Corte costituzionale

Ordinanza n. 276/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/06/1992 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 458, primo

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa

il 9 dicembre 1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Celletti

Claudio, iscritta al n. 59 del registro ordinanze 1992 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale,

dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1992 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Roma, con ordinanza del 9 dicembre 1991, ha sollevato,

in riferimento agli artt. 24, primo e secondo comma, e 3 della

Costituzione, questione di legittimità dell'art. 458, primo comma,

del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede i

mezzi con i quali l'imputato detenuto agli arresti domiciliari possa

provvedere alla notificazione al pubblico ministero della propria

richiesta di giudizio abbreviato;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che, a norma dell'art. 123, secondo comma, del codice

di procedura penale, le richieste formulate dall'imputato in stato di

arresto o di detenzione domiciliare e ricevute da un ufficiale di

polizia giudiziaria sono produttive di effetti "come se fossero

ricevute direttamente dall'autorità giudiziaria", espressione,

quest'ultima, che il legislatore del codice di rito univocamente e

costantemente adotta nelle ipotesi in cui intende fare riferimento

non solo al giudice ma anche al pubblico ministero;

che, di conseguenza, e come già posto in risalto da questa

Corte in analoga fattispecie (v. ordinanza n. 59 del 1992), la

richiesta di giudizio abbreviato che l'imputato agli arresti

domiciliari formuli a norma dell'art. 458, primo comma, del codice di

procedura penale, deve ritenersi ritualmente notificata al pubblico

ministero attraverso la semplice traditio ad un ufficiale di polizia

giudiziaria, sempre che l'atto da questi ricevuto sia stato

"indirizzato" al pubblico ministero, quale autorità destinataria

della relativa consegna da effettuare con le modalità previste

dall'art. 44 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;

che, d'altra parte, emerge dalla stessa ordinanza di rimessione

che la richiesta di giudizio abbreviato formulata dall'imputato è

stata nella specie depositata in cancelleria "dal suo difensore",

sicché questi ben avrebbe potuto soddisfare l'onere della

notificazione imposto dalla norma oggetto di impugnativa, attraverso

la semplice consegna di copia nella segreteria del pubblico

ministero, contestualmente certificata dal pubblico ufficiale

addetto, a norma dell'art. 153, primo comma, del codice di procedura

penale;

che alla stregua delle accennate considerazioni emerge, dunque,

che il sistema delineato dal complesso delle richiamate disposizioni

non può certo ritenersi tale da rendere "impossibile all'imputato

detenuto agli arresti domiciliari l'esercizio efficace della facoltà

di chiedere il giudizio abbreviato";

e che, pertanto, la questione deve essere dichiarata

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 458, primo comma, del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento agli artt. 24, primo e secondo

comma, e 3 della Costituzione, dal Giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale di Roma con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:276 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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