Codice di procedura penale

Art. 498 c.p.p. — Esame diretto e controesame dei testimoni

Le domande sono rivolte direttamente dal pubblico ministero o dal difensore che ha chiesto l'esame del testimone. Successivamente altre domande possono essere rivolte dalle parti che non hanno chiesto l'esame, secondo l'ordine indicato nell'articolo 496. Chi ha chiesto l'esame puo' proporre nuove domande. L'esame testimoniale del minorenne e' condotto dal presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti. Nell'esame il presidente puo' avvalersi dell'ausilio di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile. Il presidente, sentite le parti, se ritiene che l'esame diretto del minore non possa nuocere alla serenita' del teste, dispone con ordinanza che la deposizione prosegua nelle forme previste dai commi precedenti. L'ordinanza puo' essere revocata nel corso dell'esame. 85 Si applicano, se una parte lo richiede ovvero se il presidente lo ritiene necessario, le modalita' di cui all'articolo 398, comma 5-bis. Quando si procede per i reati di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies e 612-bis del codice penale, l'esame del minore vittima del reato ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato viene effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico. 140 ((4-quater. Fermo quanto previsto dai precedenti commi, quando occorre procedere all'esame di una persona offesa che versa in condizione di particolare vulnerabilita', il giudice, se la persona offesa o il suo difensore ne fa richiesta, dispone l'adozione di modalita' protette))

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

85

La Corte costituzionale, con sentenza 18-30 luglio 1997, n. 283 (in G.U. 1a s.s. 6/8/1997, n. 32) ha dichiarato l' illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui non consente, nel caso di testimone maggiorenne infermo di mente, che il presidente, sentite le parti, ove ritenga che l'esame del teste ad opera delle parti possa nuocere alla personalita' del teste medesimo, ne conduca direttamente l'esame su domande e contestazioni proposte dalle parti".

Corte costituzionale, con la sentenza 13-29 gennaio 2005, n. 63

140

La Corte costituzionale, con la sentenza 13-29 gennaio 2005, n. 63 (in G.U. 1a s.s. 2/2/2005, n. 5) ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'art. 498, comma 4-ter, del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che l'esame del maggiorenne infermo di mente vittima del reato sia effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico.

Testo vigente dal 20 gennaio 2016

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 283/1997

    Ha colpito questo articolo
    30 luglio 1997

    È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 2 Cost., l'art. 498 cod. proc. pen., nella parte in cui non consente, nel caso di testimone maggiorenne infermo di mente, che il presidente, sentite le parti, ove ritenga che l'esame del teste ad opera delle parti possa nuocere alla personalità del teste medesimo, ne conduca direttamente l'esame su domande e contestazioni proposte dalle parti, in quanto - posto che la disciplina della testimonianza e delle modalità per raccoglierla risponde anzitutto all'esigenza di assicurare la genuinità della prova, ma non può essere insensibile all'esigenza di tutelare la persona del teste nel delicato momento in cui è chiamato a deporre sui fatti e le circostanze dedotti in contraddittorio fra le parti; e che il vigente ordinamento processuale non consente in nessun caso, nell'assunzione della testimonianza di un maggiorenne, di derogare alla regola dell'art. 498 del codice, secondo cui "le domande sono rivolte direttamente dal pubblico ministero o dal difensore che ha chiesto l'esame del testimone" (comma 1), e altre domande possono essere rivolte sempre dalle parti (commi 2 e 3) - la garanzia del diritto fondamentale al rispetto della personalità esige che la stessa regola sia derogabile, non già in via generale, bensì in relazione alla concretezza delle circostanze, nel caso della testimonianza di persona inferma di mente. red.: S. Di Palma

    Art. 498 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 110/1990

    Questione inammissibile
    2 marzo 1990

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 498, ultimo comma, del codice di procedura penale del 1930, nel testo sostituito dall'art. 4 della legge 23 gennaio 1989, n. 22 (Nuova disciplina della contumacia), sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, della Corte di cassazione, sezioni unite penali, con…

    Art. 498 c.p.p. · Art. 24 cost. · Art. 4 Nuova disciplina della contumacia · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 76/1990

    Questione inammissibile
    22 febbraio 1990

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 192, ultimo comma, e 498 del codice di procedura penale del 1930, quali sostituiti dagli artt. 2 e 4 della legge 23 gennaio 1989, n. 22 (Nuova disciplina della contumacia), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli con l'ordinanza in epigrafe.…

    Art. 192 c.p.p. · Art. 498 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 20 gennaio 2016

Confronto con la versione in vigore dal 16 ottobre 2013 al 20 gennaio 2016. 55 parole tolte, 32 parole aggiunte.

… suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico. 4-quater. tolto: Quando si procede per i reati previsti dal comma 4-ter, se la persona offesa e' maggiorenne il giudice assicura che l'esame venga condotto anche tenendo conto della particolare vulnerabilita' della stessa persona offesa, desunta anche dal tipo di reato per cui si procede, e ove ritenuto opportuno, dispone, a richiesta della aggiunto: Fermo quanto previsto dai precedenti commi, quando occorre procedere all'esame di una persona offesa che versa in condizione di particolare vulnerabilita', il giudice, se la persona offesa o tolto: del suo difensore, aggiunto: il suo difensore ne fa richiesta, dispone l'adozione di modalita' protettetolto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art498 · fonte del testo

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