Art. 420-ter c.p.p. — Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore

(( Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta ad una udienza e risulta che l'assenza e' dovuta ad assoluta impossibilita' di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, anche d'ufficio, rinvia con ordinanza ad una nuova udienza e dispone la notificazione dell'ordinanza medesima all'imputato. )) Con le medesime modalita' di cui al comma 1 il giudice provvede quando appare probabile che l'assenza dell'imputato sia dovuta ad assoluta impossibilita' di comparire per caso fortuito o forza maggiore. Tale probabilita' e' liberamente valutata dal giudice e non puo' formare oggetto di discussione successiva ne' motivo di impugnazione. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150)). In ogni caso la lettura dell'ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce ((...)) gli avvisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti. Il giudice provvede a norma del comma 1 nel caso di assenza del difensore, quando risulta che l'assenza stessa e' dovuta ad assoluta impossibilita' di comparire per legittimo impedimento, purche' prontamente comunicato. Tale disposizione non si applica se l'imputato e' assistito da due difensori e l'impedimento riguarda uno dei medesimi ovvero quando il difensore impedito ha designato un sostituto o quando l'imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito. Agli effetti di cui al comma 5 il difensore che abbia comunicato prontamente lo stato di gravidanza si ritiene legittimamente impedito a comparire nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi ad esso.

Testo vigente dal 30 dicembre 2022

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 217/2009

    Questione infondata
    14 luglio 2009

    Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 420- ter , comma 5, e dell'art. 484, comma 2- bis , cod. proc. pen., deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità formulata dalla difesa erariale per la manifesta irrilevanza della questione, sussistendo un nesso di pregiudizialità tra la soluzione della questione sottoposta alla Corte e la decisione del giudizio principale.

    Art. 420-ter c.p.p. · Art. 484 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 14/2006

    Questione inammissibile
    20 gennaio 2006

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 420- ter del codice di procedura penale e 2, comma 1, lettera a) , del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 271, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 24, primo e secondo comma, e 111, secondo e quarto comma, della Costituzione. L'ordinanza di rimessione, infatti, in punto di non manifesta infondatezza, difetta di motivazione, poiché omette di spiegare le ragioni del ritenuto contrasto della norma denunciata con i parametri evocati e, in punto di rilevanza, non è chiara nell'esposizione ed è lacunosa nella individuazione della fattispecie oggetto del giudizio a quo .

    Art. 420-ter c.p.p. · Art. 14 Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374 · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (5)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 dicembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2018 al 30 dicembre 2022. 58 parole tolte, 20 parole aggiunte.

Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta tolto: all'udienza aggiunto: ad una udienza e risulta che l'assenza e' dovuta ad assoluta impossibilita' di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, tolto: con ordinanza, anche d'ufficio, rinvia aggiunto: con ordinanza ad una nuova udienza e dispone tolto: che sia rinnovato l'avviso all'imputato, a norma dell'articolo 419, comma 1 aggiunto: la notificazione dell'ordinanza medesima all'imputato. Con le medesime modalita' di cui al comma 1 il giudice provvede quando … dal giudice e non puo' formare oggetto di discussione successiva ne' motivo di impugnazione. tolto: Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta alle successive udienze e ricorrono le condizioni previste dal comma 1 il giudice rinvia anche d'ufficio l'udienza, fissa con ordinanza la data della nuova udienza e ne dispone la notificazione all'imputato aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150. In ogni caso la lettura dell'ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce tolto: la citazione eaggiunto: ... gli avvisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti. Il giudice … un sostituto o quando l'imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito. tolto: 5-bis. Agli effetti di cui al comma 5 il difensore che abbia comunicato prontamente … mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi ad essoaggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art420ter · fonte del testo

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