Art. 160 c.p.p. — Efficacia del decreto di irreperibilità

Il decreto di irreperibilita' emesso dal giudice o dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari cessa di avere efficacia con la ((notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ovvero, quando questo)) manchi, con la chiusura delle indagini preliminari. Il decreto di irreperibilita' emesso dal giudice per la notificazione degli atti introduttivi dell'udienza preliminare nonche' il decreto di irreperibilita' emesso dal giudice o dal pubblico ministero per la notificazione del provvedimento che dispone il giudizio cessano di avere efficacia con la pronuncia della sentenza di primo grado. Il decreto di irreperibilita' emesso dal giudice di secondo grado e da quello di rinvio cessa di avere efficacia con la pronuncia della sentenza. Ogni decreto di irreperibilita' deve essere preceduto da nuove ricerche nei luoghi indicati nell'articolo 159.

Testo vigente dal 30 dicembre 2022

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 89/2008

    Questione infondata
    4 aprile 2008

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 159, 160, 420- quater, comma 1, e 484 cod. proc. pen., censurati, in riferimento agli artt. 3, 10, primo comma, 97, primo comma, e 111, secondo, terzo e quarto comma, Cost., nella parte in cui non prevedono la sospensione obbligatoria del processo penale nei confronti degli imputati cui il decreto di citazione a giudizio sia stato notificato previa emissione di decreto di irreperibilità. Infatti, questione identica alla presente è già stata dichiarata non fondata con sentenza n. 117 del 2007 e non sono indicati motivi di censura nuovi o diversi rispetto a quelli già valutati. - V. il precedente citato di cui alla sentenza n. 117/2007.

    Art. 3 cost. · Art. 10 cost. · Art. 97 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 399/1998

    Questione infondata
    12 dicembre 1998

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 10 e 24 Cost. - degli artt. 159 e 160 cod. proc. pen., i quali, prevedendo che in caso di irreperibilità dell'imputato le notificazioni siano eseguite mediante consegna di copia al difensore, consentirebbero l'instaurazione e la definizione di un processo penale nei confronti di un soggetto che non avrebbe avuto notizia del giudizio a suo carico. Invero - posto che, di fronte al tema della conoscenza del processo da parte dell'imputato, la scelta del legislatore è stata di muoversi lungo due direttrici convergenti: da un lato l'introduzione di molteplici previsioni volte a far si' che la conoscenza del processo sia sicura ed incontrovertibile; dall'altro, per le ipotesi estreme in cui, nonostante l'impiego dei mezzi apprestati, non sia stato possibile assicurare preventivamente tale conoscenza, l'allestimento dei rimedi successivi intesi comunque alla salvaguardia della posizione dell'imputato e del suo diritto di difendersi -, la previsione del rito degli irreperibili costituisce parte integrante di quella complessa scelta legislativa, alla quale non possono essere contrapposte, in sede di sindacato di legittimità costituzionale, valutazioni che assumerebbero il carattere di un giudizio di opportunità. Appare infatti evidente che la soluzione radicale prospettata dal giudice rimettente sia tesa a sostituire al sistema prescelto dal legislatore un sistema diverso <<nel quale il principio della conoscenza del processo si realizzasse, per intero e senza alcuna eccezione, preventivamente in modo che non vi fosse necessità di introdurre strumenti riparatori>>; ma, così operando, si oltrepasserebbero i confini di una accezione, anche la più espansiva, del ruolo della giustizia costituzionale, <<alla quale compete bensì imporre l'osservanza dei principi costituzionali, ma rispettando, ove possibile, le scelte di sistema del legislatore anche quando il merito legislativo del quale tali scelte sono intessute possa apparire opinabile>>. - Sull'istituto della irreperibilità, v. S. nn. 117/1970; 54/1971; 215/1974, 'ex plurimis'. red.: G. Leo

    Art. 159 c.p.p. · Art. 160 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 10 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 71/1992

    Questione infondata
    24 febbraio 1992

    Restituzione degli atti al giudice a quo perché riesamini la rilevanza della prospettata questione alla luce del nuovo quadro normativo emergente a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 4 del d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, che ha modificato l'art. 160 del codice di procedura penale, prevedendo che il decreto di irreperibilità emesso dal giudice ai fini della notificazione degli atti introduttivi dell'udienza preliminare conservi efficacia fino alla pronuncia della sentenza di primo grado.

    Art. 28 c.p.p. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 dicembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 15 febbraio 1991 al 30 dicembre 2022. 13 parole tolte, 8 parole aggiunte.

tolto: (Efficacia del decreto di irreperibilita').Il decreto di irreperibilita' emesso dal giudice o dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari cessa di avere efficacia con la tolto: pronuncia del provvedimento che definisce l'udienza preliminare aggiunto: notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ovvero, quando tolto: questa aggiunto: questo manchi, con la chiusura delle indagini preliminari. Il decreto di irreperibilita' emesso dal …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art160 · fonte del testo

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