Il vigente sistema del processo penale è basato sulla necessaria correlazione tra accusa e sentenza, posta non solo a tutela del diritto di difesa dell'imputato ed a garanzia del contraddittorio, ma anche al fine del controllo giurisdizionale sul corretto esercizio dell'azione penale, dal che si desume che la costante corrispondenza dell'imputazione a quanto emerge dagli atti è una esigenza presente in ogni fase processuale e quindi anche nell'udienza preliminare. L'impugnato art. 424 c.p.p., pertanto, va inteso nel senso che, all'esito dell'udienza preliminare, al giudice non sia precluso che mediante un proprio provvedimento possa sollecitare il P.M. ad apportare le opportune modifiche all'imputazione quando emergono fatti diversi da quelli contestati, essendo indifferente che detta interpretazione, conforme a Costituzione, si basi - come ritenuto dalla giurisprudenza di merito - sull'applicazione analogica della previsione dell'art. 521, secondo comma, riguardo al dibattimento o - come avallato dalla Corte di Cassazione - sull'interpretazione estensiva dell'art. 423. Tale facoltà, inoltre, può essere esercitata anche dopo la chiusura della discussione, purché nel corso dell'udienza, cioè prima della pronuncia dei provvedimenti sul merito della ' rei iudicandaè. Vengono quindi meno - in quanto basate sulla interpretazione della norma indubbiata che la Corte respinge - le formulate censure di incostituzionalità. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 97 e 112 Cost., dell'art. 424 cod. proc. pen.). red.: E.M. rev.: S.P.
Art. 424 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 112 cost.