(Procedimenti che proseguono secondo le disposizioni del codice). 1. I procedimenti in corso diversi da quelli indicati negli articoli 241 e 242 proseguono con l'osservanza delle disposizioni del codice, ma i termini previsti dagli articoli 405 comma 2 e 553 comma 1 del codice sono di dodici mesi e il termine di durata massima delle indagini preliminari scade il 31 dicembre 1991. 2. Il termine per la richiesta di giudizio immediato previsto dall'articolo 454 comma 1 del codice e' di nove mesi; il termine per la richiesta di emissione del decreto penale di condanna previsto dall'articolo 459 comma 1 del codice e' di dodici mesi. 3. Detti termini sono computati dalla data di entrata in vigore del codice. Per gli atti di polizia giudiziaria e per gli atti istruttori si osservano le disposizioni previste dagli articoli 243 comma 2 e 244 comma 1. 4. Qualora alla scadenza dei termini per le indagini preliminari il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, la proroga prevista dagli articoli 406 comma 1 e 553 comma 2 del codice opera di diritto fino al 31 dicembre 1991 per i procedimenti indicati nel comma 1 e per la durata di dodici mesi per i procedimenti relativi alle notizie di reato pervenute agli uffici di procura della Repubblica dalla data di entrata in vigore del codice fino a tutto il 31 maggio 1990. Per i suddetti procedimenti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 412 comma 1 del codice, il procuratore generale presso la corte di appello ha facolta' di avocare le indagini preliminari qualora il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione nei termini. Nei casi di proroga dei termini per le indagini preliminari previsti dal presente comma, la richiesta di emissione del decreto penale di condanna, in deroga a quanto previsto dall'articolo 459 comma 1 del codice, puo' essere trasmessa entro il termine prorogato.

Testo vigente dal 8 dicembre 1990

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 466/1991

    Questione infondata
    13 dicembre 1991

    Riuniti i giudizi. Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 258, quarto comma, del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 7 dicembre 1990 n. 369 (Ulteriore prolungamento dei termini per le in…

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 76 cost. · Art. 553 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 dicembre 1990

Confronto con la versione in vigore dal 24 giugno 1990 al 8 dicembre 1990. 38 parole tolte, 116 parole aggiunte.

aggiunto: (Procedimenti che proseguono secondo le disposizioni del codice). 1. I procedimenti in corso diversi da quelli indicati negli articoli 241 e 242 proseguono con l'osservanza delle disposizioni del codice, ma i termini tolto: per le indagini preliminari previsti dagli articoli 405 comma 2 e 553 comma 1 del codice sono di dodici mesi aggiunto: e il termine di durata massima delle indagini preliminari scade il 31 dicembre 1991. 2. Il termine per la richiesta di giudizio immediato previsto dall'articolo 454 comma … osservano le disposizioni previste dagli articoli 243 comma 2 e 244 comma 1. 4. tolto: Per le notizie di reato pervenute agli uffici di procura della Repubblica nei primi sei mesi dalla data di entrata in vigore del codice, la proroga aggiunto: Qualora alla scadenza dei termini per le indagini preliminaritolto: , aggiunto: il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, la proroga prevista dagli articoli 406 comma 1 e 553 comma 2 del codicetolto: , opera di dirittotolto: , aggiunto: fino al 31 dicembre 1991 per i procedimenti indicati nel comma 1 e per la durata di tolto: sei mesi, qualora, alla scadenza dei termini predetti, aggiunto: dodici mesi per i procedimenti relativi alle notizie di reato pervenute agli uffici di procura della Repubblica dalla data di entrata in vigore del codice fino a tutto il 31 maggio 1990. Per i suddetti procedimenti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 412 comma 1 del codice, il procuratore generale presso la corte di appello ha facolta' di avocare le indagini preliminari qualora il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione aggiunto: nei termini. Nei casi di proroga dei termini per le indagini preliminari previsti dal presente …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art258 · fonte del testo

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