Corte costituzionale

Sentenza n. 478/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/12/1993 · relatore Giuliano Vassalli

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 554, secondo

comma, del codice di procedura penale, promossi con n. 4 ordinanze

emesse il 15 aprile 1991 dal Giudice per le indagini preliminari

presso la Pretura di Parma nei procedimenti penali relativi alle

lesioni personali subite da Calzetti Nicola, Barbieri Bruno, Miodini

Simonetta e Fassa Doriano, rispettivamente iscritte ai nn. 545, 546,

547 e 548 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno

1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 3 novembre 1993 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con quattro ordinanze di identico contenuto, il Giudice per

le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Parma ha

sollevato, in riferimento all'art. 112 della Costituzione, questione

di legittimità costituzionale dell'art. 554, secondo comma, del

codice di procedura penale, nella parte in cui tale norma, ad avviso

del rimettente, non consente al giudice al quale sia stato richiesto

di pronunciare decreto di archiviazione per mancanza di querela, di

indicare al pubblico ministero le ulteriori indagini ritenute

necessarie in ordine a ipotesi di reato perseguibili d'ufficio che

possano desumersi dagli atti e che concorrano con l'altra fattispecie

presa in considerazione dal pubblico ministero nella richiesta di

archiviazione, ove gli stessi risultino "rilevanti ai fini della

corretta definizione del procedimento".

Osserva in proposito il giudice rimettente che l'art. 554, secondo

comma, del codice di rito, quale risultante dalla sentenza

costituzionale n. 445 del 1990, parrebbe dar credito alla tesi

sostenuta dal pubblico ministero nei procedimenti a quibus, secondo

la quale al giudice investito da una richiesta di archiviazione per

una determinata ipotesi di reato sarebbe precluso qualsiasi potere di

dare impulso alla iniziativa per l'esercizio dell'azione penale in

ordine a reati diversi, ancorché perseguibili d'ufficio. Ciò, si

afferma, perché, da un lato, l'intervento della Corte si è esaurito

nel consentire il controllo, con le modalità indicate nella sentenza

stessa, esclusivamente sull'archiviazione richiesta per infondatezza

della notizia di reato, mentre, dall'altro, il caso

dell'archiviazione per difetto di una condizione di procedibilità si

riferisce evidentemente "solo al reato ipotizzato dal pubblico

ministero e non ad altri ipotizzabili e concorrenti dei quali non si

sia tenuto conto e rispetto ai quali nessuna indagine preliminare sia

stata svolta".

Di conseguenza, se la sentenza n. 445 del 1990 non può essere

estesa a ricomprendere anche l'ipotesi di richiesta di archiviazione

per difetto di querela, risulterebbe eluso il controllo da parte del

giudice sull'esercizio dell'azione penale e vulnerato, dunque, il

principio sancito dall'art. 112 della Costituzione.

2. - Nel primo dei quattro giudizi è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

Generale dello Stato, concludendo "per l'inammissibilità o comunque

per l'infondatezza della questione", con riserva di specifiche

deduzioni peraltro non formulate. Considerato in diritto

1. - Le ordinanze di rimessione sottopongono all'esame della Corte

la medesima questione; i relativi giudizi, pertanto, vanno riuniti

per essere decisi con unica sentenza.

2. - Il giudice a quo solleva, in riferimento all'art. 112 della

Costituzione, questione di legittimità dell'art. 554, secondo comma,

del codice di procedura penale, nella parte in cui tale norma non

prevede che il giudice per le indagini preliminari presso la pretura

circondariale, investito da una richiesta di archiviazione per

mancanza di querela, possa indicare al pubblico ministero le

ulteriori indagini che ritenga necessarie "rispetto a fatti reato

perseguibili di ufficio, desumibili dagli atti, concorrenti con

l'altro preso in considerazione dalla pubblica accusa e rilevanti ai

fini della corretta definizione del procedimento", fissando all'uopo

il termine indispensabile per il relativo espletamento. La premessa

interpretativa dalla quale muove il giudice rimettente riposa

essenzialmente sulla ritenuta fondatezza della tesi esposta dal

pubblico ministero nei procedimenti a quibus, secondo la quale al

giudice spetterebbe esclusivamente, in sede di archiviazione,

valutare la sussistenza o meno del reato ipotizzato "con mera

possibilità di cangiare la formula" enunciata nella richiesta,

mentre resterebbe escluso qualsiasi potere di dare impulso

all'attività di indagine finalizzata all'esercizio dell'azione

penale rispetto a reati diversi, anche se questi siano perseguibili

d'ufficio e risultino dagli atti, giacché in tale evenienza al

giudice sarebbe riservato un compito di "mera segnalazione" nel

quadro di un normale rapporto collaborativo tra gli uffici. Tesi,

quella esposta, che il giudice a quo fa propria in considerazione del

fatto che, da un lato, risulterebbe impossibile "estendere" al caso

in esame la sentenza di questa Corte n. 445 del 1990 e che,

dall'altro, ciascuna delle ipotesi di archiviazione enunciate dal

codice "fa evidentemente riferimento solo al reato ipotizzato dal

pubblico ministero" e non agli altri che eventualmente concorrano ed

in ordine ai quali lo stesso pubblico ministero abbia omesso di

svolgere qualsiasi attività di indagine.

3. - L'assunto del giudice a quo si fonda su di una premessa che

non può condividersi: quella di ritenere che la tipologia del

"controllo" che il giudice è chiamato ad esercitare in sede di

archiviazione e, quindi, la qualità e la quantità delle

attribuzioni che l'ordinamento riserva al suo intervento, siano

modellati in stretta aderenza alla specificità della richiesta che

il pubblico ministero gli rivolge, quasi che la stessa integri una

domanda a devoluzione rigorosamente circoscritta, che impedisce

qualsiasi sconfinamento da quel particolare "tema" sul quale l'organo

della giurisdizione viene ad essere investito e che il pubblico

ministero sarebbe dunque libero di contrassegnare. Ma una corretta

ricostruzione del sistema, quale si è venuto gradualmente a plasmare

nella giurisprudenza di questa Corte, svela, però, l'infondatezza di

un simile assunto. Al di là, infatti, di qualsiasi opzione dogmatica

sulla natura del provvedimento di archiviazione e del tentativo,

tutto teorico, che può essere compiuto per ricondurre ad uno schema

unitario la varietà dei rapporti tra pubblico ministero e giudice,

resta il fatto che, in tanto può correttamente analizzarsi la

specificità dei poteri che contraddistinguono l'intervento

dell'organo giurisdizionale, in quanto risulti chiara la funzione che

quell'intervento è chiamato a soddisfare nell'ordinamento. Ciò

posto, divengono allora ineludibili i dicta che promanano dalla

giurisprudenza di questa Corte in tema di archiviazione: si è così

affermato che il principio di legalità, "che rende doverosa la

repressione delle condotte violatrici della legge penale, abbisogna,

per la sua concretizzazione, della legalità nel procedere; e questa,

in un sistema come il nostro, fondato sul principio di eguaglianza di

tutti i cittadini di fronte alla legge (in particolare, alla legge

penale), non può essere salvaguardata che attraverso

l'obbligatorietà dell'azione penale". Il principio di

obbligatorietà dell'azione penale esige, quindi, "che nulla venga

sottratto al controllo di legalità effettuato dal giudice: ed in

esso è insito, perciò, quello che in dottrina viene definito favor

actionis. Ciò comporta non solo il rigetto del contrapposto

principio di opportunità che opera, in varia misura, nei sistemi ad

azione penale facoltativa, consentendo all'organo dell'accusa di non

agire anche in base a valutazioni estranee all'oggettiva infondatezza

della notitia criminis, ma comporta, altresì, che in casi dubbi

l'azione vada esercitata e non omessa". Il problema

dell'archiviazione, dunque, "sta nell'evitare il processo superfluo

senza eludere il principio di obbligatorietà ed anzi controllando

caso per caso la legalità dell'inazione" (v. sentenza n. 88 del

1991).

Se tale è l'ampiezza del controllo che il giudice è chiamato ad

esercitare in sede di archiviazione, così da soddisfare

integralmente la funzione di legalità che l'istituto svolge nel

quadro dei richiamati principi di rango costituzionale, se ne possono

allora agevolmente ricavare due corollari, fra loro intimamente

connessi. Anzitutto, un siffatto potere di controllo non ammette

differenze "qualitative" a seconda dei casi di archiviazione che il

codice enumera, giacché, contrariamente a quanto mostra di ritenere

il rimettente, "è proprio la finalità che accomuna tutte le varie

ipotesi di archiviazione" a giustificare l'estensione della

disciplina prevista per l'ipotesi base (archiviazione per

infondatezza della notizia di reato) anche alle restanti ipotesi,

così da "far emergere una figura di giudice per le indagini

preliminari in grado di indicare al pubblico ministero gli

approfondimenti non ancora compiuti" (v. sentenza n. 409 del 1990),

senza restare quindi vincolato ad un diverso epilogo a seconda della

particolare "formula" che lo stesso pubblico ministero ha ritenuto di

enunciare nella richiesta. Sotto altro profilo, poi, dovendosi il

controllo del giudice volgere a verificare se, alla stregua del

materiale raccolto nel corso delle indagini, sia conforme a legalità

"l'inazione" del pubblico ministero, il sindacato non potrà che

riguardare la integralità dei risultati dell'indagine, restando

dunque esclusa qualsiasi possibilità di ritenere che un simile

apprezzamento debba invece circoscriversi all'interno dei soli

confini tracciati dalla notitia criminis delibata dal pubblico

ministero. Una volta formulata la richiesta di archiviazione, quindi,

il thema decidendum che investe il giudice non si modella in funzione

dell'ordinario dovere di pronunciarsi su di una specifica domanda, ma

del ben più ampio potere di apprezzare se, in concreto, le

risultanze dell'attività compiuta nel corso delle indagini

preliminari siano o meno esaurienti ai fini della legittimità della

"inazione" del pubblico ministero.

Ove si volesse pertanto invocare - come vorrebbe il giudice a quo

- un qualche effetto devolutivo a seguito della richiesta, ciò

sarebbe consentito solo nell'ipotesi in cui per oggetto di

devoluzione si intendesse non la richiesta in quanto tale, ma la

intera fase d'indagine che il pubblico ministero presuppone esaurita.

4. - Risulta a questo punto evidente la non fondatezza delle

censure che il giudice a quo solleva a margine della disposizione

oggetto di impugnativa. Qualora, infatti, accanto ad una notitia

criminis per la quale difetta una condizione di procedibilità, il

giudice ritenga di ravvisare in sede di archiviazione una diversa

fattispecie procedibile ex officio in ordine alla quale il pubblico

ministero abbia omesso di compiere le necessarie indagini, nulla si

oppone, alla luce dei riferiti rilievi, a che il giudice stesso - se

dagli atti non risulti che il pubblico ministero procede

separatamente - inviti il pubblico ministero medesimo a svolgere le

ulteriori indagini che ritenga necessarie sulla diversa

"regiudicanda", fissando il termine indispensabile per il compimento

di esse. Ove così non fosse, d'altra parte, non sarebbe "l'inazione"

del pubblico ministero a formare oggetto del controllo di legalità

da parte del giudice, ma unicamente quella particolare ipotesi di non

esercizio dell'azione penale che la stessa parte pubblica affida alla

verifica del giudice, delegandosi per questa via all'arbitrio

dell'organo assoggettato al controllo il potere di ritagliare la

quantità e la qualità dell'intervento dell'organo che quel

controllo è istituzionalmente chiamato ad esercitare.

Ma che una simile prospettiva non possa essere in alcun modo

coltivata, lo si evince, con certezza, oltre che dalla ricostruzione

del sistema dianzi delineata, anche da un ulteriore e conclusivo

rilievo. Posto, infatti, che ove il giudice avesse ritenuto

sufficienti gli elementi raccolti in ordine alla diversa ipotesi di

reato, il relativo epilogo sarebbe stato quello di disporre la

formulazione della imputazione; è di tutta evidenza, allora, che al

medesimo giudice competa anche il potere di invitare il pubblico

ministero a svolgere ulteriori indagini nell'ipotesi in cui queste

siano risultate carenti ai fini delle scelte sull'esercizio o meno

della azione penale, proprio perché i due poteri ("ordine" di

formulare l'imputazione o invito a svolgere ulteriori indagini) si

saldano specularmente all'interno della medesima funzione di

controllo che il giudice svolge in sede di archiviazione: impedire,

appunto, l'elusione del precetto che impone al pubblico ministero di

esercitare l'azione penale, nei casi in cui il processo non appaia

superfluo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 554, secondo comma, del codice di procedura penale,

sollevata, in riferimento all'art. 112 della Costituzione, dal

Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale

di Parma con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:478 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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