Corte costituzionale

Sentenza n. 26/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/02/1974 · relatore Vezio Crisafulli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 458 del

codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa l'8 luglio

1971 dal tribunale di Vicenza nel procedimento penale a carico di Dal

Molin Giuseppe, iscritta al n. 302 del registro ordinanze 1971 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 259 del 13

ottobre 1971.

Udito nella camera di consiglio del 22 novembre 1973 il Giudice

relatore Vezio Crisafulli.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un procedimento penale davanti al tribunale di Vicenza

a carico di Canella Giuseppe, veniva contestato al teste Dal Molin

Giuseppe il reato di falsa testimonianza (art. 372 c.p.) ed il

tribunale, ritenendo di non poter procedere con il giudizio immediato

ai sensi dell'art. 435, secondo comma, cod. proc. pen. e di non dover

necessariamente attendere l'esito del giudizio sulla falsità,

disponeva, trasmessi gli atti relativi a quest'ultimo procedimento al

pubblico ministero, la prosecuzione del dibattimento in corso. Il Dal

Molin, condannato in prima istanza dal pretore, proponeva appello

innanzi al tribunale di Vicenza, che, accogliendo l'eccezione da lui al

riguardo formulata, ha sollevato con ordinanza emessa l'8 luglio 1971

questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3,

comma primo, e 24, comma secondo, della Costituzione, dell'art. 458

cod. proc. pen., nella parte in cui prevede il giudizio non immediato

per la falsa testimonianza commessa in dibattimento.

Rileva, infatti, il giudice a quo che mentre l'imputato,

nell'ipotesi in cui il dibattimento principale sia sospeso per dar

luogo ad un giudizio immediato sulla falsa testimonianza ha la

possibilità dell'immediata assistenza tecnica di un difensore e la

facoltà di ritrattare giovandosi così dell'esimente di cui allo

stesso art. 458, ultimo comma, cod. proc. pen., ed all'art. 376 cod.

pen., nelle ipotesi invece in cui - non potendosi applicare il secondo

comma dell'art. 435 del cod. proc. pen. - gli atti relativi al giudizio

sulla falsità siano trasmessi al pubblico ministero ed il dibattimento

sul giudizio principale sia o meno rinviato, a seconda che si reputi o

no necessario attendere l'esito dell'altro procedimento, il falso

testimone potrebbe effettuare la sua eventuale ritrattazione entro

limiti temporali assai ristretti, circoscritti cioè dal rinvio o dalla

chiusura del primo dibattimento e per di più senza nemmeno godere in

tale brevissimo spazio di tempo dell'assistenza di un difensore. Tale

situazione contrasterebbe, perciò, sia con il principio di

inviolabilità del diritto di difesa in ogni stato e grado del

procedimento, sia con il principio di eguaglianza dei cittadini di

fronte alla legge. Considerato in diritto :

1. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 458 cod.

proc. pen., nella parte in cui prevede il giudizio non immediato per la

falsa testimonianza resa nel dibattimento, per contrasto con gli artt.

3 e 24 Cost., non è fondata.

È da rilevare, anzitutto, che l'art. 458 rappresenta la proiezione

sul piano processuale della disposizione dell'articolo 376 cod. pen.,

che statuisce la non punibilità del reato di falsa testimonianza,

qualora il colpevole ritratti il falso e manifesti il vero nel

procedimento penale in cui ebbe a prestare il suo ufficio, "prima che

l'istruzione sia chiusa con sentenza di non doversi procedere" (se la

falsa testimonianza si era avuta in istruttoria) "ovvero prima che il

dibattimento sia chiuso o sia rinviato a cagione della falsità"

(nell'ipotesi di falsa testimonianza nella fase dibattimentale).

Analogamente lo stesso art. 376 cod. pen., nel suo ultimo comma, con

riguardo alla falsa testimonianza in una causa civile, ammette

l'esimente da pena se la ritrattazione avvenga prima che sia

pronunciata sentenza definitiva "anche se non irrevocabile".

La regola, dunque, è che la non punibilità della falsa

testimonianza è subordinata alla condizione che la ritrattazione

avvenga in tempo utile ai fini dell'accertamento dei fatti nel

procedimento (che può chiamarsi principale) in cui quella era

intervenuta: regola, della cui ragionevolezza non è dato dubitare e

pienamente conforme alle finalità della esimente, rivolta qual'è a

dare soddisfazione all'interesse alla giusta definizione del giudizio

principale (come pure a quello di chi sia in esso imputato), prima e

più che all'interesse del falso testimone ad evitare la sanzione

comminata per il reato ormai posto in essere.

Che la materiale possibilità di ritrattare, con l'efficacia

esimente di cui all'art. 376 cod. pen., risulti in tal modo

circoscritta entro limiti temporali che variano a seconda che il

giudizio per falsa testimonianza abbia luogo immediatamente, dinanzi

allo stesso giudice di quello principale, previa sospensione o subito

dopo la chiusura del relativo dibattimento; ovvero che quest'ultimo

prosegua indipendentemente, a norma del secondo comma dell'art. 458; od

infine che sia rinviato "a cagione della falsità" (per la ritenuta

assoluta necessità di attendere il giudizio su di essa, a norma del

comma successivo), non soltanto non dipende da libera scelta del

giudice, ma, soprattutto, è logica conseguenza del grado di rilevanza

della falsità sull'esito del giudizio principale.

La diversità delle situazioni di fatto derivanti, nei confronti

del falso testimone, dalla disciplina dettata dall'art. 458 cod. proc.

pen. non contraddice, perciò, all'art. 3, primo comma, della

Costituzione.

2. - Nemmeno sussiste la denunciata violazione dell'articolo 24,

secondo comma, Cost., per il brevissimo margine di tempo entro cui,

nell'ipotesi di rinvio del dibattimento a nuovo ruolo, la ritrattazione

può avvenire, nonché per non essere prevista, sempre con riferimento

a detta ipotesi, l'assistenza di un difensore.

Se considerata, infatti, nel quadro del procedimento principale, la

ritrattazione non rientra nel diritto di difesa: è manifestazione di

un ravvedimento operoso, e come tale atto personale e volontario del

falso testimone, che si caratterizza, rispetto ad altre forme di

riparazione positiva, in ragione della peculiare natura del fatto

stesso cui il soggetto vuole, appunto, riparare, per essere rivolta al

processo nel quale il falso ebbe ad intervenire e per la conseguente

necessità di doversi quindi esplicare, a sua volta, in tale processo

(nonché, come sopra rilevato, in tempo ed in modo utili allo

svolgimento ed alla conclusione di questo).

Dove il diritto di difesa può invece venire in considerazione, è

nel distinto processo, instaurato immediatamente o che verrà promosso

nelle forme ordinarie, a carico del falso testimone: ma, in questo

diverso contesto, in nessuna delle ipotesi specificate nell'art. 458

esso risulta comunque menomato, neppure sotto il profilo della difesa

tecnica.

Ed in particolare, per quanto concerne l'ipotesi (sulla quale pone

l'accento il giudice a quo) di rinvio del dibattimento del processo

principale e trasmissione al pubblico ministero degli atti affinché

proceda separatamente contro il falso testimone, è da osservare che,

anche a ritenere che questi assuma la veste di imputato fin dal momento

dell'incriminazione (e compilazione del relativo processo verbale), sta

di fatto che nessun atto istruttorio o preistruttorio viene frattanto

posto in essere nei suoi confronti, che richieda la presenza necessaria

di un difensore.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 458 del codice di procedura penale, nella parte in cui

prevede il giudizio non immediato per il reato di falsa testimonianza

commesso in dibattimento, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo

comma, e 24, secondo comma, della Costituzione dal tribunale di Vicenza

con l'ordinanza in epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:26 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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