Corte costituzionale

Sentenza n. 300/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/06/1992 · relatore Cesare Mirabelli

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 458, primo e

secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza

emessa il 15 novembre 1991 dal Tribunale di Brindisi nel procedimento

penale a carico di Caputi Aldo iscritta al n. 27 del registro

ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1992.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 15 aprile 1992 il Giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa il 15 novembre 1991 nel procedimento

penale a carico di Caputi Aldo il Tribunale di Brindisi ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 458, primo e

secondo comma, del codice di procedura penale, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione.

Il Tribunale ha osservato che in ordine alla richiesta di giudizio

abbreviato formulata dall'imputato successivamente alla notifica del

decreto che dispone il giudizio immediato la disposizione del codice

di rito denunciata prevede il consenso o il dissenso motivato, ma non

il "silenzio", del pubblico ministero. La sentenza della Corte

costituzionale n. 81 del 1991 ha dichiarato la illegittimità

dell'art. 458 del codice di procedura penale nella parte in cui non

prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso sulla

richiesta di giudizio abbreviato formulata dall'imputato, è tenuto

ad enunciarne le ragioni, ma non ha previsto l'ipotesi del silenzio

del pubblico ministero. Il silenzio, ad avviso del Tribunale

rimettente, non può essere considerato "consenso" (la cui

manifestazione deve essere espressa) e non può avere il significato

del dissenso: questo, in forza della citata sentenza n. 81 del 1991,

deve essere motivato, perché il giudice del dibattimento possa

valutare le ragioni del dissenso ed eventualmente applicare la

riduzione di pena prevista dall'art. 442 del codice di procedura

penale.

Il giudice a quo ha osservato inoltre che, anche a voler ritenere

il silenzio del pubblico ministero una manifestazione di dissenso,

non lo si potrebbe comunque definire dissenso motivato. Da ciò il

Tribunale di Brindisi deduce che il silenzio, non disciplinato

dall'art. 458 del codice di procedura penale, precluderebbe al

giudice la possibilità di esprimere, all'esito del dibattimento, una

valutazione circa la fondatezza o meno delle ragioni del pubblico

ministero.

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso

per la infondatezza della questione.

Il caso prospettato rappresenterebbe, secondo l'Avvocatura, un

momento di patologia processuale, che non può essere assunto a

parametro per una norma in sé e per sé legittima. L'art. 458 del

codice di procedura penale, prevedendo le sole ipotesi del consenso o

del dissenso motivato, escluderebbe la possibilità per il pubblico

ministero di astenersi legittimamente dal formulare il proprio

parere: si tratta di un atto dovuto la cui omissione può avere

rilievo sotto il profilo sia disciplinare che penale. L'Avvocatura

ricorda in proposito che l'art. 124 del codice di procedura penale

impone ai magistrati l'osservanza delle norme di rito ed affida ai

dirigenti degli uffici il compito della relativa vigilanza. Il

silenzio del pubblico ministero deve essere considerato comportamento

illegittimo. Non si può quindi ritenere che la norma, così come è

formulata, sia carente di previsioni circa l'ipotesi del silenzio, in

quanto la stessa norma ha inteso escludere proprio la possibilità di

tale evenienza. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di Brindisi dubita, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, della legittimità dell'art. 458, primo e secondo

comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede

- anche a seguito della sentenza di questa Corte n. 81 del 1991 (che

ha dichiarato la illegittimità costituzionale della disposizione

nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero in caso di

dissenso sulla richiesta di giudizio abbreviato proposta

dall'imputato sia tenuto a enunciarne le ragioni) - l'ipotesi del

silenzio del pubblico ministero, come tale non motivato, che

precluderebbe la verifica della fondatezza o meno delle ragioni del

dissenso ed in caso di condanna la applicabilità della diminuzione

di pena prevista dall'art. 442, secondo comma, del codice di

procedura penale.

2. - La questione di legittimità costituzionale è stata

prospettata dal giudice a quo sulla base di un duplice e necessario

presupposto:

a) che il pubblico ministero, il quale non ha manifestato il

proprio consenso alla richiesta di giudizio abbreviato avanzata

dall'imputato successivamente al decreto che dispone il giudizio

immediato, non possa più enunciare le ragioni del suo dissenso;

b) che in mancanza della formale enunciazione delle ragioni di

tale dissenso il giudice, all'esito del dibattimento, non possa

applicare la diminuzione di pena prevista dall'art. 442 del codice di

procedura penale, se ritiene che il processo poteva essere definito,

in conformità alla richiesta dell'imputato, allo stato degli atti.

Queste due premesse logiche appaiono inesatte.

L'art. 458 del codice di procedura penale, nel disciplinare la

richiesta di giudizio abbreviato quando, apparendo evidente la prova,

il pubblico ministero ha chiesto ed il giudice ha disposto il

giudizio immediato, stabilisce che il pubblico ministero ha il

termine di cinque giorni dalla notificazione della richiesta

dell'imputato per esprimere il proprio consenso. La mancata

manifestazione del consenso entro tale termine ha l'effetto che al

decreto che dispone il giudizio immediato, già adottato ai sensi

dell'art. 456 del codice di procedura penale, segue il dibattimento;

ma non implica necessariamente che non possano più essere in seguito

enunciate dal pubblico ministero le ragioni del mancato consenso

sulla richiesta di giudizio abbreviato. Di tali ragioni il giudice

del dibattimento, a conclusione dello stesso, terrà conto per

valutare se il giudizio avrebbe potuto essere definito allo stato

degli atti, con l'effetto sostanziale di applicare in tal caso la

diminuzione di pena prevista dall'art. 442 del codice di procedura

penale. Questa valutazione del giudice del dibattimento non ha la

funzione di sindacare le "motivazioni" del dissenso del pubblico

ministero in ordine al giudizio abbreviato e non ha effetto alcuno

sul rito. Costituisce piuttosto una valutazione volta ad apprezzare,

in caso di condanna, se il giudizio avrebbe già potuto essere a suo

tempo definito con il rito abbreviato. La mancata enunciazione

formale del dissenso del pubblico ministero con le ragioni dello

stesso non paralizza, nel caso di richiesta formulata dall'imputato

successivamente al decreto che fissa il giudizio immediato,

l'ulteriore corso del processo né priva il giudice del dibattimento

del potere di apprezzamento ai fini della applicazione della

diminuzione di pena, tenendo conto di ogni valutazione a tal fine

rilevante che il pubblico ministero abbia manifestato, eventualmente

nel contesto della richiesta di giudizio immediato, ovvero anche

della assoluta carenza di ragioni di dissenso per la celebrazione del

giudizio abbreviato.

Mancano dunque le premesse dalle quali il giudice a quo muove per

prospettare il dubbio di legittimità costituzionale. La questione

sollevata non è pertanto fondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 458, primo e secondo comma, del codice di procedura penale,

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal

Tribunale di Brindisi con ordinanza emessa il 15 novembre 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:300 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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