Art. 159 c.p.p. — Notificazioni all'imputato in caso di irreperibilità

((Nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, se)) non e' possibile eseguire ((la notificazione)) nei modi previsti dall'articolo 157, l'autorita' giudiziaria dispone nuove ricerche dell'imputato, particolarmente nel luogo di nascita, dell'ultima residenza anagrafica, dell'ultima dimora, in quello dove egli abitualmente esercita la sua attivita' lavorativa e presso l'amministrazione carceraria centrale. Qualora le ricerche non diano esito positivo, l'autorita' giudiziaria emette decreto di irreperibilita' con il quale, dopo avere designato un difensore all'imputato che ne sia privo, ordina che ((le notificazioni siano eseguite)) mediante consegna di copia al difensore. Le notificazioni in tal modo eseguite sono valide a ogni effetto. L'irreperibile e' rappresentato dal difensore.

Testo vigente dal 30 dicembre 2022

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 89/2008

    Questione infondata
    4 aprile 2008

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 159, 160, 420- quater, comma 1, e 484 cod. proc. pen., censurati, in riferimento agli artt. 3, 10, primo comma, 97, primo comma, e 111, secondo, terzo e quarto comma, Cost., nella parte in cui non prevedono la sospensione obbligatoria del processo penale nei confronti degli imputati cui il decreto di citazione a giudizio sia stato notificato previa emissione di decreto di irreperibilità. Infatti, questione identica alla presente è già stata dichiarata non fondata con sentenza n. 117 del 2007 e non sono indicati motivi di censura nuovi o diversi rispetto a quelli già valutati. - V. il precedente citato di cui alla sentenza n. 117/2007.

    Art. 159 c.p.p. · Art. 160 c.p.p. · Art. 420-quater c.p.p. · Art. 484 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 117/2007

    Questione infondata
    5 aprile 2007

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 159, 160, 420- quater , comma 1, e 484 cod. proc. pen., censurati, in riferimento agli artt. 3, 10, primo comma, 97, primo comma, e 111, secondo, terzo e quarto comma, Cost., nella parte in cui non prevedono la sospensione obbligatoria del processo nei confronti degli imputati ai quali il decreto di citazione a giudizio sia stato notificato previa emissione del decreto di irreperibilità. Il rimettente ritiene che, a seguito delle modifiche apportate all'art. 111 Cost. dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, l'esigenza del contraddittorio trascenda la tutela delle posizioni soggettive e rappresenti un'indefettibile connotazione di qualunque processo. A prescindere dalla validità di tale concezione oggettiva del contraddittorio, da essa non possono trarsi le conseguenze prospettate dal rimettente, in quanto l'enunciazione del quarto comma dell'art. 111 Cost. non comporta che il profilo oggettivo non sia correlato con quello soggettivo e non costituisca, comunque, un aspetto del diritto di difesa, posto che il successivo comma quinto, nell'ammettere la deroga al principio, fa riferimento al consenso dell'imputato. Ciò che conta è sempre la tutela del diritto di difesa, al quale la CEDU, richiamata dal giudice a quo , non accorda, in tema di processo in absentia , garanzie maggiori di quelle previste dall'art. 111 Cost. Non sono fondate neppure le censure di violazione dell'art. 97, primo comma Cost., poiché detto parametro non riguarda la disciplina dell'attività giurisdizionale, e di violazione dell'art. 3 Cost., sotto il profilo della disparità di trattamento dell'irreperibile rispetto all'incapace, poiché la situazione di quest'ultimo non può fungere da tertium comparationis . - Sulla non fondatezza di analoga questione concernente gli artt. 159 e 160 cod. proc. pen., v.,citata sentenza n. 399/1998. - Sul fatto che il parametro di cui all'art. 97, primo comma, Cost. non riguarda la disciplina dell'attività giurisdizionale v., citate, ordinanze n. 462/2006 e n. 27/2007.

    Art. 159 c.p.p. · Art. 160 c.p.p. · Art. 420-quater c.p.p. · Art. 484 c.p.p.

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  • Sentenza n. 399/1998

    Questione infondata
    12 dicembre 1998

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 10 e 24 Cost. - degli artt. 159 e 160 cod. proc. pen., i quali, prevedendo che in caso di irreperibilità dell'imputato le notificazioni siano eseguite mediante consegna di copia al difensore, consentirebbero l'instaurazione e la definizione di un processo penale nei confronti di un soggetto che non avrebbe avuto notizia del giudizio a suo carico. Invero - posto che, di fronte al tema della conoscenza del processo da parte dell'imputato, la scelta del legislatore è stata di muoversi lungo due direttrici convergenti: da un lato l'introduzione di molteplici previsioni volte a far si' che la conoscenza del processo sia sicura ed incontrovertibile; dall'altro, per le ipotesi estreme in cui, nonostante l'impiego dei mezzi apprestati, non sia stato possibile assicurare preventivamente tale conoscenza, l'allestimento dei rimedi successivi intesi comunque alla salvaguardia della posizione dell'imputato e del suo diritto di difendersi -, la previsione del rito degli irreperibili costituisce parte integrante di quella complessa scelta legislativa, alla quale non possono essere contrapposte, in sede di sindacato di legittimità costituzionale, valutazioni che assumerebbero il carattere di un giudizio di opportunità. Appare infatti evidente che la soluzione radicale prospettata dal giudice rimettente sia tesa a sostituire al sistema prescelto dal legislatore un sistema diverso <<nel quale il principio della conoscenza del processo si realizzasse, per intero e senza alcuna eccezione, preventivamente in modo che non vi fosse necessità di introdurre strumenti riparatori>>; ma, così operando, si oltrepasserebbero i confini di una accezione, anche la più espansiva, del ruolo della giustizia costituzionale, <<alla quale compete bensì imporre l'osservanza dei principi costituzionali, ma rispettando, ove possibile, le scelte di sistema del legislatore anche quando il merito legislativo del quale tali scelte sono intessute possa apparire opinabile>>. - Sull'istituto della irreperibilità, v. S. nn. 117/1970; 54/1971; 215/1974, 'ex plurimis'. red.: G. Leo

    Art. 159 c.p.p. · Art. 160 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 10 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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Che cosa è cambiato dal 30 dicembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 15 febbraio 1991 al 30 dicembre 2022. 7 parole tolte, 15 parole aggiunte.

tolto: Seaggiunto: Nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, se non e' possibile eseguire tolto: le notificazioni aggiunto: la notificazione nei modi previsti dall'articolo 157, l'autorita' giudiziaria dispone nuove ricerche dell'imputato, particolarmente nel … il quale, dopo avere designato un difensore all'imputato che ne sia privo, ordina che tolto: la notificazione sia eseguita aggiunto: le notificazioni siano eseguite mediante consegna di copia al difensore. Le notificazioni in tal modo eseguite sono valide a ogni effetto. L'irreperibile e' rappresentato dal difensore.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art159 · fonte del testo

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