Art. 420-quater c.p.p. — Sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato

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(( Fuori dei casi previsti dagli articoli 420-bis e 420-ter, se l'imputato non e' presente, il giudice pronuncia sentenza inappellabile di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato. La sentenza contiene:

  • a)l'intestazione "in nome del popolo italiano" e l'indicazione dell'autorita' che l'ha pronunciata;
  • b)le generalita' dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo, nonche' le generalita' delle altre parti private;
  • c)l'imputazione;
  • d)l'indicazione dell'esito delle notifiche e delle ricerche effettuate;
  • e)l'indicazione della data fino alla quale dovranno continuare le ricerche per rintracciare la persona nei cui confronti la sentenza e' emessa;
  • f)il dispositivo, con l'indicazione degli articoli di legge applicati;
  • g)la data e la sottoscrizione del giudice. Con la sentenza il giudice dispone che, fino a quando per tutti i reati oggetto di imputazione non sia superato il termine previsto dall'articolo 159, ultimo comma, del codice penale, la persona nei cui confronti e' stata emessa la sentenza sia ricercata dalla polizia giudiziaria e, nel caso in cui sia rintracciata, le sia personalmente notificata la sentenza. La sentenza contiene altresi':
  • a)l'avvertimento alla persona rintracciata che il processo a suo carico sara' riaperto davanti alla stessa autorita' giudiziaria che ha pronunciato la sentenza;
  • b)quando la persona non e' destinataria di un provvedimento applicativo della misura cautelare degli arresti domiciliari o della custodia in carcere per i fatti per cui si procede, l'avviso che l'udienza per la prosecuzione del processo e' fissata:
  • 1)il primo giorno non festivo del successivo mese di settembre, se la persona e' stata rintracciata nel primo semestre dell'anno;
  • 2)il primo giorno non festivo del mese di febbraio dell'anno successivo, se la persona e' stata rintracciata nel secondo semestre dell'anno;
  • c)l'indicazione del luogo in cui l'udienza si terra';
  • d)l'avviso che, qualora la persona rintracciata non compaia e non ricorra alcuno dei casi di cui all'articolo 420-ter, si procedera' in sua assenza e sara' rappresentata in udienza dal difensore. Alla sentenza si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 546. Decorso il termine di cui al comma 3 senza che la persona nei cui confronti e' stata emessa la sentenza sia stata rintracciata, la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo non puo' piu' essere revocata. In deroga a quanto disposto dall'articolo 300, le misure cautelari degli arresti domiciliari e della custodia in carcere perdono efficacia solo quando la sentenza non e' piu' revocabile ai sensi del comma 6. In deroga a quanto disposto dagli articoli 262, 317 e 323, gli effetti dei provvedimenti che hanno disposto il sequestro probatorio, il sequestro conservativo e il sequestro preventivo permangono fino a quando la sentenza non e' piu' revocabile ai sensi del comma 6.

Testo in vigore dal 30 dicembre 2022 al 4 aprile 2024

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 420-quater c.p.p., dalle Rassegne del Massimario e dalle pronunce segnalate.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 20795/2025

    23 luglio 2025

    La sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 420-quater c.p.p., in caso di irreperibilità dell'imputato, costituisce provvedimento decisorio idoneo a definire il giudizio e, poiché la riapertura del processo è consentita nel solo caso di successivo reperimento dell'imputato, tale sentenza va considerata come provvedimento conclusivo della fase processuale antecedente alla sua emanazione, cosicché il difensore d'ufficio che abbia svolto la sua opera professionale in tale fase ha diritto di ottenere, in base all'art. 82, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, la liquidazione del suo compenso subito dopo tale pronuncia, senza dover attendere lo spirare del termine previsto dal comma 3 dell'art. 420-quater c.p.p..

    Art. 420-quater c.p.p. · Art. 82 Testo unico spese di giustizia. (Testo A)

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 159 ↗

  • Cass. pen., Sez. Un., sent. n. 5847/2025

    13 febbraio 2025

    Le Sezioni Unite penali hanno affermato che la sentenza di non doversi procedere pronunciata ai sensi dell’art. 420-quater cod. proc. pen. può essere impugnata da tutte le parti con ricorso per cassazione, proponibile per tutti i motivi di cui all’art. 606, comma 1, cod. proc. pen., anche prima della scadenza del termine previsto dall’art. 159, ultimo comma, cod. pen.

    Art. 420-quater c.p.p. · Art. 606 c.p.p. · Art. 159 c.p.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

Tutte le 6 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio/agosto 2025 ↗; e pronunce segnalate sul suo sito.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 33/2007

    Questione inammissibile
    9 febbraio 2007

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 420- quater cod. proc. pen., censurato, in riferimento agli artt. 3, 25 e 112 Cost., nella parte in cui non prevede espressamente l'obbligo del giudice di dichiarare, lì dove prevista dalle norme pattizie, la contumacia dell'imputato estradato per fatti diversi e anteriori alla sua consegna. Infatti, il rimettente sollecita l'introduzione, mediante una pronuncia additiva, di un nuovo tipo di processo contumaciale, diverso da quello disciplinato dal vigente codice di rito penale, che obblighi il giudice a dichiarare la contumacia al di là delle condizioni attualmente previste dalla legge, e così facendo chiede alla Corte un intervento "creativo" che le è precluso.

    Art. 420-quater c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 112 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 30 dicembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 22 agosto 2014 al 30 dicembre 2022. 96 parole tolte, 443 parole aggiunte in 14 capoversi.

Fuori dei casi previsti dagli articoli 420-bis e 420-ter tolto: e fuori delle ipotesi di nullita' della notificazione, se l'imputato non e' presente tolto: il giudice rinvia l'udienza e dispone che l'avviso sia notificato all'imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria. Quando la notificazione ai sensi del comma 1 non risulta possibile, e sempre che non debba essere pronunciata sentenza a norma dell'articolo 129,aggiunto: , il giudice pronuncia sentenza inappellabile di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato. La sentenza contiene:

aggiunto: a) l'intestazione "in nome del popolo italiano" e l'indicazione dell'autorita' che l'ha pronunciata;

aggiunto: b) le generalita' dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo, nonche' le generalita' delle altre parti private;

aggiunto: c) l'imputazione;

aggiunto: d) l'indicazione dell'esito delle notifiche e delle ricerche effettuate;

aggiunto: e) l'indicazione della data fino alla quale dovranno continuare le ricerche per rintracciare la persona nei cui confronti la sentenza e' emessa;

aggiunto: f) il dispositivo, con l'indicazione degli articoli di legge applicati;

aggiunto: g) la data e la sottoscrizione del giudice. Con la sentenza il giudice dispone tolto: con ordinanza la sospensione del processo nei confronti dell'imputato assente. Si applica l'articolo 18, comma 1, letterab). Non si applica l'articolo 75, comma 3. Durante la sospensione del processo, il giudice, con le modalita' stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili aggiunto: che, fino a quando per tutti i reati oggetto di imputazione non sia superato il termine previsto dall'articolo 159, ultimo comma, del codice penale, la persona nei cui confronti e' stata emessa la sentenza sia ricercata dalla polizia giudiziaria e, nel caso in cui sia rintracciata, le sia personalmente notificata la sentenza. La sentenza contiene altresi':

Mostra gli altri 6 capoversi cambiati

aggiunto: a) l'avvertimento alla persona rintracciata che il processo a suo carico sara' riaperto davanti alla stessa autorita' giudiziaria che ha pronunciato la sentenza;

aggiunto: b) quando la persona non e' destinataria di un provvedimento applicativo della misura cautelare degli arresti domiciliari o della custodia in carcere per i fatti per cui si procede, l'avviso che l'udienza per la prosecuzione del processo e' fissata:

aggiunto: 1) il primo giorno non festivo del successivo mese di settembre, se la persona e' stata rintracciata nel primo semestre dell'anno;

aggiunto: 2) il primo giorno non festivo del mese di febbraio dell'anno successivo, se la persona e' stata rintracciata nel secondo semestre dell'anno;

aggiunto: c) l'indicazione del luogo in cui l'udienza si terra';

aggiunto: d) l'avviso che, qualora la persona rintracciata non compaia e non ricorra alcuno dei casi di cui all'articolo 420-ter, si procedera' in sua assenza e sara' rappresentata in udienza dal difensore. Alla sentenza si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 546. Decorso il termine di cui al comma 3 senza che la persona nei cui confronti e' stata emessa la sentenza sia stata rintracciata, la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo non puo' piu' essere revocata. In deroga a quanto disposto dall'articolo 300, le misure cautelari degli arresti domiciliari e della custodia in carcere perdono efficacia solo quando la sentenza non e' piu' revocabile ai sensi del comma 6. In deroga a quanto disposto dagli articoli 262, 317 e 323, gli effetti dei provvedimenti che hanno disposto il sequestro probatorio, il sequestro conservativo e il sequestro preventivo permangono fino a quando la sentenza non e' piu' revocabile ai sensi del comma 6.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art420quater · fonte del testo

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