimentalizzazione

dell'archiviazione pretorile rispetto all'archiviazione ordinaria

(anche sotto il profilo dell'oppugnabilità del provvedimento

conclusivo, una tematica, peraltro, operante nell'area estremamente

circoscritta delle violazioni formali) si risolve in

un'argomentazione tanto suggestiva quanto surrettizia. Ciò

soprattutto con riguardo all'operatività del principio di massima

semplificazione che informa tutto il procedimento pretorile, un

principio ulteriormente valorizzato dalla Corte costituzionale con la

sentenza n. 94 del 1992, che, pur non affrontando ex professo il tema

dell'applicabilità dell'art. 409 c.p.p. al procedimento davanti al

pretore, nel dichiarare la non fondatezza della questione di

legittimità dell'art. 156 delle norme di attuazione, nella parte in

cui non prevede, con riguardo al rito pretorile, che, in caso di

opposizione della persona offesa, sia necessaria la fissazione

dell'udienza in camera di consiglio, ha stabilito un principio dal

quale dovrebbe univocamente dedursi "che il giudice rimanga libero di

decidere de plano sulla richiesta di archiviazione medesima, tanto se

si pronunci con decreto, in caso di accoglimento di essa, tanto se -

al contrario - provveda con ordinanza all'indicazione di ulteriori

indagini ovvero all'imposizione della formulazione dell'imputazione

al pubblico ministero". E ciò senza contare l'ulteriore

compromissione del principio di coerenza e ragionevolezza (con

inevitabili riverberi sulla conformità alla legge-delega che designa

come "udienza preliminare" anche l'udienza di cui alle direttive 50 e

51) derivante dalla presenza di una procedura in contraddittorio al

fine di ordinare le ulteriori indagini da compiere, posta a raffronto

con l'assenza dell'udienza preliminare, momento "ben più importante

e rilevante" in quanto destinato a delibare l'accusa ai fini del

rinvio a giudizio dell'imputato.

Sotto il secondo profilo denuncia "sostanziale inosservanza"

dell'art. 2, n. 103, della legge-delega nel quale è stata prevista

la massima semplificazione.

3. - L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 35, prima

serie speciale, del 19 agosto 1992.

4. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,

chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile. E ciò, in

primo luogo, per avere la Corte di cassazione "definitivamente

identificato, nel procedimento di cui si discute, il contenuto delle

regole da applicare ai fini del compimento di nuove indagini". In

secondo luogo, per essersi denunciato un contrasto tra diverse

soluzioni interpretative e non una divergenza da parametri

costituzionali.

5. - Il 22 ottobre 1991, il Procuratore della Repubblica presso la

Pretura circondariale di Torino chiedeva al Giudice per le indagini

preliminari l'archiviazione, per infondatezza, della denuncia

presentata da D'Ambrosio Sabatino nei confronti di Nata Lamberto. A

séguito di opposizione della persona offesa, il Giudice per le

indagini preliminari, rilevata la necessità di ulteriori indagini,

le indicava con ordinanza al Pubblico ministero, fissando il termine

per il loro espletamento.

Il Procuratore della Repubblica ricorreva per cassazione avverso

tale provvedimento e la Corte di cassazione, con ordinanza del 24

marzo 1992, annullava l'impugnata pronuncia, disponendo la

trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari presso

la Pretura di Torino.

A base della statuizione della Corte di cassazione era il rilievo

che, a seguito della sentenza costituzionale, n. 445 del 1990, "vi è

piena equiparazione tra provvedimenti emessi dal G.I.P. presso il

Tribunale e quelli resi dal G.I.P. presso la Pretura, con la

conseguenza che quest'ultimo deve osservare le formalità ex art. 127

c.p.p. nel caso non ritenga di potere accogliere la richiesta di

archiviazione del P.M.".

In sede di giudizio di rinvio il Giudice per le indagini

preliminari presso la Pretura circondariale di Torino ha allora

sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 77 della Costituzione,

questione di legittimità degli artt. 554, secondo comma, e 409 del

codice di procedura penale, "non essendo consentito nel procedimento

pretorile, al giudice per le indagini preliminari, che dinanzi alla

richiesta di archiviazione del pubblico ministero, ritenga necessarie

ulteriori indagini, indicarle con ordinanza, senza la fissazione

dell'udienza prevista per i procedimenti di competenza del

tribunale".

In punto di rilevanza il giudice a quo osserva che, essendo

comunque tenuto, sulla base della statuizione della Corte di

cassazione, a fissare l'udienza in camera di consiglio, nessuna via

diversa da quella di "proporre al vaglio della Corte Costituzionale"

la detta questione gli resta percorribile al fine di impedire

l'applicabilità al procedimento pretorile del combinato disposto

degli artt. 409 e 554 del codice di procedura penale. Un combinato

disposto affetto da "incoerenza e irragionevolezza", oltre che in

contrasto con l'"art. 77 della Costituzione", donde la non manifesta

infondatezza della questione, con sostanziale richiamo all'ordinanza

pronunciata nel procedimento Maino.

6. - L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima

serie speciale, del 19 agosto 1992.

7. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,

svolgendo argomentazioni identiche a quelle indicate sub 4. Considerato in diritto

1. - Le ordinanze in epigrafe sollevano un'identica questione. I

relativi giudizi, vanno, quindi, riuniti per essere decisi con

un'unica sentenza.

2. - Il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura

circondariale di Torino dubita della legittimità costituzionale

degli artt. 554, secondo comma, e 409 del codice di procedura penale,

"non essendo consentito, nel procedimento pretorile, al giudice per

le indagini preliminari che, dinanzi alla richiesta di archiviazione

del Pubblico ministero ritenga necessarie ulteriori indagini,

indicarle con ordinanza, senza la fissazione dell'udienza prevista

per i procedimenti di competenza del tribunale". Il dubbio concerne,

dunque, un combinato disposto: più precisamente quello ricavato, sul

piano interpretativo, dall'implicito richiamo contenuto nell'art.

554, secondo comma, del codice di procedura penale all'art. 409 dello

stesso codice.

3. - Entrambe le ordinanze di rimessione sono state pronunciate a

séguito di due decisioni della Corte di cassazione che, su ricorso

del Pubblico ministero, avevano annullato con rinvio altrettanti

provvedimenti del Giudice per le indagini preliminari con i quali era

stato disposto procedersi de plano, anziché adottando il rito

dell'udienza in camera di consiglio - appositamente previsto, per il

procedimento davanti al tribunale e alla corte di assise, dall'art.

409, secondo comma, del codice di procedura penale - all'indicazione

allo stesso Pubblico ministero di ulteriori indagini da compiere

sulla base di quanto prescritto dall'art. 554, secondo comma, dello

stesso codice, nel testo risultante in forza della sentenza

costituzionale n. 445 del 1990.

Il rimettente, premesso di essere vincolato, quale giudice di

rinvio, alle statuizioni della Corte Suprema - donde anche la

rilevanza della questione - ravvisa nella norma così interpretata

dalla Cassazione violazione degli artt. 3 e 77 (recte: 76) della

Costituzione.

Il principio di eguaglianza risulterebbe compromesso sotto un

duplice profilo: per l'ingiustificata disparità di trattamento

rispetto a quanto stabilito dalla legge per l'ipotesi di ordine

rivolto al pubblico ministero di formulare l'imputazione, ipotesi non

coinvolta dalla sentenza n. 445 del 1990, con il conseguente

indiscutibile impiego della procedura de plano; per l'inosservanza

del criterio di ragionevolezza e coerenza, vulnerato dalla necessaria

utilizzazione nel procedimento davanti al pretore della procedura

dell'udienza in camera di consiglio, pur nell'assoluta preclusione,

connaturata al rito pretorile, dell'udienza preliminare, un momento

"ben più importante e rilevante" rispetto a quello in esame, in

quanto destinato a delibare l'accusa ai fini del rinvio a giudizio

dell'imputato.

L'art. 77 (recte: 76) della Costituzione sarebbe violato sotto il

profilo del contrasto con il principio di "massima semplificazione"al

quale deve conformarsi il processo davanti al pretore (v. art. 2, n.

103, della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81), anche perché

l'udienza in camera di consiglio appartiene ("come ben si può

rilevare dal dettato delle direttive 50, 51 e 52 della legge-delega")

al genus "udienza preliminare", espressamente escluso, secondo le

direttive della legge-delega (art. 2, n. 103) dall'area del processo

pretorile.

4. - L'Avvocatura Generale dello Stato, nell'atto di intervento

per il Presidente del Consiglio dei ministri, ha dedotto

l'inammissibilità della questione per essere il principio di diritto

enunciato dalla Cassazione non più contestabile dal giudice a quo,

vincolato, in sede di rinvio, alle statuizioni della Suprema Corte.

L'eccezione deve essere disattesa.

Questa Corte ha, infatti, ripetutamente affermato (v., da ultimo,

la sentenza n. 30 del 1990) che il profilo concernente

l'interpretazione della norma alla quale il giudice di rinvio è

vincolato e il profilo concernente la legittimità costituzionale

della norma stessa si muovono su piani distinti perché, dovendo la

norma - così come interpretata - ricevere ancora applicazione nella

fase di rinvio, il precludere che nei confronti di essa vengano

prospettate questioni di legittimità costituzionale "comporterebbe

un'indubbia violazione dei precetti riguardanti la materia (artt. 1

della legge costituzionale n. 1 del 1948 e 23 della legge n. 87 del

1953), dato che questi non contengono al riguardo alcuna specifica

limitazione".

È chiaro peraltro che la rilevanza della questione, così

riaffermata, non esclude che nel caso di mancato accoglimento della

questione da parte di questa Corte il giudice del rinvio debba

uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di

cassazione nella sua sentenza di annullamento (art. 627, terzo comma,

del codice di procedura penale), e ciò anche se successivamente

siano intervenuti da parte della stessa Corte di cassazione diversi

orientamenti interpretativi.

5. - È stata, ancora, dedotta dall'Avvocatura Generale dello

Stato l'inammissibilità della questione per essersi il rimettente

limitato a prospettare un mero dubbio interpretativo derivante dal

contrasto giurisprudenziale profilatosi in materia. Pure tale

eccezione va disattesa, avendo il giudice a quo denunciato precisi

vizi di legittimità costituzionale, non superabili, a suo dire, se

non attraverso una pronuncia di questa Corte, donde la necessità di

soffermarsi sulla fondatezza della questione. Il tutto a prescindere

dall'interpretazione delle norme censurate, unico essendo il petitum

perseguito dal rimettente.

6. - La questione non è, però, fondata.

Occorre premettere che le ordinanze di rimessione sono state

pronunciate in presenza di un quadro giurisprudenziale contrassegnato

da una decisa contrapposizione tra le sezioni della Corte di

cassazione circa la procedura da seguire nel caso in cui il giudice

per le indagini preliminari di pretura, in presenza di una richiesta

di archiviazione per infondatezza della notitia criminis, ritenga di

indicare al pubblico ministero la necessità di ulteriori indagini.

Una parte della giurisprudenza aveva prescelto la linea

interpretativa sulla base della quale, pur in assenza di un esplicito

richiamo da parte dell'art. 554 del codice di procedura penale,

all'art. 127 dello stesso codice - un richiamo, peraltro,

assolutamente inipotizzabile derivando l'ulteriore prosecuzione delle

indagini non dal ricordato art. 554 ma quale effetto della sentenza

costituzionale n. 445 del 1990 - il giudice per le indagini

preliminari di pretura, se non ritiene di accogliere la richiesta di

archiviazione per la ravvisata necessità di ulteriori indagini,

sarebbe tenuto a provvedere utilizzando la procedura di cui all'art.

127 c.p.p., a sua volta richiamato dall'art. 409, quarto comma, dello

stesso codice. E ciò sul presupposto, implicitamente scaturente

proprio dalla sentenza n. 445 del 1990, che, una volta affermata

anche per il procedimento pretorile la possibilità di ordinare al

pubblico ministero il compimento di ulteriori indagini, se ne sarebbe

dovuta ricavare un'identità di disciplina procedimentale tra

l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari di pretura e

l'ordinanza che il giudice per le indagini preliminari presso il

tribunale è tenuto a pronunciare a norma dell'art. 409, quarto

comma, dello stesso codice.

Ad una diversa soluzione erano, invece, pervenute altre decisioni

della Corte di cassazione, le quali, dopo aver ravvisato

l'impossibilità di trarre dalla sentenza n. 445 del 1990

l'estensione al rito pretorile dell'art. 409, quarto comma, del

codice di procedura penale ed aver rilevato che anzi la fissazione

dell'udienza camerale, oltre a snaturare il carattere semplificato di

tale rito, non si armonizzerebbe neppure con l'art. 156 delle norme

di attuazione, approvate con il d.P.R. 28 luglio 1989, n. 271, hanno,

invece, statuito nel senso che il giudice per le indagini preliminari

di pretura, quando ritiene di non poter accogliere la richiesta di

archiviazione, non deve fissare alcuna udienza in camera di

consiglio, ma soltanto indicare con ordinanza al pubblico ministero

le ulteriori indagini da compiere.

7. - Quando le linee di tendenza della Corte di cassazione erano

ancora contrastanti, questa Corte, chiamata a decidere sulla

legittimità costituzionale dell'ora ricordato art. 156, secondo

comma, delle norme di attuazione, denunciato in quanto non prevede

che nel procedimento pretorile le parti siano sentite in camera di

consiglio in caso di opposizione della persona offesa dal reato, a

differenza di quanto avviene nel procedimento davanti al tribunale,

dichiarò (sentenza n. 94 del 1992) non fondata la questione,

osservando essere "perlomeno dubbio" che l'impossibilità di

utilizzare la "procedura camerale si risolva in un pregiudizio per la

persona offesa" e, richiamata la direttiva di cui all'art. 2, n. 103,

della legge-delega, si pronunciò nel senso che "non può dirsi privo

di giustificazione - e quindi fonte di disparità di trattamento tale

da violare l'art. 3 della Costituzione - che il legislatore abbia

ritenuto di attuarla evitando l'appesantimento che l'adozione della

complessa procedura camerale indubbiamente comporta".

Dunque, la Corte, nello statuire circa la legittimità della norma

allora denunciata, non ravvisò alcun contrasto con il principio di

eguaglianza in una disciplina contrassegnata dall'assenza

dell'udienza camerale di fronte ad un'opposizione della persona

offesa nell'ambito del procedimento pretorile; ma al tempo stesso

implicitamente escluse che l'uso dell'una o dell'altra procedura

comportasse l'illegittimità della relativa disciplina. In altri

termini nessuna delle possibili scelte del legislatore (udienza

camerale o procedura de plano) può ritenersi una scelta

costituzionalmente obbligata (cfr., analogamente, sentenza n. 123 del

1993, n. 2 del "Considerato in diritto").

D'altro canto, nel caso in esame, il richiamo del giudice a quo

all'art. 2, n. 103, è formulato in termini assolutamente generici,

oltre tutto perché il contrasto con la detta direttiva non è

misurabile se non su un piano funzionale.

8. - Anche le censure riferite al contrasto con il principio di

eguaglianza, proposte talora con oscillazioni tali da coinvolgere di

nuovo - e sempre in forza dell'art. 2, n. 103, della legge-delega -

l'art. 77 (recte: 76) della Costituzione, sono prive di fondamento. E

ciò sotto entrambi i profili prospettati dal giudice a quo.

Il profilo della disparità di trattamento fra l'ipotesi in cui il

giudice per le indagini preliminari di pretura, ritenute necessarie

ulteriori indagini, le indichi al pubblico ministero e l'ipotesi in

cui lo stesso giudice ordini la formulazione dell'imputazione deriva,

infatti, da un accostamento che presuppone l'assimilazione o comunque

l'identità di ratio fra i moduli evocati. Un'identità, però, la

cui insussistenza è agevolmente riscontrabile solo considerando che

i due provvedimenti perseguono finalità del tutto diverse. Nell'una

ipotesi, quella di realizzare un'ulteriore attività che, in linea

teorica, potrebbe risultare non incompatibile con l'esigenza di

assicurare un sia pur rudimentale contraddittorio con il soggetto che

tali acquisizioni suppletive sarà chiamato a compiere, anche

considerando che l'indicazione al pubblico ministero di ulteriori

indagini "opera come devoluzione di un tema d'indagine che" il

titolare dell'azione penale "è chiamato a sviluppare in piena

autonomia e libertà di scelta circa la natura, il contenuto e le

modalità" (v. ordinanza n. 254 del 1991).

Invece, l'ordine di formulare l'imputazione derivante, com'è,

"non da carenza di indagini ma da divergenti valutazioni in ordine

alla ricostruzione dei fatti ed alla loro riconducibilità in determinate figure criminose", corrisponde alla diversa esigenza che, ove

venga ravvisata la necessità di procedere, il pubblico ministero

resti vincolato alle determinazioni del giudice a garanzia del

rispetto sostanziale e non solo formale del principio di

obbligatorietà dell'azione penale (cfr. sentenze n. 88 del 1991 e n.

263 del 1991). Ne discende, allora, il carattere non arbitrario di

un'ipotetica diversità della disciplina procedimentale, conseguendo

una simile non convergenza di regolamentazione dalla diversità delle

situazioni poste a raffronto.

9. - Inoltre - venendo al secondo profilo di incoerenza e di

irragionevolezza, denunciato dal giudice a quo insieme ad un

ulteriore contrasto con l'art. 2, n. 103, della legge-delega - il

ripudio della procedura in camera di consiglio non pare essere

coessenziale al rito pretorile, in ordine al quale, mentre, per un

verso, il richiamo al principio di massima semplificazione, risulta

non sufficientemente legato alla prospettazione di una

regolamentazione caratterizzata da un vero e proprio rapporto di

incompatibilità, per un altro verso, diviene davvero esorbitante

evocare il divieto, sancito, per il procedimento pretorile, sempre

dall'art. 2, n. 103, della legge-delega, dell'udienza preliminare;

risulta, infatti, arbitrario - nonostante le originarie connotazioni

lessicali delle direttive n. 50 e n. 51 - trarre dal loro raffronto

con la direttiva n. 52 ogni possibile analogia fra l'udienza in camera di consiglio di cui all'art. 409 c.p.p. e l'udienza preliminare.

Mentre la prima ha per presupposto la verifica da parte del pubblico

ministero circa la insussistenza delle condizioni per l'esercizio

dell'azione penale, la seconda presuppone proprio la presenza,

rilevata dallo stesso pubblico ministero, delle condizioni per il

rinvio a giudizio della persona ormai imputata. Il tutto senza

contare che solo l'udienza preliminare e non l'udienza in camera di

consiglio è espressamente esclusa dall'area del processo pretorile

ad opera della legge-delega.

10. - Dopo la pronuncia delle ordinanze di rimessione, le Sezioni

unite della Cassazione, chiamate a dirimere il ricordato contrasto

giurisprudenziale, lo hanno risolto nel senso che la procedura da

seguire non è quella in contraddittorio, ma quella de plano. La

sentenza delle Sezioni Unite non manca di sottolineare come questa

Corte abbia "ritenuto decostituzionalizzante non una qualsiasi

diversificazione dei riti, ma soltanto quella che si risolva in

un'effettiva violazione del principio di eguaglianza dei cittadini di

fronte alla legge"; di tal che, non facendo la Corte stessa alcuno

specifico richiamo né all'udienza camerale né all'art. 127 del

codice di procedura penale, ha lasciato al giudice della nomofilachia

il compito di effettuare, in via interpretativa, la scelta fra le due

possibili soluzioni: quella della ordinanza emessa de plano e quella

dell'ordinanza emessa a conclusione della udienza camerale disposta

in corrispondenza al contenuto dell'art. 409, secondo e quarto comma,

del codice di procedura penale; con ciò accedendo alla soluzione

interpretativa voluta, sub specie di questione di legittimità

costituzionale, dall'ordinanza di rimessione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

del combinato disposto degli artt. 554, secondo comma, e 409 del

codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e

77 (recte: 76) della Costituzione, dal Giudice per le indagini

preliminari presso la Pretura circondariale di Torino con le

ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 1° aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:130 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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