Corte costituzionale

Ordinanza n. 568/1990

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/12/1990 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 458 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 15 giugno 1990

dalla Corte d'appello di Firenze nel processo penale a carico di

Nufrio Renato, iscritta al n. 629 del registro ordinanze 1990 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima

serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che la Corte d'appello di Firenze, con ordinanza del 15

giugno 1990, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, questione di legittimità dell'art. 458 del codice di

procedura penale, sia nella parte in cui non prevede che il pubblico

ministero, quando non consente alla richiesta di giudizio abbreviato

avanzata dall'imputato dopo la notificazione del decreto che dispone

il giudizio immediato, debba enunciarne le ragioni e sia nella parte

in cui non prevede che il giudice, quando, a giudizio di merito

concluso, ritenga ingiustificato il dissenso del pubblico ministero,

possa applicare all'imputato la riduzione di pena prevista dall'art.

442, secondo comma, dello stesso codice;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che l'ordinanza di rimessione, nel censurare l'omessa

previsione sia della motivazione del dissenso del pubblico ministero

sulla richiesta di giudizio abbreviato sia del potere di sindacato

sul detto dissenso, non indica a quale giudice - se a quello del

dibattimento di primo grado o a quello dell'impugnazione o ad

entrambi - dovrebbe essere attribuito il sindacato, né in quale

momento - se all'esito del dibattimento di primo o di secondo grado,

ovvero prima di questo - il sindacato stesso potrebbe essere

esercitato;

che la generica indicazione del giudice non consente l'esatta

individuazione del petitum effettivamente perseguito (v.,

analogamente, ordinanza n. 518 del 1990);

che, pertanto, la questione, così come prospettata, deve dirsi

manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 458 del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, dalla Corte d'appello di Firenze con ordinanza del 15

giugno 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.

Il Presidente e redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1990.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1990:568 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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