Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 10 e 24 Cost. - degli artt. 159 e 160 cod. proc. pen., i quali, prevedendo che in caso di irreperibilità dell'imputato le notificazioni siano eseguite mediante consegna di copia al difensore, consentirebbero l'instaurazione e la definizione di un processo penale nei confronti di un soggetto che non avrebbe avuto notizia del giudizio a suo carico. Invero - posto che, di fronte al tema della conoscenza del processo da parte dell'imputato, la scelta del legislatore è stata di muoversi lungo due direttrici convergenti: da un lato l'introduzione di molteplici previsioni volte a far si' che la conoscenza del processo sia sicura ed incontrovertibile; dall'altro, per le ipotesi estreme in cui, nonostante l'impiego dei mezzi apprestati, non sia stato possibile assicurare preventivamente tale conoscenza, l'allestimento dei rimedi successivi intesi comunque alla salvaguardia della posizione dell'imputato e del suo diritto di difendersi -, la previsione del rito degli irreperibili costituisce parte integrante di quella complessa scelta legislativa, alla quale non possono essere contrapposte, in sede di sindacato di legittimità costituzionale, valutazioni che assumerebbero il carattere di un giudizio di opportunità. Appare infatti evidente che la soluzione radicale prospettata dal giudice rimettente sia tesa a sostituire al sistema prescelto dal legislatore un sistema diverso <<nel quale il principio della conoscenza del processo si realizzasse, per intero e senza alcuna eccezione, preventivamente in modo che non vi fosse necessità di introdurre strumenti riparatori>>; ma, così operando, si oltrepasserebbero i confini di una accezione, anche la più espansiva, del ruolo della giustizia costituzionale, <<alla quale compete bensì imporre l'osservanza dei principi costituzionali, ma rispettando, ove possibile, le scelte di sistema del legislatore anche quando il merito legislativo del quale tali scelte sono intessute possa apparire opinabile>>. - Sull'istituto della irreperibilità, v. S. nn. 117/1970; 54/1971; 215/1974, 'ex plurimis'. red.: G. Leo
Art. 159 c.p.p. · Art. 160 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 10 cost.