Querela rimessa ma imputato introvabile: per la Consulta il reato non si estingue senza che lui lo sappia
Con la sentenza n. 159 del 2026 la Corte costituzionale ha respinto i dubbi del Tribunale di Firenze: se l'imputato non sa del processo, la remissione della querela non basta a chiuderlo e il giudice deve pronunciare la sentenza per mancata conoscenza, con le ricerche che ne seguono.
· Redazione Iuspedia · 3 minuti di lettura
In questo articolo
Con la sentenza n. 159 del 2026, decisa il 22 giugno e depositata il 2 ottobre 2026, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate tutte le questioni sollevate dal Tribunale di Firenze sull'art. 155 del codice penale e sugli artt. 420-quater, 554-bis e, in subordine, 554-ter del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Le norme
L'art. 155 c.p. regola la remissione della querela: perché estingua il reato, il querelato non deve rifiutarla. Secondo le Sezioni unite della Cassazione, l'assenza in udienza vale come mancato rifiuto solo se il querelato conosceva la remissione o era in grado di conoscerla.
L'art. 420-quater c.p.p., riscritto dal d.lgs. n. 150 del 2022, stabilisce che, se l'imputato non è presente e non ci sono le condizioni per procedere in sua assenza, il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo. La polizia giudiziaria continua a cercarlo fino al doppio del termine di prescrizione; se viene rintracciato, il processo riparte.
Il caso
Il Tribunale procedeva per tentato furto aggravato, reato perseguibile a querela. L'imputata non era comparsa e tutto indicava che non sapesse del processo: il difensore d'ufficio non l'aveva mai sentita e lei aveva rifiutato di eleggere domicilio. In udienza la persona offesa aveva rimesso la querela, ma le ricerche disposte per notificarle gli atti erano fallite.
Il giudice si trovava quindi obbligato a emettere la sentenza per mancata conoscenza, con ricerche fino al 4 novembre 2036, benché la querela fosse stata rimessa e le spese da recuperare fossero forfettizzate in 80 euro. Chiedeva perciò di poter dichiarare subito estinto il reato, senza addebitare le spese al querelato. In subordine chiedeva di poterlo fare almeno quando l'imputato avesse avuto notizia formale del procedimento durante le indagini. In ultima battuta, quando le spese rendessero le ricerche manifestamente irragionevoli.
Che cosa ha deciso la Corte e perché
La Corte ha prima respinto le eccezioni di inammissibilità dell'Avvocatura dello Stato, poi ha esaminato il merito.
Nella disciplina del processo, ricorda, il legislatore ha ampia discrezionalità, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza, che qui non c'è. La regola sulla conoscenza della remissione tutela l'interesse del querelato a ottenere una positiva affermazione della propria innocenza. Non è irragionevole proteggerlo anche quando l'imputato ignora il processo per un fatto che non gli è addebitabile, persino a costo del «dispendio di energie e risorse» lamentato dal Tribunale.
Cade anche il confronto con la prescrizione. Il Tribunale sosteneva che il reato prescritto si dichiara comunque estinto. Per la Corte la premessa è sbagliata: anche la prescrizione non può essere dichiarata nel processo se l'imputato non ha potuto interloquire e, se vuole, rinunciarvi. Il nuovo art. 420-quater, inoltre, non richiama più l'art. 129 c.p.p.
Sulla seconda richiesta, equiparare la conoscenza del processo alla notizia avuta durante le indagini sarebbe un «intollerabile arretramento» delle garanzie. Sulla terza, gli inconvenienti pratici non diventano vizi di costituzionalità. Le ricerche, nella maggior parte dei casi, si riducono all'inserimento della sentenza nel Centro elaborazione dati previsto dalla legge n. 121 del 1981.
Che cosa cambia
Nulla, sul piano delle regole. Se l'imputato non sa del processo, la remissione della querela non chiude il caso: il giudice pronuncia la sentenza dell'art. 420-quater e le ricerche proseguono. Se la persona non viene rintracciata entro il doppio del termine di prescrizione, la sentenza diventa irrevocabile e il processo si chiude definitivamente.
Norme e fonti
Norme citate
- Art. 155 · Codice penaleAccettazione della remissione
- Art. 3 · Costituzione
- Art. 420-quater · Codice di procedura penaleSentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato
- Art. 129 · Codice di procedura penaleObbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità
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Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 159 ↗.



