Codice di procedura penale

Art. 323 c.p.p. — Perdita di efficacia del sequestro preventivo

Con la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, ancorche' soggetta a impugnazione, il giudice ordina che le cose sequestrate siano restituite a chi ne abbia diritto, quando non deve disporre la confisca a norma dell'articolo 240 del codice penale. Il provvedimento e' immediatamente esecutivo. Quando esistono piu' esemplari identici della cosa sequestrata e questa presenta interesse a fini di prova, il giudice, anche dopo la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere impugnata dal pubblico ministero, ordina che sia mantenuto il sequestro di un solo esemplare e dispone la restituzione degli altri esemplari. Se e' pronunciata sentenza di condanna, gli effetti del sequestro permangono quando e' stata disposta la confisca delle cose sequestrate. La restituzione non e' ordinata se il giudice dispone, a richiesta del pubblico ministero o della parte civile, che sulle cose appartenenti all'imputato o al responsabile civile sia mantenuto il sequestro a garanzia dei crediti indicati nell'articolo 316.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 498/1989

    Questione infondata
    10 novembre 1989

    Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 128, primo comma, e 323, primo comma, codice di procedura penale 1930, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, sollevata dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Napoli con ordinanza 16 novembre 1988. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Con…

    Art. 128 c.p.p. · Art. 323 c.p.p. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 345/1987

    Questione infondata
    29 ottobre 1987

    Riuniti i giudizi, dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 323 u. co. cod. proc. pen. sollevata dal Tribunale di Torino con ord. 2 maggio 1980 (n.522/80 reg. ord.), e dai giudici istruttori presso i Tribunali di Vigevano e di Firenze, rispettivamente con ord. 20 ottobre 1984 (n. 285/85 reg. ord.) e 3 maggio 1985 (n.…

    Art. 24 cost. · Art. 323 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art323 · fonte del testo

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