Art. 420-quater c.p.p. — Sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 agosto 2014 al 30 dicembre 2022. Leggi il testo vigente →

Fuori dei casi previsti dagli articoli 420-bis e 420-ter e fuori delle ipotesi di nullita' della notificazione, se l'imputato non e' presente il giudice rinvia l'udienza e dispone che l'avviso sia notificato all'imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria. Quando la notificazione ai sensi del comma 1 non risulta possibile, e sempre che non debba essere pronunciata sentenza a norma dell'articolo 129, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo nei confronti dell'imputato assente. Si applica l'articolo 18, comma 1, lettera b). Non si applica l'articolo 75, comma 3. Durante la sospensione del processo, il giudice, con le modalita' stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili. 215

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 28 aprile 2014, n. 67, come modificata dalla L. 11 agosto 2014, n. 118

215

La L. 28 aprile 2014, n. 67, come modificata dalla L. 11 agosto 2014, n. 118, ha disposto (con l'art. 15-bis, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado". Ha inoltre disposto (con l'art. 15-bis, comma 2) che "In deroga a quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando l'imputato e' stato dichiarato contumace e non e' stato emesso il decreto di irreperibilita'".

Testo in vigore dal 22 agosto 2014 al 30 dicembre 2022

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 420-quater c.p.p., dalle Rassegne del Massimario e dalle pronunce segnalate.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 20795/2025

    23 luglio 2025

    La sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 420-quater c.p.p., in caso di irreperibilità dell'imputato, costituisce provvedimento decisorio idoneo a definire il giudizio e, poiché la riapertura del processo è consentita nel solo caso di successivo reperimento dell'imputato, tale sentenza va considerata come provvedimento conclusivo della fase processuale antecedente alla sua emanazione, cosicché il difensore d'ufficio che abbia svolto la sua opera professionale in tale fase ha diritto di ottenere, in base all'art. 82, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, la liquidazione del suo compenso subito dopo tale pronuncia, senza dover attendere lo spirare del termine previsto dal comma 3 dell'art. 420-quater c.p.p..

    Art. 420-quater c.p.p. · Art. 82 Testo unico spese di giustizia. (Testo A)

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 159 ↗

  • Cass. pen., Sez. Un., sent. n. 5847/2025

    13 febbraio 2025

    Le Sezioni Unite penali hanno affermato che la sentenza di non doversi procedere pronunciata ai sensi dell’art. 420-quater cod. proc. pen. può essere impugnata da tutte le parti con ricorso per cassazione, proponibile per tutti i motivi di cui all’art. 606, comma 1, cod. proc. pen., anche prima della scadenza del termine previsto dall’art. 159, ultimo comma, cod. pen.

    Art. 420-quater c.p.p. · Art. 606 c.p.p. · Art. 159 c.p.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio/agosto 2025 ↗; e pronunce segnalate sul suo sito.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 33/2007

    Questione inammissibile
    9 febbraio 2007

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 420- quater cod. proc. pen., censurato, in riferimento agli artt. 3, 25 e 112 Cost., nella parte in cui non prevede espressamente l'obbligo del giudice di dichiarare, lì dove prevista dalle norme pattizie, la contumacia dell'imputato estradato per fatti diversi e anteriori alla sua consegna. Infatti, il rimettente sollecita l'introduzione, mediante una pronuncia additiva, di un nuovo tipo di processo contumaciale, diverso da quello disciplinato dal vigente codice di rito penale, che obblighi il giudice a dichiarare la contumacia al di là delle condizioni attualmente previste dalla legge, e così facendo chiede alla Corte un intervento "creativo" che le è precluso.

    Art. 420-quater c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 112 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 22 agosto 2014

Confronto con la versione in vigore dal 17 maggio 2014 al 22 agosto 2014. 1 parola tolta.

… applica l'articolo 18, comma 1, lettera b). Non si applica l'articolo 75, comma 3. tolto: 3. Durante la sospensione del processo, il giudice, con le modalita' stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabiliaggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 28 aprile 2014, n. 67, come modificata dalla L. 11 agosto 2014, n. 118

    La L. 28 aprile 2014, n. 67, come modificata dalla L. 11 agosto 2014, n. 118, ha disposto (con l'art. 15-bis, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado". Ha inoltre disposto (con l'art. 15-bis, comma 2) che "In deroga a quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando l'imputato e' stato dichiarato contumace e non e' stato emesso il decreto di irreperibilita'".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art420quater · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari