Corte costituzionale

Sentenza n. 61/1967

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/05/1967 · relatore Biagio Petrocelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 505 del Codice di procedura penale;

b) degli artt. 74 e 398 del Codice di procedura penale, nelle parti

in cui conferiscono al pretore il potere di esercitare l'azione penale,

di istruire il relativo processo e di pronunziarsi in sede istruttoria

sull'azione penale dallo stesso promossa;

c) degli articoli compresi nel libro terzo, titoli primo e secondo,

capi primo, secondo e terzo del Codice di procedura penale, nelle parti

in cui conferiscono al pretore il potere di emettere il decreto di

citazione per il giudizio, di dirigere il dibattimento e di emettere la

conseguente sentenza per i reati per i quali ha iniziato l'azione

penale e svolto la relativa istruttoria; promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 24 luglio 1965 dal Pretore di Prizzi nel

procedimento penale a carico di Provenzano Michele, iscritta al n. 200

del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 297 del 27 novembre 1965;

2) ordinanza emessa il 15 luglio 1966 dal Pretore di Caltanissetta

nel procedimento penale a carico di Spinello Gaetano, iscritta al n.

170 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 239 del 24 settembre 1966.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri.

udita nell'udienza pubblica del 15 marzo 1967 la relazione del

Giudice Biagio Petrocelli;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con due ordinanze del 24 luglio 1965 e, rispettivamente, del 15

luglio 1966, il Pretore di Prizzi, nel corso del procedimento penale

contro Provenzano Michele, e il Pretore di Caltanissetta, nel corso del

procedimento penale contro Spinello Gaetano, hanno sollevato questione

di legittimità costituzionale di numerose disposizioni del Codice di

procedura penale, concernenti il procedimento, sia nella fase

istruttoria che in quella dibattimentale, davanti al pretore.

Nel primo giudizio la difesa dell'imputato aveva eccepito la

illegittimità costituzionale dell'art. 505 che, nei giudizi

direttissimi per i reati di competenza del pretore, attribuisce a

questo ultimo i poteri conferiti al pubblico ministero e al giudice

dagli artt. 502 e seguenti. Si era osservato al riguardo che la

diversità di garanzie riservate dalla Costituzione al giudice e al

pubblico ministero non consentirebbe di cumulare nella persona di uno

stesso magistrato le due funzioni.

Il Pretore ha ritenuto non manifestamente infondata la censura di

incostituzionalità della norma in riferimento agli artt. 101, comma

secondo, 102, comma primo, 107, commi primo e quarto, 112 della

Costituzione. Secondo l'ordinanza, il complesso dei principi sanciti da

tali articoli, sottolineando la diversità delle funzioni attribuite

rispettivamente al giudice e al pubblico ministero, postula la

necessità che le relative funzioni siano conferite ad organi distinti,

scaturendo dalla loro diversa natura la esigenza, anch'essa

riconosciuta dalla Costituzione, di garanzie di indole e grado diversi,

più intense, in particolare, per il giudice in vista della necessità

di assicurare a questo piena indipendenza. Dal sistema su descritto

emergerebbe, d'altra parte, il diritto per l'imputato di essere

giudicato da un organo "che nel procedimento sia, e sia stato, soltanto

giudice", che cioè non abbia in precedenza svolto altre funzioni che

possano comunque limitargli e condizionargli il giudizio. Questi

principi, osservati dalla legge ordinaria per quanto concerne i reati

di competenza dei tribunali e delle Corti di assise, per i quali le due

funzioni sono attribuite ad organi distinti, sarebbero invece violati

per i reati di competenza del pretore. Nell'ordinanza si osserva infine

che il contrasto costituzionale però, stante la formulazione dell'art.

505 del Codice di procedura penale, deve essere posto in via

alternativa: o con quella parte della norma che conferisce al pretore

funzioni di pubblico ministero, o con quella che gli attribuisce

funzioni di giudice.

I dubbi sulla legittimità costituzionale delle norme che cumulano

in un unico magistrato le funzioni di giudice e quelle di pubblico

ministero sono stati ripresi nella seconda ordinanza, nella quale però

è stata sollevata questione, in riferimento alle medesime norme

costituzionali, degli artt. 74 e 398 nella parte in cui attribuiscono

al pretore il potere in genere di esercitare l'azione penale, di

istruire il relativo processo e di emettere sentenze istruttorie.

Il Pretore di Caltanissetta insiste soprattutto nel rilevare che il

regime delle garanzie connesse, secondo la disciplina costituzionale,

alle due funzioni è nettamente diverso, onde la impossibilità di un

cumulo di queste ultime nella stessa persona del pretore. Da ciò

infatti deriverebbe, per esempio, la impossibilità per questo

magistrato di godere come pubblico ministero della posizione di

inamovibilità riconosciutagli invece per la sua qualità di giudice.

Non senza considerare, altresì, la difficoltà di cogliere il limite

entro il quale a siffatto magistrato sarebbe applicabile il principio

costituzionale che subordina i giudici soltanto alla legge; e la

impossibilità di applicare del pari l'altro principio che riserva al

pubblico ministero, in quanto magistrato diverso dal giudice, la

funzione di esercitare l'azione penale.

Nella ordinanza del detto Pretore viene altresì sollevata

questione di legittimità costituzionale degli "articoli di cui al

libro terzo, titolo primo, titolo secondo, capo I, capo II, capo Ill

del Codice procedura penale nelle parti in cui conferiscono il potere

al pretore di emettere il decreto di citazione, di dirigere il

dibattimento e di emettere la conseguente sentenza per fatti - reato su

cui egli ha promosso l'azione penale ed ha esercitato funzioni di

istruttore in relazione con gli artt. 74, 398, 61 e 64, primo comma, n.

6, del Codice di procedura penale", in riferimento all'art. 3 della

Costituzione. A tal proposito si osserva in sostanza che

l'accentramento nella persona del pretore, sia pure attraverso "fasi

concettualmente distinte", delle funzioni di pubblico ministero, di

giudice istruttore e di giudice del dibattimento, dà luogo a una

situazione che, in ogni altro procedimento, costituirebbe motivo di

incompatibilità ai sensi dell'art. 61 del Codice di procedura penale

e, quindi, di ricusazione del giudice ai sensi del successivo art. 64.

Onde la violazione del principio di eguaglianza, data la diversità di

trattamento riservata a situazioni del tutto analoghe nella funzione e

nei principi regolatori.

Le due ordinanze sono state regolarmente notificate e comunicate.

Risultano pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 27 novembre

1965 e, rispettivamente, n. 239 del 24 settembre 1966. In entrambi i

giudizi, si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con atti

di intervento e deduzioni depositati in cancelleria il 21 ottobre 1965

e il 13 ottobre 1966.

L'Avvocatura dello Stato, con varie argomentazioni, sostiene la

infondatezza delle prospettate questioni di legittimità

costituzionale. Si rileva in sostanza che il cumulo di funzioni diverse

nella persona di un solo magistrato nello stesso giudizio trova il

proprio divieto e la propria sanzione, per i procedimenti diversi da

quello pretorile, solo nei principi di diritto processuale sanciti

dagli artt. 61 e 64, ma non viola, in realtà, alcuna delle norme

costituzionali richiamate nelle due ordinanze. Né il sistema che

regola il procedimento avanti al pretore dà luogo a una ingiustificata

disparità di trattamento in violazione del principio di eguaglianza,

perché è pienamente giustificato dalla indole delle materie soggette

a quella competenza, senza per altro determinare alcuna lesione delle

garanzie dei diritti di difesa. Considerato in diritto :

Data l'identità della materia, le questioni sollevate dalle due

ordinanze del Pretore di Prizzi e del Pretore di Caltanissetta possono

decidersi con unica sentenza.

Le questioni sono del tutto prive di fondamento. Le funzioni miste

che la legge assegna al Pretore nel processo penale, conferendogli la

potestà, oltre che di procedere al giudizio per i reati di sua

competenza, di promuovere l'azione penale, e di compiere, quando

occorrano, atti istruttori, non contengono elemento alcuno di contrasto

con gli artt. 101, secondo comma, 102, primo comma, 107, primo e quarto

comma, e 112 della Costituzione: norme di cui appare palesamente

forzato il richiamo. Fermo rimane, infatti, anche per il Pretore, il

principio che i giudici sono soggetti soltanto alla legge (art. 101,

secondo comma); non è dubbio, inoltre, che il Pretore sia magistrato

ordinario che esercita le sue funzioni secondo le norme

dell'ordinamento giudiziario (art. 102, secondo comma); e che gli

spetti, come agli altri giudici, la garanzia della inamovibilità (art.

107, primo comma).

È poi evidente che il principio della obbligatorietà dell'azione

penale (tale essendo il principio fissato dall'art. 112, e non che il

promovimento dell'azione spetti esclusivamente al pubblico ministero)

debba avere, ed abbia, la sua piena attuazione anche nei procedimenti

davanti al Pretore.

Per ciò che riguarda il concorso nello stesso organo, nella fase

anteriore al giudizio, delle funzioni di giudice e di pubblico

ministero, va ricordato che questa Corte, in più sentenze, ha

riconosciuta la legittimità di norme nelle quali talune deviazioni

dalle regole generali del processo penale trovano fondamento, senza

lesione alcuna di principi costituzionali, nel principio della economia

processuale. È indispensabile infatti che taluni istituti,

nell'interesse del sollecito andamento della giustizia, trovino

possibilità di svolgersi con una propria e particolare disciplina.

Recentemente, con la sentenza n. 46 del 1967, la Corte ha considerato,

nel dichiarare infondate le relative questioni, che taluni poteri

conferiti al Pretore sono conseguenza necessaria del carattere

particolare che, nel sistema processuale penale, assume il relativo

procedimento, e delle esigenze di rapidità e semplicità cui esso si

ispira. Di qui anche quella varietà di funzioni che a torto si

vorrebbe presentare come costituzionalmente illegittima. Perfino in

tema di diritto di difesa la citata sentenza ha ribadito che esso,

senza violare il precetto costituzionale, bene può armonizzarsi con i

vari tipi di procedimento.

Nemmeno ha alcun rilievo, ai fini della legittimità

costituzionale, la diversità delle garanzie stabilite per il giudice e

per il pubblico ministero, non potendo sostenersi che sia contrastante

con la Costituzione il fatto che le garanzie del Pretore in quanto

giudice finiscano con l'involgere il Pretore anche nelle sue funzioni

non giudicanti. Altri aspetti dell'ordinamento dell'ufficio del

Pretore, come la non ricusabilità del giudicante che abbia compiuto

anche atti istruttori (nel caso di specie si trattava di atti

istruttori che si era ritenuto di compiere sulla imputazione di pascolo

abusivo) sono deroghe al sistema processuale, che stabiliscono

eccezioni, ma non ledono alcun principio costituzionale. Non è poi il

caso di indugiare sull'art. 3 della Costituzione, cui fa riferimento

una delle due ordinanze, in quanto le stesse ragioni innanzi accennate

costituiscono il fondamento della razionalità di tutte le norme

impugnate, e quindi della loro legittimità anche in relazione al

principio di eguaglianza, troppe volte invocato a rincalzo di altre

deboli argomentazioni.

E infine, anche al di fuori del profilo strettamente costituzionale

della questione, non è fuori luogo considerare i servigi che

all'ordinamento della giustizia sono stati resi, attraverso lunga

tradizione, dall'ufficio del Pretore, così come attualmente regolato;

nonché l'entità degli assurdi sconvolgimenti che si pretenderebbe

operare nell'istituto, in un momento nel quale si fanno sempre più

imperiose le esigenze della rapidità e semplicità degli ordinamenti

processuali.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale,

sollevata dal Pretore di Prizzi con ordinanza del 24 luglio 1965,

dell'art. 505 del Codice di procedura penale, in riferimento agli artt.

101, secondo comma, 102, primo comma, 107, primo e quarto comma, 112

della Costituzione;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale,

sollevate dal Pretore di Caltanissetta con ordinanza del 15 luglio

1966:

a) degli artt. 74 e 398 del Codice di procedura penale nelle parti

in cui conferiscono al Pretore il potere di esercitare l'azione penale,

di istruire il relativo processo e di pronunziarsi in sede istruttoria

sull'azione penale dallo stesso promossa, in riferimento agli artt.

101, secondo comma, 102, primo comma, 107, primo e quarto comma, 112

della Costituzione;

b) degli articoli compresi nel libro terzo, titoli primo e secondo,

capi primo, secondo e terzo del Codice di procedura penale, nelle parti

in cui conferiscono al Pretore il potere di emettere il decreto di

citazione per il giudizio, di dirigere il dibattimento e di emettere la

conseguente sentenza per i reati per i quali ha iniziato l'azione

penale e svolto la relativa istruttoria in riferimento all'art. 3 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.

ECLI:IT:COST:1967:61 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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