Art. 424 c.p.p. — Provvedimenti del giudice

Subito dopo che e' stata dichiarata chiusa la discussione, il giudice procede alla deliberazione pronunciando sentenza di non luogo a procedere o decreto che dispone il giudizio. Il giudice da' immediata lettura del provvedimento. La lettura equivale a notificazione per le parti presenti. Il provvedimento e' immediatamente depositato in cancelleria. Le parti hanno diritto di ottenere copia. Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi della sentenza di non luogo a procedere, il giudice provvede non oltre il trentesimo giorno da quello della pronuncia.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 88/1994

    Questione infondata
    15 marzo 1994

    Il vigente sistema del processo penale è basato sulla necessaria correlazione tra accusa e sentenza, posta non solo a tutela del diritto di difesa dell'imputato ed a garanzia del contraddittorio, ma anche al fine del controllo giurisdizionale sul corretto esercizio dell'azione penale, dal che si desume che la costante corrispondenza dell'imputazione a quanto emerge dagli atti è una esigenza presente in ogni fase processuale e quindi anche nell'udienza preliminare. L'impugnato art. 424 c.p.p., pertanto, va inteso nel senso che, all'esito dell'udienza preliminare, al giudice non sia precluso che mediante un proprio provvedimento possa sollecitare il P.M. ad apportare le opportune modifiche all'imputazione quando emergono fatti diversi da quelli contestati, essendo indifferente che detta interpretazione, conforme a Costituzione, si basi - come ritenuto dalla giurisprudenza di merito - sull'applicazione analogica della previsione dell'art. 521, secondo comma, riguardo al dibattimento o - come avallato dalla Corte di Cassazione - sull'interpretazione estensiva dell'art. 423. Tale facoltà, inoltre, può essere esercitata anche dopo la chiusura della discussione, purché nel corso dell'udienza, cioè prima della pronuncia dei provvedimenti sul merito della ' rei iudicandaè. Vengono quindi meno - in quanto basate sulla interpretazione della norma indubbiata che la Corte respinge - le formulate censure di incostituzionalità. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 97 e 112 Cost., dell'art. 424 cod. proc. pen.). red.: E.M. rev.: S.P.

    Art. 424 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 112 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 372/1991

    Questione infondata
    23 luglio 1991

    L'art. 22 del codice di procedura penale, attribuendo al giudice il potere di dichiarare con sentenza la propria incompetenza per qualsiasi causa "dopo la chiusura delle indagini preliminari", è pienamente applicabile alla fase dell'udienza preliminare, come risulta anche dalla relazione al progetto preliminare. Peraltro, a nulla rileva che l'art. 424 del codice, nell'indicare i provvedimenti conclusivi dell'udienza preliminare, non richiami espressamente la sentenza dichiarativa dell'incompetenza, dovendosi ritenere un tale richiamo del tutto superfluo, in considerazione del fatto che il citato art. 22 ha indubbiamente portata generale, come si evince anche dalla sua collocazione nel codice. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 424, primo comma, e 425 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione). - V. sent. n. 347/91.

    Art. 425 c.p.p. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 274/1991

    Questione inammissibile
    12 giugno 1991

    Manifesta inammissibilità della questione in quanto il giudice 'a quò ha espresso in merito solo dubbi interpretativi la cui soluzione è di sua competenza.

    Art. 20 c.p.p. · Art. 424 c.p.p. · Art. 425 c.p.p. · Art. 2 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art424 · fonte del testo

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