Art. 420-quater c.p.p. — Sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato

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Se l'imputato, libero o detenuto, non compare all'udienza e non ricorrono le condizioni indicate negli articoli 420, comma 2, 420-bis e 420-ter, commi 1 e 2, il giudice, sentite le parti, ne dichiara la contumacia. L'imputato quando si procede in sua contumacia, e' rappresentato dal suo difensore. Se l'imputato compare prima che il giudice adotti i provvedimenti di cui al comma 1 dell'articolo 424, il giudice revoca l'ordinanza che ha dichiarato la contumacia. In tal caso l'imputato puo' rendere dichiarazioni spontanee e chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio. L'ordinanza dichiarativa di contumacia e' nulla se al momento della pronuncia vi e' la prova che l'assenza dell'imputato e' dovuta a mancata conoscenza dell'avviso a norma dell'articolo 420-bis ovvero ad assoluta impossibilita' di comparire per caso fortuito, forza maggiore od altro legittimo impedimento. Se la prova dell'assenza indicata nel comma 4 perviene dopo la pronuncia dell'ordinanza prevista dal comma 1, ma prima dei provvedimenti cui al comma 1 dell'articolo 424, il giudice revoca l'ordinanza medesima e, se l'imputato non e' comparso, rinvia anche d'ufficio l'udienza. Restano comunque validi gli atti compiuti in precedenza, ma se l'imputato ne fa richiesta e dimostra che la prova e' pervenuta con ritardo senza sua colpa, il giudice dispone l'assunzione o la rinnovazione degli atti che ritiene rilevanti ai fini dei provvedimenti di cui al comma 1 dell'articolo 424. Quando si procede a carico di piu' imputati si applicano le disposizioni dell'articolo 18, comma 1, lettere c) e d). L'ordinanza dichiarativa della contumacia e' allegata al decreto che dispone il giudizio. Nel decreto e' in ogni caso indicato se l'imputato e' contumace o assente.

Testo in vigore dal 2 gennaio 2000 al 17 maggio 2014

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 420-quater c.p.p., dalle Rassegne del Massimario e dalle pronunce segnalate.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 20795/2025

    23 luglio 2025

    La sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 420-quater c.p.p., in caso di irreperibilità dell'imputato, costituisce provvedimento decisorio idoneo a definire il giudizio e, poiché la riapertura del processo è consentita nel solo caso di successivo reperimento dell'imputato, tale sentenza va considerata come provvedimento conclusivo della fase processuale antecedente alla sua emanazione, cosicché il difensore d'ufficio che abbia svolto la sua opera professionale in tale fase ha diritto di ottenere, in base all'art. 82, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, la liquidazione del suo compenso subito dopo tale pronuncia, senza dover attendere lo spirare del termine previsto dal comma 3 dell'art. 420-quater c.p.p..

    Art. 420-quater c.p.p. · Art. 82 Testo unico spese di giustizia. (Testo A)

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 159 ↗

  • Cass. pen., Sez. Un., sent. n. 5847/2025

    13 febbraio 2025

    Le Sezioni Unite penali hanno affermato che la sentenza di non doversi procedere pronunciata ai sensi dell’art. 420-quater cod. proc. pen. può essere impugnata da tutte le parti con ricorso per cassazione, proponibile per tutti i motivi di cui all’art. 606, comma 1, cod. proc. pen., anche prima della scadenza del termine previsto dall’art. 159, ultimo comma, cod. pen.

    Art. 420-quater c.p.p. · Art. 606 c.p.p. · Art. 159 c.p.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio/agosto 2025 ↗; e pronunce segnalate sul suo sito.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 33/2007

    Questione inammissibile
    9 febbraio 2007

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 420- quater cod. proc. pen., censurato, in riferimento agli artt. 3, 25 e 112 Cost., nella parte in cui non prevede espressamente l'obbligo del giudice di dichiarare, lì dove prevista dalle norme pattizie, la contumacia dell'imputato estradato per fatti diversi e anteriori alla sua consegna. Infatti, il rimettente sollecita l'introduzione, mediante una pronuncia additiva, di un nuovo tipo di processo contumaciale, diverso da quello disciplinato dal vigente codice di rito penale, che obblighi il giudice a dichiarare la contumacia al di là delle condizioni attualmente previste dalla legge, e così facendo chiede alla Corte un intervento "creativo" che le è precluso.

    Art. 420-quater c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 112 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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