Codice di procedura penale

Art. 420-bis c.p.p. — Assenza dell'imputato

Se l'imputato, libero o detenuto, non e' presente all'udienza, il giudice procede in sua assenza:

  • a)quando l'imputato e' stato citato a comparire a mezzo di notificazione dell'atto in mani proprie o di persona da lui espressamente delegata al ritiro dell'atto;
  • b)quando l'imputato ha espressamente rinunciato a comparire o, sussistendo un impedimento ai sensi dell'articolo 420-ter, ha rinunciato espressamente a farlo valere. Il giudice procede in assenza dell'imputato anche quando ritiene altrimenti provato che lo stesso ha effettiva conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza all'udienza e' dovuta ad una scelta volontaria e consapevole. A tal fine il giudice tiene conto delle modalita' della notificazione, degli atti compiuti dall'imputato prima dell'udienza, della nomina di un difensore di fiducia e di ogni altra circostanza rilevante. Il giudice procede in assenza anche fuori dai casi di cui ai commi 1 e 2, quando l'imputato e' stato dichiarato latitante o si e' in altro modo volontariamente sottratto alla conoscenza della pendenza del processo. 307 Nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 il giudice dichiara l'imputato assente. Salvo che la legge disponga altrimenti, l'imputato dichiarato assente e' rappresentato dal difensore. Fuori dai casi previsti dai commi 1, 2 e 3, prima di procedere ai sensi dell'articolo 420-quater, il giudice rinvia l'udienza e dispone che l'avviso di cui all'articolo 419, la richiesta di rinvio a giudizio e il verbale d'udienza siano notificati all'imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria. L'ordinanza che dichiara l'assenza dell'imputato e' revocata anche d'ufficio se, prima della decisione, l'imputato compare. L'imputato e' restituito nel termine per esercitare le facolta' dalle quali e' decaduto:
  • a)se fornisce la prova che, per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, si e' trovato nell'assoluta impossibilita' di comparire in tempo utile per esercitare le facolta' dalle quali e' decaduto e che non ha potuto trasmettere tempestivamente la prova dell'impedimento senza sua colpa;
  • b)se, nei casi previsti dai commi 2 e 3, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non essere potuto intervenire senza sua colpa in tempo utile per esercitare le facolta' dalle quali e' decaduto;
  • c)se comunque risulta che le condizioni per procedere in sua assenza non erano soddisfatte. Fuori del caso previsto dal comma 6, se risulta che le condizioni per procedere in assenza non erano soddisfatte, il giudice revoca, anche d'ufficio, l'ordinanza che dichiara l'assenza dell'imputato e provvede ai sensi del comma 5.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

307

La Corte Costituzionale, con sentenza 27 settembre - 26 ottobre 2023, n. 192 (in G.U. 1ª s.s. 02/11/2023 n. 44), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 420-bis, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice procede in assenza per i delitti commessi mediante gli atti di tortura definiti dall'art. 1, comma 1, della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottata a New York il 10 dicembre 1984, ratificata e resa esecutiva con legge 3 novembre 1988, n. 498, quando, a causa della mancata assistenza dello Stato di appartenenza dell'imputato, e' impossibile avere la prova che quest'ultimo, pur consapevole del procedimento, sia stato messo a conoscenza della pendenza del processo, fatto salvo il diritto dell'imputato stesso a un nuovo processo in presenza per il riesame del merito della causa".

Testo vigente dal 3 novembre 2023

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Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 420-bis c.p.p., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. pen., Sez. IV, sent. n. 35873/2025

    3 novembre 2025

    La Quarta Sezione penale, in tema di notificazioni, ha affermato che è affetta da nullità assoluta ex art. 179 cod. proc. pen., in quanto inidonea ad instaurare un valido contraddittorio, la notificazione all’imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello eseguita, ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., presso il difensore d’ufficio allo stesso nominato, in conseguenza dell’avvenuta cancellazione dall’Albo del difensore di fiducia, dovendosi far luogo, in tal caso, alla notificazione dell’atto indicato a norma dell’art. 157 cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a giudizio in assenza svoltosi in primo grado antecedentemente alla vigenza dell’art. 420- bis cod. proc. pen. nel testo novellato ad opera dell’art. 23, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150).

    Art. 420-bis c.p.p. · Art. 179 c.p.p. · Art. 161 c.p.p. · Art. 157 c.p.p.

  • Cass. pen., Sez. V, ord. n. 10996/2025

    19 marzo 2025

    La Quinta Sezione penale, in tema di impugnazioni, ha affermato che la rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen. si differenzia dalla restituzione nel termine per impugnare di cui all’art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen.: - per l’ambito di applicazione, posto che la richiesta relativa all’una può essere avanzata in tutti i casi in cui il processo in assenza si sia svolto in carenza dei presupposti previsti dall’art. 420-bis cod. proc. pen., mentre l’istanza riguardante l’altra non può essere azionata nel caso in cui la notifica sia avvenuta a mani dell’imputato o di persona da questi delegata e in quello in cui vi sia stata, da parte dell’imputato, rinunzia espressa a comparire o a far valere il legittimo impedimento eventualmente esistente; - per l’oggetto della prova, in quanto il richiedente, nell’una, è tenuto a provare che l’assenza sia stata dichiarata in carenza dei presupposti previsti dall’art. 420-bis cod. proc. pen., mentre, nell’altra, è tenuto a dimostrare di non aver avuto effettiva conoscenza del processo; - per la portata degli effetti, atteso che l’una, diversamente dall’altra, può portare alla regressione del processo fino al grado e alla fase in cui si è verificata la nullità.

    Art. 420-bis c.p.p. · Art. 629-bis c.p.p.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 181/2009

    Questione inammissibile
    19 giugno 2009

    É manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 420- bis , primo comma, cod. proc. pen., sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la possibilità per il giudice di disporre la rinnovazione della notifica, qualora appaia probabile che l'imputato, che ha eletto domicilio presso il difensore, non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento. Il rimettente, infatti, ha omesso di descrivere la fattispecie concreta oggetto del giudizio a quo , non avendo specificato quale sia "il caso in esame", né ha indicato i motivi per cui appare probabile che l'imputato non abbia avuto conoscenza del procedimento, nonostante l'avvenuta notifica al domicilio eletto. Tali carenze precludono alla Corte ogni possibilità di controllo sulla rilevanza della questione e si risolvono, altresì, in difetti di motivazione sulla non manifesta infondatezza. Il rimettente, poi, non ha motivato in ordine ai parametri costituzionali invocati, essendosi limitato a indicare, genericamente, il contenuto degli artt. 3, 24 e 111 Cost. Sulla manifesta inammissibilità per mancanza di una descrizione della fattispecie adeguata alla verifica di rilevanza, vedi, citate, ex plurimis , ordinanze n. 444, n. 433 e n. 54/2008 e, con riguardo, alla verifica della non manifesta infondatezza, vedi, citate, ex plurimis , ordinanze n. 313 e n. 207/2008, n. 404/2007. Sulla manifesta inammissibilità per omessa e/o carente motivazione in ordine ai parametri costituzionali evocati, vedi, citate, ex plurimis , ordinanze n. 32/2008, n. 114/2007 e n. 39/2005.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost. · Art. 420-bis c.p.p.

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 3 novembre 2023

Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 2022 al 3 novembre 2023.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 27 settembre - 26 ottobre 2023, n. 192 (in G.U. 1ª s.s. 02/11/2023 n. 44), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 420-bis, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice procede in assenza per i delitti commessi mediante gli atti di tortura definiti dall'art. 1, comma 1, della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottata a New York il 10 dicembre 1984, ratificata e resa esecutiva con legge 3 novembre 1988, n. 498, quando, a causa della mancata assistenza dello Stato di appartenenza dell'imputato, e' impossibile avere la prova che quest'ultimo, pur consapevole del procedimento, sia stato messo a conoscenza della pendenza del processo, fatto salvo il diritto dell'imputato stesso a un nuovo processo in presenza per il riesame del merito della causa".

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art420bis · fonte del testo

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