Corte costituzionale

Sentenza n. 407/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/12/1997 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 458, primo

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa

il 19 febbraio 1997 dalla Corte d'assise di Teramo nel procedimento

penale a carico di Palmarini Carlo, iscritta al n. 232 del registro

ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1997 il giudice

relatore Giuliano Vassalli.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La Corte di assise di Teramo, dopo aver premesso in fatto che

un imputato per delitto in ordine al quale è prevista la pena

dell'ergastolo (omicidio volontario aggravato dai motivi futili) ha

formulato richiesta di giudizio abbreviato dopo la scadenza del

termine previsto dall'art. 458, comma 1, del codice di procedura

penale, ma prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, e

che il pubblico ministero non ha prestato il proprio consenso

deducendo la tardività della richiesta e la non decidibilità del

giudizio allo stato degli atti, ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 458, comma 1, cod. proc. pen., nella parte

in cui prevede che la richiesta di giudizio abbreviato, anche nelle

ipotesi di reato astrattamente punibile con la pena dell'ergastolo,

debba essere rivolta al giudice per le indagini preliminari nel

termine di giorni sette dalla notificazione del decreto di giudizio

immediato. A parere del giudice a quo è irragionevole imporre entro

un termine stabilito a pena di decadenza la presentazione della

richiesta di giudizio abbreviato, per i reati puniti con la pena

dell'ergastolo, al giudice per le indagini preliminari, posto che

tale giudice non può che dichiarare inammissibile la richiesta. È

soltanto con riferimento al giudice dibattimentale - osserva la Corte

rimettente - che deve articolarsi il termine per la richiesta di

giudizio abbreviato, essendo a quell'organo riservato il compito di

valutare tale richiesta ai fini della riduzione della pena, ove

all'esito del dibattimento ritenga insussistente l'aggravante che

determina l'astratta punibilità con la pena dell'ergastolo e,

quindi, "ammissibile il giudizio abbreviato e ingiustificato il

dissenso del pubblico ministero". D'altra parte, puntualizza il

rimettente, la possibilità di chiedere il giudizio abbreviato prima

della apertura del dibattimento è già prevista in sede di giudizio

direttissimo.

In ogni caso, conclude il giudice a quo, il termine di sette giorni

previsto dalla norma impugnata anche nel caso in cui il rito

abbreviato sia precluso dal titolo di reato, si appalesa incongruo

ove rapportato al maggior termine di quindici giorni stabilito

dall'art. 555, comma 1, lettera e), cod. proc. pen. per i meno gravi

reati attribuiti alla competenza del pretore.

2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata. A

parere dell'Avvocatura, l'ipotesi di inammissibilità della richiesta

di giudizio abbreviato rientra nelle regole del sistema, mentre

sarebbe al di fuori dello stesso riservare tale richiesta al giudice

del dibattimento, non potendo a tal proposito valere quale termine di

raffronto il giudizio direttissimo, considerate le differenze che lo

separano dal giudizio immediato. L'esclusione del potere del giudice

di sindacare l'imputazione, è aspetto, dunque, del tutto

irrilevante, "tenuto conto che proprio la particolarità di ciascun

procedimento speciale non dovrebbe permettere l'equiparazione tra i

diversi procedimenti con presupposti diversi". Quanto alla dedotta

incongruità del termine, per formulare la richiesta di giudizio

abbreviato, osserva conclusivamente l'Avvocatura, lo stesso è frutto

di una discrezionale scelta del legislatore che si giustifica in

ragione delle peculiarità del rito, mentre nessun risalto può

assumere il diverso termine stabilito dall'art. 555, comma 1, lettera

e), cod. proc. pen., considerata la differenza che sussiste tra il

decreto di giudizio immediato ed il decreto di citazione a giudizio

nel procedimento pretorile. Considerato in diritto

1. - La Corte di assise di Teramo solleva, in riferimento agli

artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 458, comma 1, del codice di procedura

penale, nella parte in cui prevede che la richiesta di giudizio

abbreviato, anche nell'ipotesi di reato astrattamente punibile con la

pena dell'ergastolo, debba essere rivolta al giudice per le indagini

preliminari nel termine di sette giorni dalla notificazione del

decreto di giudizio immediato. Posto infatti - osserva la Corte

rimettente - che al giudice per le indagini preliminari non è

consentito di sindacare l'imputazione e che, pertanto, nel caso di

reati puniti con la pena dell'ergastolo, gli è preclusa la

possibilità di ammettere il giudizio abbreviato anche se

tempestivamente richiesto, risulterebbe priva di ragionevolezza la

previsione di un termine di decadenza per la presentazione della

richiesta di trasformazione del rito da formulare ad un giudice privo

del potere di definire il procedimento allo stato degli atti.

Considerato, quindi, che è il giudice del dibattimento l'organo al

quale è demandato il compito di procedere all'eventuale "recupero"

della richiesta di giudizio abbreviato in funzione della riduzione di

pena, qualora all'esito della istruttoria dibattimentale ritenga

erroneamente contestata ab origine la circostanza aggravante dalla

quale scaturisce la punibilità del reato con la pena perpetua, è

con riferimento a quell'organo che dovrebbe a parere del rimettente

"articolarsi il termine per la richiesta di giudizio abbreviato",

analogamente a quanto previsto nel caso di giudizio direttissimo

dall'art. 452, comma 2, cod. proc. pen.

"In ogni caso", conclusivamente rileva il giudice a quo, il termine

previsto dalla norma impugnata, ed operante anche nell'ipotesi in cui

il titolo di reato sia ostativo alla celebrazione del giudizio

abbreviato, risulta incongruo se posto a raffronto con il maggior

termine di quindici giorni stabilito dall'art. 555, comma 1, lettera

e), del codice di rito, per la analoga richiesta riguardante "i reati

di competenza del pretore, all'evidenza di ben minore gravità".

2. - La questione è infondata sotto entrambi i profili dedotti.

La previsione oggetto di impugnativa non può infatti ritenersi in

contrasto con nessuno dei parametri invocati, neppure nell'ipotesi in

cui al giudice per le indagini preliminari, destinatario della

richiesta di giudizio abbreviato, sia preclusa la celebrazione del

rito alternativo ostandovi il titolo di reato contestato. Non può

infatti profilarsi alcuna violazione del principio del giudice

naturale, essendo l'organo al quale proporre la domanda di

trasformazione del rito predeterminato dalla legge, né elusione del

diritto di difesa, dal momento che l'imputato è posto in condizioni

di formulare le proprie richieste in rito, né, infine, appaiono in

alcun modo prospettabili le dedotte censure di irragionevolezza. Può

anzi rilevarsi, a quest'ultimo riguardo, che la soluzione suggerita

dalla Corte rimettente di trasferire alla fase che precede la

dichiarazione di apertura del dibattimento la previsione del termine

per la formulazione della richiesta di giudizio abbreviato, oltre a

non potersi certo ritenere l'unica scelta costituzionalmente imposta,

presenta, a ben guardare, gli stessi "vizi" che il petitum perseguito

intenderebbe sanare, giacché anche per il giudice chiamato a

celebrare quella fase - per di più privo, a differenza del giudice

che ha emesso il decreto di giudizio immediato, del fascicolo

contenente gli atti delle indagini e, quindi, neppure in grado di

verificare se il processo possa essere definito allo stato degli atti

- permarrebbe inalterata l'impossibilità di celebrare il rito

alternativo, proprio perché vi osta il titolo di reato e difetta in

quella fase il potere di controllo in ordine alla correttezza della

imputazione elevata.

Per altro verso, neppure pertinente si rivela il richiamo alla

disciplina dettata in tema di trasformazione del rito direttissimo

dall'art. 452, comma 2, cod. proc. pen., attesa l'evidente

eterogeneità dei modelli posti a raffronto e considerato che quella

previsione - come si precisa nella relazione al codice - è stata

dettata dall'intendimento "di evitare una non economica retrocessione

del procedimento al giudice delle indagini preliminari".

Se da un lato, dunque, il composito quadro scaturito dalle pronunce

di questa Corte in tema di giudizio abbreviato e reati puniti con la

pena dell'ergastolo presenta indubbiamente aspetti problematici, al

punto da aver generato un riproporsi di questioni in sé indicative

"del disagio degli organi giurisdizionali nell'applicazione del

giudizio alternativo in discorso", non può tuttavia non ribadirsi

che a tale articolata gamma di dubbi attuativi e di perplessità di

coerenza sistematica soltanto il legislatore "può porre rimedio,

ridisegnando l'istituto, su questo come su altri profili (cfr.

sentenze nn. 328, 187 e 92 del 1992), in termini di maggiore

razionalità della disciplina e così di più adeguato utilizzo di

questo strumento alternativo al giudizio ordinario" (v. ordinanza n.

449 del 1995).

Per ciò che infine concerne la dedotta incongruità del termine

stabilito dalla norma oggetto di impugnativa in rapporto al diverso e

maggior termine previsto dall'art. 555, comma 1, lettera e), cod.

proc. pen., in tema di procedimento davanti al pretore, questa Corte

ha già avuto modo di disattendere la fondatezza di analoga censura.

A tale riguardo, si è infatti osservato, fra l'altro, che, a

differenza "di quanto accade per l'emissione del decreto di citazione

a giudizio davanti al pretore, il giudizio immediato può essere

ritualmente introdotto soltanto nei casi in cui la prova appare

evidente; un requisito, questo, che si salda all'altro - parimenti

assente nel procedimento pretorile - rappresentato dal termine di

novanta giorni entro il quale il pubblico ministero deve formulare al

giudice la richiesta di giudizio immediato a far tempo dalla

iscrizione della notizia di reato nel registro previsto dall'art. 335

del codice di procedura penale, e che segnala la peculiare speditezza

di un rito la cui specialità trae alimento proprio dalla sostanziale

chiarezza dei fatti, ritenuti, dunque, di pronto e agevole

accertamento" (v. sentenza n. 122 del 1997). Peculiarità, quindi,

che per un verso adeguatamente giustificano la brevità del termine

e, sotto altro profilo, segnalano l'improprietà del tertium evocato

a raffronto.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 458, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in

riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, dalla Corte di

assise di Teramo con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:407 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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