Corte costituzionale

Ordinanza n. 85/1966

Questione dichiarata infondata · depositata il 02/07/1966 · relatore Antonio Manca

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 398

del Codice di procedura penale promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanze emesse il 12 ottobre 1965 dal Pretore di Ronciglione

nel procedimento penale a carico di Giardi Clemente ed altri ed il 21

settembre 1965 dal Tribunale di Ferrara nel procedimento penale a

carico di Bonomi Alfeno, iscritte ai nn. 204 e 211 del Registro

ordinanze 1965 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 309 dell'11 dicembre 1965;

2) ordinanza emessa il 12 novembre 1965 dal Pretore di Caltagirone

nel procedimento penale a carico di Ventimiglia Michele, iscritta al n.

215 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 326 del 31 dicembre 1965;

3) ordinanze emesse il 9 novembre 1965 dal Tribunale di Ferrara nei

procedimenti penali a carico di Sabbadin Otello e Aveta Giuseppe,

iscritte ai nn. 218 e 219 del Registro ordinanze 1965 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12 del 15 gennaio 1966;

4) ordinanze emesse il 26 ottobre ed il 16 novembre 1965 dal

Tribunale di Ferrara nei procedimenti penali a carico di Fabbri Giorgio

e Tomaini Maria, iscritte ai nn. 225 e 226 del Registro ordinanze 1965

e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 del 29

gennaio 1966;

5) ordinanze emesse il 20 novembre 1965 dal Pretore di Ferrara nel

procedimento penale a carico di Valieri Fabrizio ed il 16 e 23 novembre

1965 dal Tribunale di Ferrara nei procedimenti penali a carico di

Ferraresi Alfonso, Benati Abramo, Zannini Franco e Manfrini Antonio,

iscritte rispettivamente al n. 228 del Registro ordinanze 1965 e ai nn.

2, 3, 4 e 5 del Registro ordinanze 1966 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 38 del 12 febbraio 1966;

6) ordinanze emesse il 7 e 21 dicembre 1965 dal Tribunale di

Ferrara nei procedimenti penali a carico di Innocenti Egisto, Grossi

Enzo, Anguillari Antonio, Buzzacchi Zeno e Mattarelli Paolo ed il 17

dicembre 1965 dal Pretore di Castelfranco Veneto nel procedimento

penale a carico di Serafin Benedetto ed altro, iscritte ai nn. 12, 13,

14, 15, 16 e 24 del Registro ordinanze 1966 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 64 del 12 marzo 1966.

Udita nella camera di consiglio del 1 giugno 1966 la relazione del

Giudice Antonio Manca;

Ritenuto in fatto che, con le ordinanze indicate nell'epigrafe, è

stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 398

del Codice di procedura penale, nella parte in cui consente che nei

procedimenti pretorili l'imputato venga tratto a giudizio, senza che lo

stesso sia stato interrogato in istruttoria, ovvero senza che il fatto

sia stato enunciato in un mandato di cattura, di comparizione o di

accompagnamento rimasto senza effetto;

che le predette ordinanze sono state ritualmente notificate,

comunicate e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;

che, in questa sede, non vi è stata costituzione di parte;

Considerato che, con sentenza n. 33 del 20 aprile 1966, questa

Corte ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 398 del Codice di

procedura penale nella parte in cui, nei procedimenti di competenza del

Pretore, non prevede la contestazione del fatto e l'interrogatorio

dell'imputato, qualora si proceda al compimento di atti di istruzione;

che, pertanto tale disposizione ha cessato di avere efficacia e non

può avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della

detta sentenza (artt. 136, primo comma, della Costituzione e 30, terzo

comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87);

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della citata legge n. 87

del 1953 e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i

giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riunite le cause indicate nell'epigrafe,

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 398 del Codice di procedura penale nella parte

in cui, nei procedimenti di competenza del Pretore, non prevede la

contestazione del fatto e l'interrogatorio dell'imputato, qualora si

proceda al compimento di atti di istruzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1966.

GASPARE AMBROSINI - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1966:85 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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