Art. 464-bis c.p.p. — Sospensione del procedimento con messa alla prova

Nei casi previsti dall'articolo 168-bis del codice penale l'imputato ((, anche su proposta del pubblico ministero,)) puo' formulare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova. ((Se il pubblico ministero formula la proposta in udienza, l'imputato puo' chiedere un termine non superiore a venti giorni per presentare la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.)) La richiesta puo' essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo ((oppure, nel procedimento di citazione diretta a giudizio, fino alla conclusione dell'udienza predibattimentale prevista dall'articolo 554-bis)). Se e' stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta e' formulata entro il termine e con le forme stabiliti dall'articolo 458, comma 1. Nel procedimento per decreto, la richiesta e' presentata con l'atto di opposizione. La volonta' dell'imputato e' espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione e' autenticata ((da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore)). All'istanza e' allegato un programma di trattamento, elaborato d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna, ovvero, nel caso in cui non sia stata possibile l'elaborazione, la richiesta di elaborazione del predetto programma. Il programma in ogni caso prevede:

  • a)le modalita' di coinvolgimento dell'imputato, nonche' del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, ove cio' risulti necessario e possibile;
  • b)le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici che l'imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni, nonche' le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilita' ovvero all'attivita' di volontariato di rilievo sociale;
  • c)le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa ((e lo svolgimento di programmi di giustizia riparativa)). Al fine di decidere sulla concessione, nonche' ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni cui eventualmente subordinarla, il giudice puo' acquisire, tramite la polizia giudiziaria, i servizi sociali o altri enti pubblici, tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell'imputato. Tali informazioni devono essere portate tempestivamente a conoscenza del pubblico ministero e del difensore dell'imputato.

Testo vigente dal 30 dicembre 2022

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 207/2016

    Questione infondata
    8 settembre 2016

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 464- bis , comma 2, cod. proc. pen., impugnato, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, «nella parte in cui prevede che la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova "può essere proposta fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento nel giudizio direttissimo"». Tale termine è collegato alle caratteristiche e alla funzione dell'istituto, che è alternativo al giudizio ed è destinato ad avere un rilevante effetto deflattivo. L'inapplicabilità dell'istituto della messa alla prova ai processi in corso, in cui sia stata già dichiarata l'apertura del dibattimento, è conseguenza non della mancanza di retroattività della norma penale ma del normale regime temporale della norma processuale, retto dal principio " tempus regit actum ", che potrebbe essere derogato da una diversa disciplina transitoria ma la cui mancanza non è censurabile in forza dell'art. 7 della CEDU. Sulla dichiarazione di non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 464- bis , comma 2, cod. proc. pen., sollevata, in riferimento, tra gli altri, all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 7 della CEDU, v. la citata sentenza n. 240/2015.

    Art. 117 cost. · Art. 336 c.p. · Art. 337 c.p. · Art. 81 c.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (5)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 30 dicembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 17 maggio 2014 al 30 dicembre 2022. 8 parole tolte, 65 parole aggiunte in 2 capoversi.

Nei casi previsti dall'articolo 168-bis del codice penale l'imputatoaggiunto: , anche su proposta del pubblico ministero, puo' formulare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova. aggiunto: Se il pubblico ministero formula la proposta in udienza, l'imputato puo' chiedere un termine non superiore a venti giorni per presentare la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova. La richiesta puo' essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non … o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo tolto: e aggiunto: oppure, nel procedimento di citazione diretta a giudizioaggiunto: , fino alla conclusione dell'udienza predibattimentale prevista dall'articolo 554-bis. Se e' stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta e' formulata … e' espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione e' autenticata tolto: nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3 aggiunto: da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore. All'istanza e' allegato un programma di trattamento, elaborato d'intesa con l'ufficio di esecuzione …

c) le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa aggiunto: e lo svolgimento di programmi di giustizia riparativa. Al fine di decidere sulla concessione, nonche' ai fini della determinazione degli obblighi …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art464bis · fonte del testo

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