Art. 420-sexies c.p.p. — Revoca della sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo

Quando rintraccia la persona nei cui confronti e' stata emessa sentenza di non doversi procedere ai sensi dell'articolo 420-quater, la polizia giudiziaria le notifica la sentenza e le da' avviso della riapertura del processo, nonche' della data dell'udienza, individuata ai sensi dell'articolo 420-quater, comma 4, lettera b), nella quale e' citata a comparire davanti all'autorita' giudiziaria che ha emesso la sentenza. La polizia giudiziaria provvede altresi' agli adempimenti previsti dall'articolo 161 e, quando la persona rintracciata risulta priva del difensore, procede ai sensi dell'articolo 97, comma 4, comunicando alla persona rintracciata il nominativo del difensore di ufficio nominato. In ogni caso, la persona rintracciata e' avvisata che al difensore sara' notificato avviso della data di udienza individuata ai sensi del comma 1. Delle attivita' svolte e degli avvisi dati alla persona rintracciata la polizia giudiziaria redige processo verbale. La polizia giudiziaria trasmette senza ritardo al giudice la relazione di notificazione della sentenza e il verbale di cui al comma 2. Il giudice con decreto revoca la sentenza e, salvo quanto previsto al comma 6, fa dare avviso al pubblico ministero, al difensore dell'imputato e alle altre parti della data dell'udienza fissata ai sensi dell'articolo 420-quater, comma 4, lettera b). L'avviso e' comunicato o notificato almeno venti giorni prima della data predetta. Nell'udienza fissata per la prosecuzione ai sensi dell'articolo 420-quater, comma 4, lettera b), il giudice procede alla verifica della regolare costituzione delle parti. Salva l'applicazione degli articoli 420 e 420-ter, si procede sempre ai sensi dell'articolo 420-bis, comma 1, lettera a). Quando la sentenza e' revocata nei confronti di un imputato che, all'atto della sua pronuncia, era destinatario della misura cautelare degli arresti domiciliari o della custodia in carcere per i fatti per cui si procede, il giudice fissa l'udienza per la prosecuzione e dispone che l'avviso del giorno, dell'ora e del luogo dell'udienza sia notificato all'imputato, al difensore dell'imputato e alle altre parti, nonche' comunicato al pubblico ministero, almeno venti giorni prima. All'udienza il giudice procede alla verifica della regolare costituzione delle parti. Si applicano gli articoli 420, 420-bis e 420-ter.

Testo vigente dal 30 dicembre 2022

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art420sexies · fonte del testo

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