Corte costituzionale

Ordinanza n. 225/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/05/1991 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 458, primo

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa

il 3 dicembre 1990 dal Tribunale di Genova nel processo penale a

carico di Malvezzi Roberto Acleto, iscritta al n. 44 del registro

ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 aprile 1991 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Tribunale di Genova, con ordinanza del 3 dicembre

1990, ha sollevato su eccezione della difesa dell'imputato, in

riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, questione

di legittimità dell'art. 458, primo comma, del codice di procedura

penale, "nella parte in cui non prevede che il termine di sette

giorni per richiedere il giudizio abbreviato decorra dalla notifica

dell'avviso al difensore della data fissata per il giudizio

immediato" e, di ufficio, in riferimento agli artt. 24, secondo

comma, e 3, primo comma, della Costituzione, questione di

legittimità dello stesso art. 458, primo comma, del codice di

procedura penale, "nella parte in cui non prevede che l'imputato

debba depositare la richiesta di giudizio abbreviato, con la prova

della avvenuta notifica al pubblico ministero, nel termine di

decadenza di sette giorni dalla notificazione del decreto di giudizio

immediato";

e che, ad avviso del giudice a quo, la prima questione "non

assumerebbe" da sola rilevanza nel processo in corso "perché la

richiesta di giudizio abbreviato, pur presentata entro sette giorni

dalla notifica al difensore dell'avviso della data fissata, sarebbe

comunque inammissibile per un altro motivo, e cioè perché alla

richiesta non era allegata la prova della sua notifica al pubblico

ministero", un'inammissibilità peraltro superata con la proposizione

della seconda questione, così "rendendo l'una e l'altra decisamente

rilevanti nel procedimento";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate, in via

principale, inammissibili e, in subordine, non fondate;

Considerato che l'ordinanza di rimessione contesta l'art. 458,

primo comma, del codice di procedura penale sotto il profilo della

brevità del termine concernente sia il deposito della richiesta di

giudizio abbreviato sia il deposito della prova dell'avvenuta

notificazione della richiesta stessa;

che questa Corte, con ordinanza n. 588 del 1990, ha già

dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 458, primo comma, del codice di procedura

penale, nella parte in cui prevede la decadenza dalla richiesta di

giudizio abbreviato avanzata oltre il termine di sette giorni dalla

notifica del decreto di citazione per il giudizio immediato ma entro

il termine di sette giorni dalla notifica del relativo avviso

dell'udienza al difensore;

che nell'ordinanza di rimessione non sono dedotti argomenti

nuovi o diversi da quelli allora esaminati, donde la manifesta

infondatezza della prima delle questioni proposte;

che la richiesta di giudizio abbreviato, in quanto avanzata

tardivamente, risulta inammissibile, così rendendo irrilevante, in

quanto assolutamente ininfluente nel processo a quo, la questione

relativa alla congruità del termine per il deposito della prova

dell'avvenuta notificazione della richiesta stessa al pubblico

ministero;

e che, quindi, la seconda questione deve dichiararsi

manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 458, primo comma, del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo

comma, della Costituzione, dal Tribunale di Genova con ordinanza del

3 dicembre 1990;

2) Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 458, primo comma, del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma,

e 24, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Genova con

ordinanza del 3 dicembre 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 24 maggio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:225 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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