Corte costituzionale

Ordinanza n. 109/1991

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 11/03/1991 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 458 del codice

di procedura penale promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 16 luglio 1990 dalla Corte di Cassazione

sul ricorso proposto da Sambataro Rosario Felice, iscritta al n. 690

del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1990;

2) ordinanze emesse il 4 ottobre 1990 dal Giudice per le

indagini preliminari presso il Tribunale di Bergamo nei procedimenti

penali a carico di Adamo Gaetano e Vavassori Bruno, iscritte ai nn.

703 e 704 del registro ordinanze 1990 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno

1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 1991 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che la Corte di cassazione, con ordinanza emessa il 16

luglio 1990, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, secondo

comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 458, primo e secondo comma, del

codice di procedura penale: "nella parte in cui non prevede che il

pubblico ministero debba motivare il diniego del consenso

all'instaurazione del giudizio abbreviato chiesto dall'imputato al

Giudice per le indagini preliminari che ha emesso decreto di giudizio

immediato";

che medesima questione è stata sollevata, con due ordinanze

emesse il 4 ottobre 1990, anche dal giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale di Bergamo, in riferimento agli artt.

3, 24, 101 e 102 della Costituzione;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

Considerato che le ordinanze sollevano un'identica questione e che

i relativi giudizi vanno, quindi, riuniti;

che questa Corte, con sentenza n. 81 del 1991 ha dichiarato, in

applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87,

l'illegittimità costituzionale dell'art. 458, primo e secondo comma,

del codice di procedura penale, tanto nella parte in cui non prevede

che il pubblico ministero in caso di dissenso, sia tenuto ad

enunciarne le ragioni, quanto nella parte in cui non prevede che il

giudice, allorché, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato

il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la

riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, dello

stesso codice;

che di conseguenza la questione qui proposta deve essere

dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo, n. 87, e

9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi avanti alla

Corte Costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 458, primo e

secondo comma, del codice di procedura penale, già dichiarato

costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 81 del 1991, nella

parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di

dissenso, sia tenuto ad enunciarne le ragioni e nella parte in cui

non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene

ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare

all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo

comma, dello stesso codice; questione sollevata dalla Corte di

cassazione e dal Giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Bergamo con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 marzo 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:109 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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