Corte costituzionale

Sentenza n. 46/1967

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/04/1967 · relatore Antonio Manca

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 231

e 398 del Codice di procedura penale, promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 13 maggio 1966 dal Pretore di Venezia nel

procedimento penale a carico di Lotter Rosa, iscritta al n. 136 del

Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 213 del 27 agosto 1966;

2) ordinanza emessa il 13 giugno 1966 dal Pretore di Avezzano nel

procedimento penale a carico di Longo Raffaele, iscritta al n. 169 del

Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 239 del 24 settembre 1966;

3) ordinanza emessa il 16 giugno 1966 dal Pretore di Gonzaga nel

procedimento penale a carico di Aldrovandi Roberto, iscritta al n. 196

del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 284 del 12 novembre 1966;

Udita nella camera di consiglio del 19 gennaio 1967 la relazione

del Giudice Antonio Manca.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento penale a carico di Lotter Rosa, il

Pretore di Venezia, con ordinanza del 13 maggio 1966, ha sollevato,

ritenendola rilevante e non manifestamente infondata, la questione di

legittimità costituzionale degli artt. 231 e 398 del Codice di

procedura penale limitatamente alla parte in cui, conferendo al Pretore

(nei procedimenti penali per reati di sua competenza) la facoltà di

scegliere tra il compimento di atti di polizia giudiziaria, di atti di

istruzione sommaria, ovvero di escludere qualsiasi indagine, non si

prevede la contestazione del fatto e l'interrogatorio dell'imputato,

prima dell'emissione del decreto di citazione a giudizio.

Nell'ordinanza si rileva che, con l'anzidetta facoltà, si

trasferirebbe alla discrezionalità del magistrato, senza alcuna

indicazione di criteri obbiettivi, la scelta che sarebbe riservata al

legislatore, dando luogo eventualmente a disparità di trattamento fra

soggetti che si troverebbero in situazioni identiche. Donde il dubbio

di un contrasto delle disposizioni predette con l'art. 3 della

Costituzione.

Sussisterebbe del pari, secondo l'ordinanza, il dubbio di un

contrasto con l'art. 24, secondo comma, in quanto l'art. 398,

nell'ultimo comma, non prevede la contestazione del fatto o

l'interrogatorio dell'imputato nel caso in cui non si proceda ad atti

di istruzione sommaria.

L'ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 27 agosto 1966.

In questa sede non vi è costituzione di parti.

Nel corso del procedimento penale a carico di Longo Raffaele, il

Pretore di Avezzano, con ordinanza del 13 giugno 1966, ha sollevato di

ufficio, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata, la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 398, ultimo comma,

del Codice di procedura penale, in quanto, nei procedimenti davanti al

pretore, non prevede la contestazione del fatto o l'interrogatorio

dell'imputato, qualora non si proceda ad atti di istruzione.

Nell'ordinanza si prospetta il dubbio di un contrasto con l'art.

24, secondo comma, della Costituzione, sul riflesso che se la

contestazione del fatto o l'interrogatorio sono obbligatori, a garanzia

del diritto di difesa, quando si proceda ad atti di istruzione, a

maggior ragione sarebbero obbligatori quando si proceda alla citazione

in giudizio senza alcuna istruttoria. Contrasto che sussisterebbe anche

se si ritenesse che nel caso indicato sussisterebbe una forma di

procedimento senza istruttoria.

Si prospetta altresì il dubbio di un contrasto con l'art. 3 della

Costituzione, se si ritenesse che sia rimessa alla scelta discrezionale

del pretore procedere o no ad atti istruttori, per la disparità di

trattamento che deriverebbe ai cittadini in situazioni identiche.

L'ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 24 settembre 1966.

In questa sede non vi è costituzione di parti.

Nel corso del procedimento penale a carico di Aldrovandi Roberto,

il Pretore di Gonzaga, con ordinanza del 16 giugno 1966, ha sollevato,

ritenendola rilevante e non manifestamente infondata, la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 398, ultimo comma, del Codice di

procedura penale, in relazione all'art. 231, primo comma, dello stesso

Codice.

Nell'ordinanza, con riferimento alla sentenza di questa Corte (n.

33 del 1966) si ritiene tuttora impregiudicata la questione di

legittimità costituzionale del predetto art. 231, e si solleva il

dubbio che, in relazione all'art. 398, possa essere in contrasto con

gli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, per ragioni

analoghe a quelle esposte nelle precedenti ordinanze.

Si aggiunga che la contestazione del fatto o l'interrogatorio

dell'imputato non sono necessariamente collegati con il compimento di

atti istruttori, data la formulazione generica del precetto

costituzionale. Di guisa che tale garanzia dovrebbe essere osservata

anche quando non si proceda ad alcun atto di istruzione.

L'ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 12 novembre 1966.

Non vi è costituzione di parti in questa sede. Considerato in diritto :

Le tre cause, che riguardano la stessa questione, possono essere

riunite e decise con unica sentenza.

1. - Le questioni sottoposte all'esame della Corte si concretano

nel decidere: a) se possa ritenersi in contrasto con l'art. 3 della

Costituzione, per la eventuale disparità di trattamento che ne

deriverebbe a soggetti in pari situazioni, la facoltà di scelta

attribuita al pretore dall'art. 231, primo comma, del Codice di

procedura penale, di compiere atti di istruzione sommaria, ovvero di

emettere il decreto di citazione per il giudizio in base alle indagini

preliminari di polizia giudiziaria, o anche in base alla denuncia o

querela;

b) se, in queste ultime due ipotesi, ritenuta legittima la facoltà

anzidetta, sia compatibile con l'art. 24, secondo comma, della

Costituzione, anche la facoltà, preveduta dall'art. 398, ultima parte,

del Codice di procedura penale, di emettere il decreto di citazione,

senza procedere prima alla contestazione del fatto alla persona

indiziata di reato.

Le questioni sono infondate.

2. - Quanto alla prima, è da premettere che il primo comma del

citato art. 231, con disposizione di carattere generale, stabilisce che

il pretore, per i reati di sua competenza, non soltanto può adottare

uno dei giudizi speciali (per direttissima o per decreto nei casi

consentiti dalla legge, artt. 502 e seguenti e 506 del Codice di

procedura penale), ma può anche compiere o meno gli atti di istruzione

sommaria indicati nel secondo comma del citato art. 398.

Secondo i giudici del merito, poiché la legge non indica al

riguardo alcun criterio direttivo di carattere obbiettivo, l'esercizio

di tale facoltà sarebbe rimessa alla discrezionalità del magistrato,

donde la possibilità di un trattamento disuguale per situazioni che si

presentassero identiche. L'assunto non è fondato.

È anzitutto da considerare, infatti, che gli accennati poteri sono

conseguenza necessaria del carattere particolare che, nel sistema

processuale penale, ha il procedimento davanti al pretore; procedimento

che se non può considerarsi (e non è considerato) come un

procedimento speciale, è tuttavia regolato, per taluni aspetti, con

disposizioni diverse da quelle concernenti il rito sommario espletato

dal Pubblico Ministero. Particolari disposizioni che si ricollegano, a

loro volta, alle imprescindibili esigenze, comunemente ammesse, di

rapidità e semplicità, cui si ispira il sistema legislativo per

quanto attiene ai procedimenti di competenza del pretore. I quali si

riferiscono, di regola, a reati di non grave entità, ma in numero

imponente, come chiaramente dimostrano i rilevamenti statistici.

Occorre aggiungere, d'altra parte, come si è già notato nella

sentenza n. 33 del 1966 (ricordata pure nelle ordinanze di rinvio), che

anche se la legge non contiene direttive al riguardo, la scelta della

via da seguire non può ritenersi rimessa ad un indiscriminato

apprezzamento. Essa, invero, come tutte le facoltà attribuite al

magistrato dall'ordinamento, rientra nell'ambito del potere - dovere

del giudice di provvedere a seguito della valutazione delle varie

circostanze, e resta perciò condizionata dalle esigenze obbiettive

dell'amministrazione della giustizia, dalla necessità cioè, di

compiere o meno determinati atti e di esperire determinate indagini,

prima di giungere alla fase dibattimentale, al fine ovviamente

dell'accertamento della verità.

3. - È pure infondata la seconda questione.

Secondo le ordinanze di rinvio, per assicurare compiutamente

l'esercizio del diritto di difesa, dovrebbe procedersi alla

contestazione del fatto nei modi indicati nell'ultima parte dell'art.

398 del Codice di procedura penale, non soltanto quando il pretore

compie atti di istruzione sommaria, come è stato ritenuto con la

citata precedente sentenza n. 33 del 1966, ma anche (anzi, secondo una

delle ordinanze, a maggior ragione) quando emette il decreto di

citazione per il giudizio senza compiere alcuno di tali atti.

In proposito peraltro occorre tener presente la giurisprudenza di

questa Corte, con la quale, in relazione al secondo comma dell'art. 24

della Costituzione, si è affermato il principio che l'esercizio del

diritto della difesa possa anche, senza violare il precetto

costituzionale, armonizzarsi con i vari tipi di procedimento compresi

nel sistema processuale vigente.

Di tale principio, enunciato nella sentenza n. 46 del 1957, si è

fatta applicazione con varie pronunzie successive (nn. 29 e 97 del

1962, 45 e 108 del 1963 e 5 del 1965) ed, in particolare, con le

sentenze n. 170 del 1963 e 27 del 1966, riguardanti il giudizio per

decreto, preveduto dagli artt. 506 e seguenti del Codice di procedura

penale. Con dette sentenze non si è ritenuto in contrasto con la

Costituzione l'eventuale differimento, alla fase dibattimentale

instaurata con l'opposizione, dello svolgimento della difesa, qualora

il pretore non abbia ritenuto di procedere in precedenza alla

contestazione del fatto.

Nei casi che hanno dato origine all'attuale controversia, il

pretore, pur seguendo la procedura ordinaria, ha tuttavia emesso il

decreto di citazione senza istruttoria e senza contestazione del fatto,

donde il rinvio alla fase dibattimentale anche dell'esercizio del

diritto di difesa.

Ora, pure in questi casi, tale differimento non può ritenersi in

contrasto con il precetto costituzionale (art. 24, secondo comma),

così come è stato interpretato ed applicato dalla giurisprudenza di

questa Corte.

La procedura, infatti, trova giustificazione nella struttura del

sistema, e si armonizza, in conformità dei principi già affermati,

con le esigenze che, come regola generale, disciplinano i procedimenti

di competenza pretorile e che sono state in precedenza indicate.

Che se, invece, in base alle necessità processuali, nella fase

precedente al giudizio, occorre espletare atti di istruzione,

nettamente distinti nel sistema del Codice, dalle indagini preliminari

(artt. 219, 231 e 232), in tal caso, come è stato deciso con la

ricordata sentenza n. 33 del 1966, è necessario, a pena di nullità,

rendere possibile l'esercizio del diritto di difesa da parte del

soggetto indiziato di reato, nei modi indicati dal citato art. 398,

ultima parte dell'ultimo comma.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riunite le tre cause indicate in epigrafe

dichiara non fondate:

a) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 231 del

Codice di procedura penale, nella parte in cui attribuisce al pretore

la facoltà di emettere il decreto di citazione per il giudizio, senza

compiere atti di istruzione sommaria, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione;

b) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 398 dello

stesso Codice, nella parte in cui non prevede l'obbligo della

contestazione del fatto nei modi ivi indicati, qualora non si proceda

al compimento di atti di istruzione sommaria, in riferimento all'art.

24, secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGI OGGIONI.

ECLI:IT:COST:1967:46 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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