Corte costituzionale

Sentenza n. 114/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 09/05/2001 · relatore Valerio Onida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 398, comma

5-bis del codice di procedura penale (Provvedimenti sulla richiesta

di incidente probatorio), come introdotto dall'art. 14, comma 2,

della legge 15 febbraio 1996, n. 66 (Norme contro la violenza

sessuale), promosso con ordinanza emessa il 26 aprile 2000 dal

giudice per le indagini preliminari del tribunale di Modena, iscritta

al n. 467 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 37, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 2001 il giudice

relatore Valerio Onida.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento penale per il reato di

maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli (art. 572 del codice

penale), nel cui ambito si rendeva necessario procedere, nelle forme

dell'incidente probatorio, all'assunzione della testimonianza di una

quattordicenne, il giudice per le indagini preliminari del tribunale

di Modena, con ordinanza emessa il 26 aprile 2000, pervenuta a questa

Corte il 14 giugno 2000, ha sollevatoquestione di legittimità

costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

dell'art. 398, comma 5-bis del codice di procedura penale

(Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio), nella parte

in cui non prevede l'ipotesi di reato di cui all'art. 572 del codice

penale "fra quelle in presenza delle quali, ove fra le persone

interessate all'assunzione della prova nelle forme dell'incidente

probatorio vi siano minori di sedici anni, il giudice stabilisce il

luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere

all'incidente probatorio, quando le esigenze del minore lo rendano

necessario od opportuno".

Il remittente ricorda che tale speciale disciplina è stata

introdotta dall'art. 14 della legge 15 febbraio 1996, n. 66, per il

caso in cui si proceda ad incidente probatorio nell'ambito di

indagini riguardanti le ipotesi di reato previste dagli articoli

609-bis (Violenza sessuale), 609-ter (Circostanze aggravanti),

609-quater (Atti sessuali con minorenne), 609-quinquies (Corruzione

di minorenne) - quest'ultima per effetto della sentenza n. 262 del

1998 di questa Corte, - e 609-octies (Violenza sessuale di gruppo)

del codice penale; ed è stata estesa dall'art. 13, comma 4, della

legge 3 agosto 1998, n. 269, alle ipotesi di reato di cui agli

articoli 600-bis (Prostituzione minorile), 600-ter (Pornografia

minorile) e 600-quinquies (Iniziative turistiche volte allo

sfruttamento della prostituzione minorile) del codice penale; e

osserva che l'"audizione protetta" ivi prevista tenderebbe a

realizzare forme alternative di assunzione della prova, in ispecie

testimoniale, in modo da evitare il diretto contatto del minore con

la "viva realtà processuale".

Ad avviso del remittente, benché la tipologia del bene offeso

dalle fattispecie di reato contemplate dalla norma impugnata

costituisca ragione sufficiente di deroga alle regole generali di

svolgimento dell'incidente probatorio, tale scelta sembrerebbe in

realtà rinvenire il proprio autentico fondamento nelle esigenze di

salvaguardia tout court della personalità del minore interessato

all'assunzione della prova: come sarebbe confermato dal fatto che

l'estensione operata da questa Corte al reato di corruzione di

minorenne (sentenza n. 262 del 1998) sarebbe collegata all'esistenza

di una più generale ragione di tutela della personalità del minore

coinvolto in fatti comunque attinenti alla sua sfera psichica, fisica

ed affettiva.

Sarebbe perciò in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, per

irragionevolezza, la limitazione della predetta disciplina solo ai

reati indicati, in considerazione del fatto che identiche ragioni di

salvaguardia della personalità del minore potrebbero valere in

ordine a fattispecie diverse, eppure parimenti connotate da un

"contenuto afflittivo non dissimile", come accadrebbe, appunto, nel

caso del reato di cui all'art. 572 cod. pen. Trattandosi di un reato

che si realizza attraverso un sistema reiterato di atti lesivi della

libertà ed integrità fisica e morale o del decoro della persona

offesa, tale da determinare una vera e propria sopraffazione, si

presenterebbe una situazione "generativa del possibile perturbamento

dell'equilibrio psico-fisico del minore e della correlata esigenza di

riservatezza", in termini non diversi dal caso dei reati richiamati

nella norma denunciata. L'esigenza di protezione del minore dal

contatto invasivo con una realtà processuale non filtrata dalla

mediazione demandata al giudice dalla norma in esame potrebbe

discendere sia da situazioni involgenti la sfera della sessualità

minorile, sia da situazioni che incidono sull'integrità fisica e sul

patrimonio morale del minore.

Il giudice a quo motiva infine la rilevanza della questione

osservando che l'espletamento della prova testimoniale ammessa in

sede di incidente probatorio dovrebbe avere luogo secondo le forme

ordinarie del dibattimento, come previsto dall'art. 401, comma 5,

cod. proc. pen. Né tale rilevanza potrebbe essere contraddetta,

secondo il remittente, dal rilievo della applicabilità dell'art. 502

cod. proc. pen., relativo all'escussione a domicilio del teste

assolutamente impossibilitato a comparire per legittimo impedimento,

poiché tale norma disciplinerebbe ipotesi di oggettiva

impossibilità a comparire, e consentirebbe comunque l'intervento

personale dell'imputato, nelle forme immediate e prive delle garanzie

previste dall'art. 398, comma 5-bis cod. proc. pen.

2. - Non vi è stata costituzione di parti né intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto

1. - La questione sollevata riguarda l'art. 398, comma 5-bis del

codice di procedura penale (Provvedimenti sulla richiesta di

incidente probatorio). La norma impugnata prevede che, nel caso di

indagini riguardanti le ipotesi di reati sessuali introdotte dalle

leggi 15 febbraio 1996, n. 66, e 3 agosto 1998, n. 269, ove tra le

persone interessate all'assunzione della prova vi siano minori di

anni sedici, il giudice, quando le esigenze del minore lo rendono

necessario od opportuno, stabilisce modalità particolari per

procedere all'incidente probatorio, potendosi svolgere l'udienza

anche in luoghi diversi dal tribunale con l'ausilio di strutture

specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione del

minore. La norma è censurata nella parte in cui non prevede, fra le

ipotesi di reato in presenza delle quali essa si applica, il reato di

maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli, di cui all'art. 572 del

codice penale.

Secondo il remittente, contrasterebbe con il principio di

uguaglianza, di cui all'art. 3 della Costituzione, la mancata

estensione di dette regole a quest'ultimo reato, riguardo al quale

varrebbe la stessa esigenza di protezione della personalità del

minore, che sta a base della previsione legislativa in esame.

2. - La questione non è fondata.

La scelta del legislatore di prevedere una speciale disciplina

per l'incidente probatorio reso accessibile anche al di fuori delle

ipotesi generalmente previste (art. 392, comma 1-bis cod. proc. pen.)

quando tra gli interessati all'assunzione della prova vi siano minori

infrasedicenni, e si proceda per taluno dei reati di cui alla legge

n. 66 del 1996 o alla legge n. 269 del 1998, è evidentemente

collegata alla valutazione secondo cui, nei procedimenti per reati

sessuali, si pongono specifiche esigenze sia di assicurazione della

genuinità della prova, sia, soprattutto, di protezione del minore

infrasedicenne rispetto alle possibili lesioni alla sua personalità

derivanti dalle modalità del suo intervento nel procedimento.

Tale ratio differenziatrice fra i reati sessuali (nel cui ambito

l'assenza, nel testo originario dell'art. 398, comma 5-bis cod. proc.

pen., del riferimento al reato di corruzione di minorenne ha condotto

alla pronuncia additiva di questa Corte contenuta nella sentenza

n. 262 del 1998) e gli altri reati non appare ingiustificata. Il

reato di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli non presenta

caratteristiche di tale assimilabilità, rispetto ai reati sessuali,

da imporre in modo automatico l'estensione della medesima ratio: esso

non coinvolge infatti, in quanto tale e necessariamente, la sfera

sessuale, rispetto alla quale si pongono le particolari esigenze di

riserbo e di protezione dell'intimità personale che hanno ispirato

la scelta compiuta dal legislatore con l'art. 398, comma 5-bis.

3. - Ciò non esclude che anche nei procedimenti per altri reati,

non previsti da quest'ultima norma, e così per il delitto di cui si

discute, possano sussistere esigenze di protezione della personalità

dei minori interessati all'assunzione della prova, quanto alle

modalità di quest'ultima. Ma tali esigenze trovano riscontro in

altre norme dell'ordinamento processuale. In primo luogo soccorre

l'art. 498, comma 4, del codice di rito, ai cui sensi l'esame

testimoniale del minore è condotto, non già dalle parti, secondo la

regola generale, bensì, su domande e contestazioni proposte dalle

parti, dal giudicante, il quale può avvalersi dell'ausilio di un

familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile, salvo

che si ritenga che l'esame diretto non possa nuocere alla serenità

del teste. Ancora, il giudice può sempre disporre che l'esame dei

minorenni avvenga a porte chiuse (art. 472, comma 4, cod. proc.

pen.); e delle generalità e dell'immagine dei testimoni minorenni è

vietata la pubblicazione, fino a quando non sono

divenuti maggiorenni, salva l'autorizzazione del tribunale per i

minorenni, data nell'interesse esclusivo del minore, o il consenso di

questi, ma solo se ha compiuto sedici anni (art. 114, comma 6, cod.

proc. pen.).

Ma c'è di più. La legge n. 269 del 1998 (art. 13, comma 6) ha

introdotto nell'art. 498 del codice di procedura penale, che

disciplina le modalità dell'esame testimoniale nel dibattimento, il

comma 4-bis ai sensi del quale "si applicano, se una parte lo

richiede ovvero se il presidente lo ritiene necessario, le modalità

di cui all'articolo 398, comma 5-bis", cioè appunto le modalità di

cui alla norma qui impugnata. Ora, benché tale nuova regola sia

stata introdotta nel contesto della disciplina dei reati concernenti

la prostituzione minorile e la pornografia minorile, sta di fatto che

la disposizione che la contiene riguarda le modalità dell'esame

testimoniale nel dibattimento, prescindendo dall'ipotesi di reato per

cui si procede: a differenza del successivo comma 4-ter introdotto

con lo stesso art. 13, comma 6, della legge n. 269 del 1998, che

esplicitamente si riferisce ai casi in cui si procede per uno dei

reati sessuali indicati, il comma 4-bis non reca alcuna limitazione

in ordine ai reati.

Ora, come ricorda lo stesso giudice remittente, l'art. 401, comma

5, del codice di procedura penale, relativo alle modalità di

svolgimento dell'udienza per l'incidente probatorio, dispone che "le

prove sono assunte con le forme stabilite per il dibattimento".

Pertanto, se il nuovo comma 4-bis dell'art. 498 si applica, nel

dibattimento, indipendentemente dal titolo di reato per il quale si

procede, e se esso è applicabile, in forza dell'art. 401, comma 5,

anche all'incidente probatorio, ne risulta che, in forza del doppio

richiamo accennato, anche nel caso di incidente probatorio

nell'ambito di un procedimento per reato diverso da quelli sessuali

(e così per il reatosottoposto al giudice a quo), le modalità

particolari di assunzione della testimonianza del minore

infrasedicenne, previste dall'art. 398, comma 5-bis possono trovare

applicazione: che è proprio quanto il remittente vorrebbeottenere

attraverso la dichiarazione di illegittimità costituzionale della

norma denunciata.

Né potrebbe opporsi che le condizioni poste dall'art. 498, comma

4-bis (richiesta di una delle parti o necessità ritenuta dal

giudicante), sono diverse da quelle cui è subordinata l'applicazione

dell'art. 398, comma 5-bis nell'incidente probatorio relativo ai

reati sessuali (necessità o opportunità in relazione alle esigenze

del minore); e che parzialmente diverso è, nei due casi, l'oggetto

della disciplina (esame dei testimoni, nell'art. 498; assunzione

della prova cui siano interessate persone minori di sedici anni,

nell'art. 398). Infatti, le eventuali esigenze - delle quali si è

concretamente fatto carico il remittente nel giudizio a quo - di

speciale protezione del minore infrasedicenne chiamato a testimoniare

potrebbero comunque essere prese in considerazione anche in base

all'art. 498, comma 4-bis attraverso la valutazione della

"necessità" del ricorso alle particolari modalità, operata dal

giudicante in applicazione di tale ultima disposizione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 398, comma 5-bis del codice di procedura penale

(Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio), sollevata,

in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice per le

indagini preliminari del tribunale di Modena con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 9 maggio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:114 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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