Corte costituzionale

Sentenza n. 10/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/01/1993 · relatore Antonio Baldassarre

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 555, terzo

comma, 456, secondo comma, e 458, primo comma, del codice di

procedura penale, promosso con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 2 marzo 1992 dal Pretore di Torino,

sezione distaccata di Moncalieri, nel procedimento penale a carico di

Mujanovic Kasim, iscritta al n. 207 del registro ordinanze 1992 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima

serie speciale, dell'anno 1992;

2) ordinanza emessa il 27 febbraio 1992 dal Tribunale di Milano

nel procedimento penale a carico di Hakimi Noureddin, iscritta al n.

233 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 19 novembre 1992 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio penale l'imputato, cittadino slavo,

condotto in udienza in stato di detenzione, dichiarava, avvalendosi

dell'assistenza dell'interprete nominatogli durante gli atti

introduttivi del dibattimento, di non conoscere la lingua italiana e,

pertanto, di ignorare il contenuto dell'imputazione contestatagli

mediante notifica in carcere del decreto di citazione. Di fronte a

questa circostanza, la quale risultava dagli atti di causa per esser

stata rilevata al momento della convalida dell'arresto, il Pretore di

Torino, sezione distaccata di Moncalieri, con la prima delle due

ordinanze riportate in epigrafe, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo

comma, 24, secondo comma, e 76 della Costituzione, nei confronti

dell'art. 555, terzo comma, c.p.p., nella parte in cui tale norma non

prevede che il decreto di citazione a giudizio debba essere

notificato all'imputato straniero, che non conosce la lingua

italiana, accompagnato da una traduzione nella lingua a lui nota.

Con riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, la

norma impugnata è ritenuta di dubbia costituzionalità dal Pretore

rimettente, in quanto essa determinerebbe una ingiustificata

disparità di trattamento fra l'imputato straniero che ignora la

lingua italiana e gli imputati che non versano in tale particolare

condizione. Lo straniero, infatti, vedrebbe leso il suo diritto a

conoscere il contenuto del decreto di citazione, in tutti i suoi

elementi costitutivi, sin dal momento della notifica, con la

conseguente vanificazione, nei suoi riguardi, dello scopo tipico

della notificazione del decreto di citazione, irrimediabilmente

pregiudicato anche quando, come nel caso di specie, il decreto di

citazione venga tradotto all'imputato dall'interprete nominatogli in

udienza.

A quest'ultima osservazione si collega la censura mossa all'art.

555, terzo comma, c.p.p., anche in riferimento al parametro

rappresentato dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

Infatti, in conseguenza della suesposta ingiustificata

discriminazione in ordine alla concreta realizzazione dell'effetto

funzionale della notifica del decreto di citazione, l'imputato

straniero che non conosce la lingua italiana non sarebbe posto in

condizione di apprestare adeguatamente la propria difesa, sia in

ordine al contenuto dell'accusa che gli viene mossa, sia in ordine

alle facoltà processuali che gli sono riconosciute (da quelle, più

elementari, derivanti dalla conoscenza del tempo e del luogo della

celebrazione del giudizio a suo carico, a quelle, di più complessa

azionabilità, come la facoltà di richiedere il giudizio abbreviato

ed essere ammesso allo sconto di pena previsto da quel particolare

rito).

Infine, il Pretore di Torino assume la violazione dell'art. 76

della Costituzione, argomentando che la norma impugnata non

rispetterebbe la direttiva espressa dall'art. 2, prima parte, della

legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della

Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale),

che prescrive il rispetto delle norme e delle convenzioni

internazionali ratificate dall'Italia relative ai diritti della

persona e al processo penale.

In particolare, il giudice a quo richiama, innanzitutto, l'art. 6,

terzo comma, lett. a), della Convenzione per la salvaguardia dei

diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata

dall'Italia con la legge 4 agosto 1955, n. 848, il quale stabilisce

che "ogni accusato ha diritto (..) a essere informato (..) in una

lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato della natura e dei

motivi dell'accusa elevata a suo carico". In secondo luogo, richiama

l'art. 14, terzo comma, lett. a), del Patto internazionale relativo

ai diritti civili e politici, ratificato con legge 25 ottobre 1977,

n. 881, il quale stabilisce che "ogni individuo accusato di un reato

ha il diritto ( ..) ad essere informato sollecitamente e in modo

circostanziato in una lingua a lui comprensibile della natura e dei

motivi dell'accusa a lui rivolta". Secondo il giudice rimettente,

tali principi non possono dirsi attuati da una norma, come quella

dell'art. 555, terzo comma, c.p.p., la quale non prevede che il

decreto di citazione venga notificato all'imputato straniero, che non

conosce la lingua italiana, tradotto in una lingua a lui nota.

2. - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri per chiedere una pronuncia di infondatezza della questione

di legittimità costituzionale in oggetto.

In via di premessa, l'Avvocatura dello Stato ri corda che il

rispetto del principio di uguaglianza non impone una assoluta

identità di trattamento normativo per situazioni oggettivamente

diversificate. A tale proposito la stessa difesa rinvia, più in

particolare, al consolidato orientamento della giurisprudenza della

Corte costituzionale, secondo il quale la diversità della posizione

del cittadino rispetto a quella dello straniero, seppure non precluda

il riconoscimento all'uno e all'altro dei diritti fondamentali,

consente al legislatore, nell'ambito del suo ragionevole

apprezzamento, di stabilire modalità normativamente diversificate

nel godimento di tali situazioni soggettive costituzionalmente

garantite.

Pertanto, la norma impugnata, considerata sistematicamente con la

disciplina del processo penale - disciplina che, sebbene imponga

l'uso della lingua italiana per il compimento degli atti del processo

penale (art. 109 c.p.p.), riconosce all'imputato (art. 143 c.p.p.) e

all'indagato (art. 61 c.p.p.), che non conoscono la lingua italiana,

il diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete - non

appare in contrasto con i principi costituzionali. Al contrario,

continua l'Avvocatura dello Stato, sicuramente irrazionale sarebbe

una norma, come quella che il giudice a quo mira a introdurre

nell'ordinamento con la pronunzia additiva richiesta con riguardo

all'art. 555, terzo comma, c.p.p., dal momento che la preventiva

traduzione del decreto di citazione nella lingua nota all'imputato

straniero sarebbe operativamente pregiudicata dalla difficoltà di

individuare anticipatamente quale sia la lingua da questi

effettivamente conosciuta, non potendo considerarsi decisiva in tal

senso la sua nazionalità.

L'Avvocatura dello Stato osserva, inoltre, che una considerazione

complessiva della disciplina del processo penale relativa alla figura

dell'interprete induce a ritenere infondate anche le censure mosse

alla norma impugnata in riferimento all'art. 24 della Costituzione.

Posto che il contenuto essenziale del diritto di difesa riposa sulla

garanzia di un effettivo e reale contraddittorio, assicurato anche

attraverso un'adeguata assistenza tecnico-professionale, il diritto

all'assistenza gratuita di un interprete rappresenta il mezzo con cui

si consente all'imputato straniero, mediante la presa di cognizione

dello sviluppo processuale, di partecipare effettivamente al

processo, con la possibilità di utilizzare tutte le opportunità di

strategia processuale (ivi compresa la richiesta di rito abbreviato)

che il codice mette a sua disposizione.

Infine, conclude l'Avvocatura dello Stato, anche i principi delle

convenzioni internazionali richiamate nell'ordinanza di rimessione

sarebbero adeguatamente rispettati dal riconoscimento di un diritto

dell'imputato straniero all'assistenza gratuita di un interprete, dal

momento che le convenzioni richiamate impongono soltanto una

informativa dettagliata e comprensibile dell'imputazione, senza che

sia in proposito fissata alcuna specifica scadenza temporale o alcun

termine iniziale.

3. - Con la seconda delle ordinanze riportate in epigrafe, il

Tribunale di Milano ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della

Costituzione, nei confronti degli artt. 456, secondo comma, c.p.p. e

458, primo comma, c.p.p., nella parte in cui il combinato disposto

formato da queste due norme non impone che l'avviso previsto

dall'art. 456, secondo comma, c.p.p., sia tradotto nella lingua

dell'imputato straniero che non conosce la lingua italiana con

l'indicazione del termine entro cui richiedere il giudizio

abbreviato. Lo stesso giudice a quo, subordinatamente al caso di

pronuncia di inammissibilità o di infondatezza sulla precedente

questione di legittimità costituzionale, dubita della

costituzionalità dell'art. 458, primo comma, c.p.p., in riferimento

all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui

quella norma prevede che il termine di decadenza di sette giorni,

prescritto per la richiesta del giudizio abbreviato, decorra dalla

data della notificazione del decreto di citazione all'imputato

anziché, per l'imputato straniero che non conosce la lingua

italiana, dalla data della notifica dell'avviso al difensore, quando

questa si perfezioni successivamente.

Le due questioni di costituzionalità ora illustrate sono state

sollevate nel corso dell'udienza di un giudizio immediato instaurato

a carico di un cittadino tunisino, in stato di custodia cautelare in

carcere per detenzione di stupefacenti, dopo che il Giudice per le

indagini preliminari del Tribunale di Milano aveva rigettato la sua

richiesta di giudizio abbreviato, con la motivazione che quest'ultima

era stata intempestivamente prodotta il 31 gennaio 1992 (ossia oltre

sette giorni dopo la notifica all'imputato del decreto di citazione a

giudizio immediato, avvenuta il 23 gennaio 1992, ancorché proposta

entro il termine fissato dall'art. 458, primo comma, c.p.p.,

considerando come dies a quo la successiva notifica al difensore,

avvenuta il 24 gennaio 1992) e dopo che il Tribunale di Milano,

competente per il giudizio immediato, aveva respinto l'istanza di

rimessione in termini presentata (al fine di rinnovare la richiesta

di giudizio abbreviato) dal difensore dell'imputato, ai sensi

dell'art. 175 c.p.p., prima dell'apertura del dibattimento, basandosi

sul fatto che lo straniero, non conoscendo la lingua italiana, non

aveva compreso il contenuto dell'avviso che gli era stato notificato.

Secondo il giudice a quo, sulla base dello svolgimento del processo

appena ricordato, entrambe le questioni di costituzionalità

sarebbero rilevanti, dal momento che sarebbero indirizzate, ancorché

in via subordinata l'una rispetto all'altra, all'eliminazione delle

norme dalla cui applicazione deriverebbe all'imputato straniero, con

riferimento al caso di specie, il pregiudizio consistente nella

impraticabilità del giudizio abbreviato e nell'impossibilità del

conseguimento del connesso effetto sostanziale di riduzione della

pena.

Quanto alla non manifesta infondatezza delle due questioni di

costituzionalità sollevate, il Tribunale di Milano, riguardo a

quella principale, osserva che dall'insieme delle disposizioni del

codice di procedura penale in materia di lingua degli atti del

processo penale e di assistenza dell'interprete all'imputato

straniero (artt. 109, 143, 169, terzo comma, c.p.p. e 63 disp. att.

c.p.p.) si dovrebbe escludere l'obbligo di traduzione dell'avviso di

cui all'art. 456, secondo comma, c.p.p. nella lingua conosciuta

dall'imputato straniero che ignora l'italiano e che, pertanto,

l'omissione di tale previsione comporterebbe una lesione sostanziale

del diritto di difesa, in quanto comprometterebbe il diritto

dell'imputato straniero di beneficiare della diminuente di pena

prevista in conseguenza dell'adozione del rito abbreviato.

In relazione alla questione di legittimità costituzionale

sollevata in via subordinata, il giudice a quo osserva che, nel caso

di imputato straniero che non conosce la lingua italiana e al quale

l'avviso previsto dall'art. 456, secondo comma, c.p.p. non sia stato

notificato nella traduzione in una lingua a lui conosciuta, la

decorrenza del breve termine di decadenza fissato dall'art. 458,

primo comma, c.p.p., a partire dalla data di notifica del predetto

avviso all'imputato, risulterebbe lesiva del diritto di difesa

dell'imputato, dal momento che non sussiste il presupposto (ossia la

piena comprensione dell'avviso) sulla base del quale l'accusato è

posto in grado di attivarsi e di informare il difensore, presupposto

che, in base alla giurisprudenza costituzionale, deve ritenersi

essenziale al fine di affermare la non irragionevolezza del termine

di cui all'art. 458, primo comma, c.p.p. Pertanto, poiché nel caso

in esame non possono essere riferite all'imputato straniero le

considerazioni svolte dalla Corte costituzionale nell'ordinanza n.

588 del 1990 in relazione all'imputato che conosce la lingua

italiana, è opinione del giudice a quo che, qualora la questione

principale dovesse ritenersi infondata o inammissibile, dovrebbe

dichiararsi, entro questi limiti, l'illegittimità costituzionale

della norma contestata in via subordinata.

4. - Anche in questo giudizio si è costituito il Presidente del

Consiglio dei ministri, che ha richiesto, per entrambe le questioni

di costituzionalità sollevate, una pronuncia di inammissibilità o

una di infondatezza.

Preliminarmente, l'Avvocatura dello Stato esprime l'avviso che la

questione di legittimità costituzionale degli artt. 456, secondo

comma, e 458, primo comma, c.p.p., sollevata dal Tribunale di Milano

in via principale, sarebbe inammissibile per irrilevanza. Secondo la

difesa erariale, il giudice a quo ignora che, nel caso di specie,

avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 175 c.p.p., poiché la

violazione del termine di decadenza per la presentazione della

richiesta di giudizio abbreviato trarrebbe motivo da un comportamento

incolpevole dell'imputato (ossia la non comprensione dell'avviso

notificatogli in lingua italiana), che, come tale, configurerebbe

sicuramente un'ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore,

richiesti dalla disposizione generale dell'art. 175 c.p.p. come

presupposto per la concessione di un provvedimento di restituzione in

termini.

Nel merito, la difesa erariale ritiene entrambe le questioni

infondate, in quanto non si evidenzierebbero nella disciplina

legislativa vigente motivi di contrasto con l'art. 24 della

Costituzione sotto il profilo della garanzia del diritto di difesa

ivi previsto. Inoltre, sempre secondo la stessa difesa, non potrebbe

ritenersi sussistente, neppure con riferimento a un imputato

straniero, l'irrazionalità o l'incongruenza di un termine di sette

giorni decorrente dalla notifica di un atto all'interessato. Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Torino, sezione distaccata di Moncalieri, nel

corso di un giudizio penale nel quale un imputato straniero aveva

dichiarato in udienza, attraverso l'interprete nominato dal giudice

all'inizio del dibattimento, di aver ignorato fino ad allora il

contenuto dell'imputazione mossagli a causa della sua assoluta non

conoscenza della lingua italiana, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3, primo

comma, 24, secondo comma, e 76 della Costituzione - nei confronti

dell'art. 555, terzo comma, c.p.p., nella parte in cui non prevede

che il decreto di citazione a giudizio debba esser notificato

all'imputato straniero, che non conosce la lingua italiana, anche

nella traduzione nella lingua a lui nota.

Il Tribunale di Milano, nel corso dell'udienza di un giudizio

immediato instaurato, a carico di un imputato straniero che non

conosceva la lingua italiana, dopo che il Giudice per le indagini

preliminari aveva rigettato la richiesta di giudizio abbreviato

perché intempestivamente prodotta e dopo che lo stesso Tribunale di

Milano aveva respinto l'istanza di rimessione in termini presentata

dal difensore dell'imputato, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della

Costituzione, nei confronti del combinato disposto formato dall'art.

456, secondo comma, c.p.p. e dall'art. 458, primo comma, c.p.p.,

nella parte in cui non prevede che l'avviso contemplato dall'art.

456, secondo comma, c.p.p., contenente l'indicazione del termine

entro cui richiedere il giudizio abbreviato, debba essere tradotto

nella lingua conosciuta dall'imputato straniero che ignora la lingua

italiana. In via subordinata, lo stesso giudice a quo ha sollevato

questione di legittimità costituzionale, sempre in riferimento

all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, nei confronti

dell'art. 458, primo comma, c.p.p., nella parte in cui prevede che il

termine di decadenza di sette giorni, prescritto per la richiesta del

giudizio abbreviato, decorra dalla data della notificazione del

decreto di citazione all'imputato anziché, per l'imputato straniero

che non conosce la lingua italiana, dalla data della notifica

dell'avviso al difensore, quando questa si perfezioni

successivamente.

Sebbene la questione di legittimità costituzionale sollevata dal

Pretore di Torino e quella proposta in via principale dal Tribunale

di Milano abbiano ad oggetto disposizioni diverse e sebbene i

parametri invocati nell'uno e nell'altro caso siano solo parzialmente

coincidenti, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con

un'unica sentenza in considerazione del fatto che in ambedue le

ipotesi i giudici a quibus chiedono pronunzie additive aventi un

contenuto analogo. Più precisamente, tali giudici, affinché siano

salvaguardati i principi costituzionali invocati e, in particolare,

il diritto di difesa, prospettano l'esigenza che nell'ordinamento

processuale penale sia introdotta una norma diretta a prescrivere che

all'imputato straniero che ignora la lingua italiana siano

notificati, anche nella traduzione nella lingua a lui nota, atti del

processo penale, dai quali dipendono la conoscenza tempestiva e

dettagliata dell'imputazione (decreto di citazione a giudizio

dinnanzi al pretore) ovvero l'esercizio di significativi diritti

garantiti all'imputato dalle norme di procedura penale (avviso,

contenuto nel decreto di citazione a giudizio immediato, concernente

la facoltà dell'imputato di richiedere il giudizio abbreviato entro

sette giorni dalla notifica del decreto stesso).

2. - Ambedue le questioni sono non fondate nei sensi indicati in

motivazione.

Premesso che l'eccezione d'inammissibilità per irrilevanza,

formulata dall'Avvocatura dello Stato, va respinta dal momento che,

una volta che il giudice rimettente abbia non irragionevolmente

individuato la norma applicabile alla controversia pendente di fronte

a se stesso, esula dai poteri intestati a questa Corte in sede di

riesame della rilevanza sostituirsi al giudice a quo attraverso

l'indicazione di norme diverse che, secondo il suo avviso, sarebbero

risolutive del caso dedotto o, comunque, influenti sulla decisione

dello stesso (v., ad esempio, sentt. nn. 89 del 1984 e 189 del 1986,

nonché ord. n. 125 del 1987), occorre osservare che i giudici a

quibus richiedono a questa Corte addizioni normative il cui contenuto

sostanziale è già presente nell'ordinamento vigente.

Il presupposto interpretativo da cui muovono i giudici a quibus

consiste nella convinzione che la regola predisposta dall'art. 143,

primo comma, c.p.p., relativa al diritto dell'imputato di farsi

assistere gratuitamente da un interprete, sia rigorosamente

circoscritta agli atti orali e possa, quindi, essere estesa alla

notificazione di atti scritti soltanto in riferimento ai casi

espressamente previsti come eccezioni a quella regola: vale a dire,

la richiesta del cittadino italiano appartenente a una minoranza

linguistica riconosciuta di avere la traduzione nella madrelingua

degli atti del procedimento a lui indirizzati (art. 109, secondo

comma, c.p.p.) e l'invito a dichiarare o a eleggere domicilio nel

territorio dello Stato rivolto all'imputato straniero, invito che

dev'essere redatto nella lingua dell'accusato quando dagli atti

risulti che quest'ultimo non conosce la lingua italiana (art. 169,

terzo comma, c.p.p.). Tuttavia, a una considerazione complessiva

dell'ordinamento normativo, il presupposto interpretativo appena

ricordato non può essere condiviso.

La Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle

libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa

esecutiva in Italia con la legge 4 agosto 1955, n. 848, stabilisce

all'art. 6, terzo comma, lettera a), che "ogni accusato ha diritto (

..) a essere informato, nel più breve spazio di tempo, nella lingua

che egli comprende e in maniera dettagliata, della natura e dei

motivi dell'accusa a lui rivolta". Una disposizione del tutto

identica è, altresì, contenuta nell'art. 14, terzo comma, lettera

a), del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici,

patto che è stato firmato il 19 dicembre 1966 a New York ed è stato

reso esecutivo in Italia con la legge 25 ottobre 1977, n. 881. Le

norme internazionali appena ricordate sono state introdotte

nell'ordinamento italiano con la forza di legge propria degli atti

contenenti i relativi ordini di esecuzione (v. sentt. nn. 188 del

1980, 153 del 1987 e 323 del 1989) e sono tuttora vigenti, non

potendo, certo, esser considerate abrogate dalle successive

disposizioni del codice di procedura penale, non tanto perché queste

ultime sono vincolate alla direttiva contenuta nell'art. 2 della

legge delega del 16 febbraio 1987, n. 81 ("il codice di procedura

penale deve ( ..) adeguarsi alle norme delle convenzioni

internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della

persona e al processo penale"), quanto, piuttosto, perché si tratta

di norme derivanti da una fonte riconducibile a una competenza

atipica e, come tali, insuscettibili di abrogazione o di

modificazione da parte di disposizioni di legge ordinaria.

Grazie al collegamento delle norme ora richiamate con l'art. 143

c.p.p., che ad esse assicura la garanzia dell'effettività e

dell'applicabilità in concreto, il diritto dell'imputato ad essere

immediatamente e dettagliatamente informato nella lingua da lui

conosciuta della natura e dei motivi dell'imputazione contestatagli

dev'esser considerato un diritto soggettivo perfetto, direttamente

azionabile (v. analogamente sent. n. 62 del 1992). E, poiché si

tratta di un diritto la cui garanzia, ancorché esplicitata da atti

aventi il rango della legge ordinaria, esprime un contenuto di valore

implicito nel riconoscimento costituzionale, a favore di ogni uomo

(cittadino o straniero), del diritto inviolabile alla difesa (art.

24, secondo comma, della Costituzione), ne consegue che, in ragione

della natura di quest'ultimo quale principio fondamentale, ai sensi

dell'art. 2 della Costituzione, il giudice è sottoposto al vincolo

interpretativo di conferire alle norme, che contengono le garanzie

dei diritti di difesa in ordine alla esatta comprensione dell'accusa,

un significato espansivo, diretto a render concreto ed effettivo, nei

limiti del possibile, il sopra indicato diritto dell'imputato.

3. - Nel disciplinare con una norma di carattere generale il

diritto dell'imputato di farsi assistere gratuitamente da un

interprete, l'art. 143 c.p.p. ha prodotto nel sistema processuale

penale una significativa innovazione rispetto alla disciplina dello

stesso processo contenuta nel codice precedente. Infatti, mentre in

quest'ultimo l'art. 326 regolava la figura dell'interprete in modo

tale da collocarla senza residui nella categoria degli ausiliari del

giudice - tanto che individuava la funzione caratterizzante di questo

istituto nell'esigenza di assicurare l'intellegibilità obiettiva di

tutti gli atti del processo, attraverso l'omogeneità della lingua

adoperata e senza distinguere, fra le dichiarazioni o le deposizioni,

quelle provenienti dall'imputato -, l'art. 143 del nuovo codice,

invece, pur mantenendo all'interprete le funzioni tipiche del

collaboratore dell'autorità giudiziaria (secondo comma), marca

nettamente la differenza con la precedente disciplina assegnando

primariamente allo stesso una connotazione e un ruolo propri di

istituti preordinati alla tutela della difesa, tanto da configurare

il ricorso all'interprete come oggetto di un preciso diritto

dell'imputato e da qualificare la relativa funzione in termini di

"assistenza" (primo comma).

Tale innovazione, che sottolinea il valore del diritto alla difesa

come strumento di reale partecipazione dell'imputato al processo

attraverso l'effettiva comprensione dei distinti atti e dei singoli

momenti di svolgimento dello stesso, pone il nuovo sistema

processuale penale in sintonia con i principi contenuti nelle

convenzioni internazionali ratificate dall'Italia in materia di

diritti della persona (v., oltre agli articoli di dette convenzioni

sopra indicati, l'art. 3, terzo comma, lettera a, e l'art. 14, terzo

comma, lettera f, del Patto internazionale dei diritti civili e

politici, di cui l'art. 143, primo comma, c.p.p. costituisce una

riproduzione pressoché letterale). È da siffatto rapporto con i

suddetti principi, alimentato dal necessario collegamento con i

valori costituzionali attinenti ai diritti della difesa (art. 24,

secondo comma, della Costituzione), che deriva, nei termini

precedentemente precisati, una particolare forza espansiva dell'art.

143, primo comma, c.p.p., che il giudice penale, in sede di

interpretazione, non può ignorare.

In conseguenza di queste considerazioni risulta evidente che non

può essere condiviso il presupposto interpretativo da cui muovono i

giudici a quibus, vale a dire l'assunto che l'art. 143, primo comma,

c.p.p. vada configurato come norma di stretta interpretazione, che

tollera come uniche eccezioni alla regola dell'utilizzazione

dell'interprete per gli atti orali soltanto quelle espressamente

previste nello stesso codice di procedura penale (v. artt. 109,

secondo comma, e 169, terzo comma, c.p.p.). Al contrario, trattandosi

di una norma che assicura una garanzia essenziale al godimento di un

diritto fondamentale di difesa, riconosciuto altresì dalla comunità

internazionale come principio derivante da un trattato multilaterale

(essendosi verificata la condizione - sottoscrizione di almeno

trentacinque membri della comunità mondiale - cui l'art. 49 del

Patto di New York subordinava l'entrata in vigore del Patto stesso),

l'art. 143, primo comma, c.p.p. va interpretato come una clausola

generale, di ampia applicazione, destinata ad espandersi e a

specificarsi, nell'ambito dei fini normativamente riconosciuti, di

fronte al verificarsi delle varie esigenze concrete che lo

richiedano, quali il tipo di atto cui la persona sottoposta al

procedimento deve partecipare ovvero il genere di ausilio di cui la

stessa abbisogna.

4. - Del resto, la ricordata configurazione del diritto

all'assistenza di un interprete è, per un verso, permessa dalle

stesse disposizioni stabilite dall'art. 143, primo comma, c.p.p. e,

per altro verso, non è ostacolata, né, tantomeno, contraddetta

dalle altre disposizioni del codice che prescrivono specificamente la

traduzione di atti del processo nella lingua nota all'imputato.

Sotto il primo profilo, infatti, occorre osservare che l'art. 143,

primo comma, c.p.p., definisce significativamente il contenuto

dell'attività dell'interprete in dipendenza della finalità generale

di garantire all'imputato che non intende o non parla la lingua

italiana di "comprendere l'accusa contro di lui formulata e di

seguire il compimento degli atti cui partecipa". Questa ampia

finalizzazione induce a ritenere che l'art. 143 sia suscettibile di

un'applicazione estensibile a tutte le ipotesi in cui l'imputato, ove

non potesse giovarsi dell'ausilio dell'interprete, sarebbe

pregiudicato nel suo diritto di partecipare effettivamente allo

svolgimento del processo penale. Inoltre, il fatto che la disciplina

dell'istituto in questione sia contenuta nel titolo dedicato alla

"traduzione degli atti" e il fatto che il processo penale, a

differenza di quello civile, non distingue la figura del traduttore

da quella dell'interprete, inducono a ritenere che, in via generale,

il diritto all'interprete possa essere fatto valere e possa essere

fruito, stando al tenore letterale dello stesso art. 143 c.p.p., ogni

volta che l'imputato abbia bisogno della traduzione nella lingua da

lui conosciuta in ordine a tutti gli atti a lui indirizzati, sia

scritti che orali.

Sotto il profilo del rapporto con le altre disposizioni del codice

di procedura penale che prescrivono la traduzione di atti processuali

nella lingua compresa dall'imputato, occorre sottolineare che il

significato normativo da attribuire all'art. 143 c.p.p. è più ampio

e non coincidente sia rispetto a quello proprio dell'art. 109,

secondo comma, c.p.p., sia rispetto a quello proprio dell'art. 169,

terzo comma, c.p.p. Infatti, mentre la garanzia apprestata dall'art.

143 c.p.p. ha carattere generale e si estende a qualsiasi persona, di

qualunque nazionalità, che, essendo sottoposta a procedimento penale

nel territorio dello Stato, risulta essere non in grado di

comprendere la lingua italiana, al contrario le garanzie offerte

dagli altri articoli sopra indicati prescindono dal presupposto della

effettiva comprensione della lingua propria degli atti processuali.

Più in particolare, l'art. 109, secondo comma, c.p.p. attribuisce

al cittadino italiano appartenente a un minoranza linguistica

riconosciuta il diritto di richiedere la traduzione nella madrelingua

degli atti a lui indirizzati, a prescindere dal fatto che egli parli

o comprenda la lingua italiana: quella ora indicata è, infatti, una

garanzia che, come ha affermato questa Corte (v. sent. n. 62 del

1992), non è finalizzata "alla adeguata comprensione degli aspetti

processuali", né implica, più in generale, una "coincidenza o

sovrapposizione con la tutela comportata dal riconoscimento dei

diritti della difesa", ma è, in ogni caso, "la conseguenza di una

speciale protezione costituzionale accordata al patrimonio culturale

di un particolare gruppo etnico". Diversamente, l'art. 169, terzo

comma, c.p.p., che prescrive l'obbligo di notificare all'estero,

tradotto nella lingua dell'imputato straniero, l'invito a dichiarare

o a eleggere domicilio nel territorio dello Stato, impone la

redazione dell'atto in una lingua diversa da quella ufficiale in

presenza del mero ricorrere della nazionalità straniera

dell'imputato, salvo che dagli atti del processo non risulti la

conoscenza da parte dell'imputato stesso della lingua italiana.

5. - Le considerazioni fin qui svolte - e, in particolare, quelle

relative al principio della effettiva partecipazione dell'imputato

allo sviluppo della sequenza procedimentale, partecipazione che è

imposta all'accertamento della fondatezza dell'accusa e che trova il

proprio presupposto indefettibile nella piena comprensione degli atti

processuali che quella sequenza compongono, - inducono a concludere

che la mancanza di un espresso obbligo di traduzione nella lingua

nota all'imputato straniero sia del decreto di citazione a giudizio

davanti al pretore (art. 555 c.p.p.), sia dell'avviso, contenuto nel

decreto di giudizio immediato, concernente la facoltà di richiedere

il giudizio abbreviato (artt. 456, secondo comma, e 458, primo comma,

c.p.p.), non può impedire la piena espansione della garanzia

assicurata dall'art. 143, primo comma, c.p.p., in conformità ai

diritti dell'imputato riconosciuti dalle convenzioni internazionali

ratificate in Italia e dall'art. 24, secondo comma, della

Costituzione.

In altri termini, interpretato alla luce dei principi appena

ricordati, l'art. 143, primo comma, c.p.p. impone che si proceda alla

nomina dell'interprete o del traduttore immediatamente al verificarsi

della circostanza della mancata conoscenza della lingua italiana da

parte della persona nei cui confronti si procede, tanto se tale

circostanza sia evidenziata dallo stesso interessato, quanto se, in

difetto di ciò, sia accertata dall'autorità procedente.

Quest'ultima evenienza, anzi, va riferita anche alla fase delle

indagini preliminari, sia per effetto dell'estensione all'indagato di

tutte le garanzie assicurate all'imputato (art. 61 c.p.p.), sia per

effetto del riferimento esplicito, contenuto nello stesso art. 143,

terzo comma, c.p.p., alla nomina dell'interprete in relazione alle

attività processuali del giudice così come alle attività del

pubblico ministero o dell'ufficiale di polizia giudiziaria. Pertanto,

il diritto a farsi assistere gratuitamente da un interprete comporta,

ad una corretta interpretazione dell'art. 143 c.p.p., che l'attività

di assistenza svolta da quest'ultimo a favore dell'indagato

ricomprenda, fra l'altro, la traduzione, in tutti i suoi elementi

costitutivi - incluso l'avviso relativo alla facoltà di richiedere

il giudizio abbreviato - del decreto di citazione a giudizio, sia se

emesso dal Giudice per le indagini preliminari (nel procedimento

innanzi al tribunale), sia se adottato dal Pubblico ministero (nel

rito pretorile).

Questa conclusione, oltre a essere indotta da un preciso

collegamento ermeneutico con i principi costituzionali stabiliti

dall'art. 24 e con i diritti dell'imputato garantiti dalle sopra

menzionate convenzioni internazionali sui diritti della persona,

costituisce uno svolgimento coerente della stessa funzione che l'art.

143 c.p.p. assegna all'interprete. Questi, infatti, proprio perché

assiste l'imputato (o l'indagato) al fine di fargli comprendere

l'esatto significato dell'accusa formulata contro di lui e di fargli

seguire il compimento degli atti cui partecipa, non può non

estendere la sua opera di collaborazione anche all'atto con il quale

l'imputato è messo a conoscenza della natura e dei motivi

dell'imputazione, oltreché delle facoltà riconosciutegli al fine di

contrapporsi all'accusa, qual è essenzialmente il decreto di

citazione a giudizio, considerato in tutti i suoi elementi

costitutivi.

6. - L'interpretazione nei termini appena riferiti del diritto

all'assistenza gratuita di un interprete, basato sull'art. 143

c.p.p., fa venir meno i dubbi di legittimità costituzionale

manifestati dal Pretore di Torino e dal Tribunale di Milano con le

ordinanze indicate in epigrafe e risponde ai limiti di rilevanza

propri delle questioni sottoposte a questa Corte dai giudici a

quibus. Sotto quest'ultimo profilo, va precisato, infatti, che in

ambedue i casi la non conoscenza della lingua italiana da parte

dell'imputato straniero è stata accertata sin dalle indagini

preliminari, al momento dei rispettivi arresti e delle relative

udienze di convalida. Sicché è di evidente rilevanza una pronunzia

comportante l'attuazione del diritto dell'imputato a vedersi

notificato, tradotto nella lingua a lui nota, il decreto di citazione

a giudizio innanzi al pretore, in un caso, e il decreto di citazione

a giudizio immediato innanzi al tribunale competente, nell'altro

caso.

In conseguenza della decisione resa, perde ogni ragion d'essere la

questione di legittimità costituzionale avverso l'art. 458, primo

comma, c.p.p., sollevata in via subordinata dal Tribunale di Milano

con la seconda delle ordinanze indicate in epigrafe.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la

questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Pretore di

Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli

artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 76 della Costituzione, nei

confronti dell'art. 555, terzo comma, c.p.p., nella parte in cui non

prevede che il decreto di citazione a giudizio debba essere

notificato all'imputato straniero, che non conosce la lingua

italiana, anche nella traduzione nella lingua da lui compresa;

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la

questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di

Milano, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento all'art.

24, secondo comma, della Costituzione, nei confronti del combinato

disposto formato dall'art. 456, secondo comma, c.p.p. e dall'art.

458, primo comma, c.p.p., nella parte in cui non prevede che l'avviso

contemplato dall'art. 456, secondo comma, c.p.p., comprensivo

dell'indicazione del termine entro cui richiedere il giudizio

abbreviato, debba essere tradotto nella lingua conosciuta

dall'imputato straniero che ignora la lingua italiana.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1993.

Il presidente: CASAVOLA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:10 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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