Corte costituzionale

Ordinanza n. 588/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/12/1990 · relatore Aldo Corasaniti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 458 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 23 maggio 1990

dal Tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Perrelli

Antonino, iscritta al n. 471 del registro ordinanze 1990 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale

dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che Antonino Perrelli veniva tratto a giudizio immediato

dinanzi al Tribunale di Torino a seguito del rigetto, da parte del

giudice dell'udienza preliminare, della richiesta di giudizio

abbreviato perché avanzata oltre il termine di sette giorni dalla

notificazione del decreto di citazione ad esso imputato, come

prescritto, a pena di decadenza, dell'art. 458, primo comma, del

codice di procedura penale, e tuttavia entro i sette giorni dalla

notificazione del relativo avviso dell'udienza al difensore;

che il Tribunale, su eccezione dell'imputato, cui si associava

il p.m., con ordinanza del 23 gennaio 1990, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 458 c.p.p. nella parte in cui

non prevede che il termine di sette giorni per richiedere il giudizio

abbreviato "o l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444

c.p.p." decorra dalla notificazione dell'avviso al difensore della

data fissata per il giudizio immediato, in riferimento all'art. 24,

secondo comma, della Costituzione, in quanto viene così vanificato

il diritto di difesa dell'imputato, sotto il profilo dell'assistenza

tecnica, in una ipotesi - la scelta di un rito speciale - che, più

di altre, per le conseguenze che essa comporta, richiede una

valutazione di opportunità in cui appare essenziale l'assistenza del

difensore;

che, ad avviso dell'autorità remittente, l'esercizio del

diritto dell'imputato di richiedere taluno dei riti speciali viene

così sottoposto ad un termine di decadenza, peraltro ristretto, la

cui decorrenza è sganciata dalla conoscenza dei necessari

presupposti da parte del difensore tecnico;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per

l'infondatezza della questione;

Considerato che, per quanto attiene all'applicazione della pena su

richiesta (art. 444 c.p.p.), la questione è comunque manifestamente

infondata perché la richiesta può essere avanzata dall'imputato, a

norma dell'art. 446, primo comma, "fino alla dichiarazione di

apertura del dibattimento di primo grado", non essendo essa

sottoposta, come ritiene l'autorità remittente, al termine

prescritto dall'art. 458 c.p.p.;

che altrettanto manifestamente infondata è la questione sotto

il profilo concernente il termine per richiedere il giudizio

abbreviato, perché il decreto del giudice per le indagini

preliminari che dispone il giudizio immediato - decreto contenente

"anche l'avviso che l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato

ovvero l'applicazione della pena a norma dell'art. 444" (art. 456,

secondo comma) - viene notificato, come prescritto dall'art. 456,

all'imputato (oltre che al p.m. ed alla persona offesa) almeno venti

giorni prima della data fissata per il giudizio, mentre il relativo

avviso viene notificato al difensore dell'imputato entro il medesimo

termine, sicché, nell'ipotesi in cui all'imputato sia notificato il

decreto prima della notificazione al difensore del relativo avviso,

il primo è posto nelle condizioni di informare il secondo della

citazione a giudizio entro un termine che, pur essendo inspirato a

ragioni di necessaria speditezza, appare tuttavia adeguato

all'esercizio del diritto di difesa;

che ben diversa è l'ipotesi considerata da questa Corte con la

sentenza n. 436 del 1990 circa l'adeguatezza del termine dalla

richiesta di incidente probatorio da parte del p.m. concesso

all'imputato per presentare deduzioni sull'ammissibilità o sulla

fondatezza della richiesta stessa, perché in quel caso l'art. 396

prescrive il termine, sensibilmente più breve, di due giorni;

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della

Costituzione, dell'art. 458 del codice di procedura penale, sollevata

con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1990.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1990:588 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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