Corte costituzionale

Ordinanza n. 101/1973

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/06/1973 · relatore Luigi Oggioni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 304

bis del codice di procedura penale (come sostituito dalla legge 18

marzo 1971, n. 62), degli artt. 74 e 398 del codice di procedura

penale, nonché degli articoli compresi nel libro terzo, titoli primo e

secondo, capi primo, secondo e terzo, dello stesso codice, promossi con

le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 3 maggio 1971 dal pretore di Trieste nel

procedimento penale a carico di Orel Ferruccio e Manzini Luigi,

iscritta al n. 227 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 177 del 14 luglio 1971;

2) ordinanze emesse il 12 agosto 1971 dal giudice istruttore del

tribunale di Roma e il 26 giugno 1971 dal pretore di Caltanissetta nei

procedimenti penali rispettivamente a carico di Rullo Vincenzo e di

Stella Michele, iscritte ai nn. 333 e 334 del registro ordinanze 1971 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 290 del 17

novembre 1971;

3) ordinanza emessa il 7 luglio 1971 dal pretore di Stigliano nel

procedimento penale a carico di Scelzi Anna e Pasquale, iscritta al n.

387 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 304 del 1 dicembre 1971.

Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1973 il Giudice

relatore Luigi Oggioni.

Ritenuto che con le quattro ordinanze di cui in epigrafe è stata

sollevata questione di legittimità costituzionale in relazione

all'art. 24 della Costituzione, dell'art. 304 bis del codice di

procedura penale (come sostituito dalla legge 18 marzo 1971, n. 62)

nella parte in cui esclude il diritto del difensore dell'imputato e

delle parti, di assistere all'esame dei testimoni;

che, in particolare, l'ordinanza del pretore di Caltanissetta

solleva anche questione di legittimità degli artt. 74 e 398 cod. proc.

pen. in quanto prevedono la concentrazione delle funzioni diversificate

di pubblico ministero, di istruttore e di giudice nella stessa persona

del pretore, in contrasto con l'accentuata esigenza di garantire il

contraddittorio tra accusa e difesa;

che, posta la richiamata unicità di oggetto dei rispettivi

giudizi, è opportuno disporre la loro riunione, per addivenire ad

unica decisione.

Considerato che la questione di legittimità dell'art. 304 bis del

codice di procedura penale va dichiarata manifestamente infondata,

poiché la stessa questione, negli stessi termini, è già stata

sottoposta all'esame di questa Corte, che con sentenza n. 63 del 1972,

ha deciso trattarsi di questione non fondata: né qui sono stati

addotti o sussistono motivi per discostarsi da detta decisione;

che lo stesso deve dirsi e concludersi per quanto concerne la

particolare questione attinente alla promiscuità delle funzioni

pretorili (artt. 74 e 398 cod. proc. pen.), che questa Corte, con

sentenza n. 123 del 1970 ha ritenuto compatibili con il sistema

costituzionale che esclude l'esigenza di una costante ed assoluta

separazione tra funzioni accusatorie e funzioni decisorie e tra queste

ultime e attribuzioni istruttorie e che, in particolare, l'attribuzione

al pretore del potere- dovere di mettere in moto il processo e di

taluni compiti ulteriori, che sarebbero altrimenti di competenza del

pubblico ministero, non incide sulla sua piena libertà di giudizio;

che tali principi restano validi anche se si consideri, in senso

evolutivo, la tendenza a maggiore dialettica tra parte privata e

pubblico ministero.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 304 bis del codice di procedura penale (come

sostituito dalla legge 18 marzo 1971, n. 62)

nella parte in cui non contempla la prova testimoniale fra gli atti

a cui possono assistere i difensori, questione sollevata, in

riferimento all'art. 24 della Costituzione, con le ordinanze di cui in

epigrafe e già decisa con sentenza n. 63 del 1972;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 74 e 398 del codice di procedura penale

nella parte in cui conferiscono al pretore il potere di esercitare

l'azione penale, di istruire il relativo procedimento e di pronunziarsi

sull'azione penale dallo stesso promossa, nonché degli articoli

compresi nel libro terzo, titoli primo e secondo, capi primo, secondo e

terzo, del codice di procedura penale, questione sollevata con

l'ordinanza di cui in epigrafe dal pretore di Caltanissetta in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione e già decisa con

sentenza numero 123 del 1970.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:101 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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