Codice di procedura penale

Art. 18 c.p.p. — Separazione di processi

La separazione di processi e' disposta, salvo che il giudice ritenga la riunione assolutamente necessaria per l'accertamento dei fatti:

  • a)se, nell'udienza preliminare, nei confronti di uno o piu' imputati o per una o piu' imputazioni e' possibile pervenire prontamente alla decisione, mentre nei confronti di altri imputati o per altre imputazioni e' necessario acquisire ulteriori informazioni a norma dell'articolo 422;
  • b)se nei confronti di uno o piu' imputati o per una o piu' imputazioni e' stata ordinata la sospensione del procedimento;
  • c)se uno o piu' imputati non sono comparsi al dibattimento per nullita' dell'atto di citazione o della sua notificazione, per legittimo impedimento o per mancata conoscenza incolpevole dell'atto di citazione;
  • d)se uno o piu' difensori di imputati non sono comparsi al dibattimento per mancato avviso ovvero per legittimo impedimento;
  • e)se nei confronti di uno o piu' imputati o per una o piu' imputazioni l'istruzione dibattimentale risulta conclusa, mentre nei confronti di altri imputati o per altre imputazioni e' necessario il compimento di ulteriori atti che non consentono di pervenire prontamente alla decisione; Fuori dei casi previsti dal comma 1, la separazione puo' essere altresi' disposta, sull'accordo delle parti, qualora il giudice la ritenga utile ai fini della speditezza del processo.

Testo vigente dal 21 gennaio 2001

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 48/1973

    Questione infondata
    30 aprile 1973

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione dal pretore di Barcellona Pozzo di Gotto con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1973. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - G…

    Art. 18 c.p.p. · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 gennaio 2001

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1988 al 21 gennaio 2001. .

… necessario il compimento di ulteriori atti che non consentono di pervenire prontamente alla decisionetolto: .aggiunto: ; Fuori dei casi previsti dal comma 1, la separazione puo' essere altresi' disposta, sull'accordo delle parti, qualora il giudice la ritenga utile ai fini della speditezza del processo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art18 · fonte del testo

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