Art. 398 c.p.p. — Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio

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Entro due giorni dal deposito della prova della notifica e comunque dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 396 comma 1, il giudice pronuncia ordinanza con la quale accoglie, dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di incidente probatorio. L'ordinanza di inammissibilita' o di rigetto e' immediatamente comunicata al pubblico ministero e notificata alle persone interessate. Con l'ordinanza che accoglie la richiesta il giudice stabilisce:

  • a)l'oggetto della prova nei limiti della richiesta e delle deduzioni;
  • b)le persone interessate all'assunzione della prova individuate sulla base della richiesta e delle deduzioni;
  • c)la data dell'udienza. Tra il provvedimento e la data dell'udienza non puo' intercorrere un termine superiore a dieci giorni. Il giudice fa notificare alla persona sottoposta alle indagini, alla persona offesa e ai difensori avviso del giorno, dell'ora e del luogo in cui si deve procedere all'incidente probatorio almeno due giorni prima della data fissata con l'avvertimento che nei due giorni precedenti l'udienza possono prendere cognizione ed estrarre copia delle dichiarazioni gia' rese dalla persona da esaminare. Nello stesso termine l'avviso e 'comunicato al pubblico ministero. La persona sottoposta alle indagini ed i difensori delle parti hanno diritto di ottenere copia degli atti depositati ai sensi dell'articolo 393, comma 2-bis. Se si deve procedere a piu' incidenti probatori, essi sono assegnati alla medesima udienza, sempre che non ne derivi ritardo. Quando ricorrono ragioni di urgenza e l'incidente probatorio non puo' essere svolto nella circoscrizione del giudice competente, qurst'ultimo puo' delegare il giudice per le indagini preliminari del luogo dove la prova deve essere assunta. Nel caso di indagini che riguardano ipotesi di reato previste dagli articoli ((600-bis, 600-ter, 600-quinquies,)) 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minori di anni sedici, con l'ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e le modalita' particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze del minore lo rendono necessario od opportuno. A tal fine l'udienza puo' svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione dello stesso minore. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilita' di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio e' anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione e' disposta solo se richiesta dalle parti. 93
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

93

La Corte costituzionale, con sentenza 1 giugno-9 luglio 1998 n. 262 (G.U. 1a s.s. 15/7/1998, n. 28) ha dichiarato l' illegittimita' costituzionale del comma 5-bis del presente articolo "nella parte in cui non prevede l'ipotesi di reato di cui all'art. 609-quinquies (Corruzione di minorenne) del codice penale fra quelle in presenza delle quali, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minori di anni sedici, il giudice stabilisce il luogo, il tempo e le modalita' particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze del minore lo rendono necessario od opportuno".

Testo in vigore dal 11 agosto 1998 al 7 settembre 2003

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 63/2005

    Ha colpito questo articolo
    29 gennaio 2005

    Le esigenze di tutela della personalità particolarmente fragile dell'infermo di mente, chiamato a testimoniare nell'ambito di processi penali per reati sessuali, impongono, in base alla stessa 'ratio decidendì della citata sentenza n. 283 del 1997, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione (restando così assorbito ogni altro profilo di censura), di estendere al maggiorenne infermo di mente la garanzia, prevista per il minore infrasedicenne dall'art. 398, comma 5-bis (richiamato dall'art. 498, comma 4-bis) del codice di procedura penale, del ricorso, alle modalità “protette” di assunzione della prova testimoniale contemplate dalle norme menzionate, quando il giudice ne riscontri in concreto la necessità o l'opportunità. Va pertanto dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice possa provvedere nei modi ivi previsti all'assunzione della prova ove fra le persone interessate ad essa vi sia un maggiorenne infermo di mente, quando le esigenze di questi lo rendano necessario od opportuno. - Richiamo della sentenza n. 283/1997 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 498 cod. proc. pen. nella parte in cui non consentiva al giudice, in tale ipotesi, di procedere direttamente all'esame su domande e contestazioni proposte dalle parti. - Sulla inammissibilità di analoghe questioni per irrilevanza, in quanto sollevate sul presupposto della estensione alla specie della previsione di ricorso all'incidente probatorio - v. ordinanza n. 108/2003; sentenza n. 529/2002, con riferimento alla prospettata estensione della applicazione dell'art. 398, comma 5-bis, cod. proc. pen. al caso di testimonianza del minore nell'ambito di procedimenti per reati diversi da quelli sessuali - e non invece sollevate come nel presente giudizio in un caso nel corso del dibattimento, in un altro caso nel corso di un incidente probatorio ammesso in base alla disciplina in vigore. - In tema di speciali modalità “protette” di assunzione della prova, v. citate sentenze n. 283/1997, n. 114/2001, n. 529/2002.

    Art. 398 c.p.p. · Art. 498 c.p.p. · Art. 2 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 262/1998

    Ha colpito questo articolo
    9 luglio 1998

    È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 398, comma 5-'bis', cod. proc. pen., come introdotto dall'art. 14, comma 2, della legge 15 febbraio 1996, n. 66 (Norme contro la violenza sessuale), <<nella parte in cui non prevede l'ipotesi di reato di cui all'art. 609-'quinquies' cod. pen. (Corruzione di minorenne) fra quelle in presenza delle quali, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minori di anni sedici, il giudice stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze del minore lo rendono necessario od opportuno>>, in quanto - premesso che, mentre la disposizione che consente il ricorso all'incidente probatorio fa riferimento a tutte le nuove fattispecie delittuose configurate dalla legge n. 66 del 1966, la disposizione denunciata, che prevede il ricorso a modalità particolari, quando le esigenze del minore lo richiedano, fa invece riferimento a tutte le fattispecie meno una, quella appunto della corruzione di minorenne prevista dall'art. 609'-'quinquies' - la limitazione alla applicabilità della disposizione che prevede modalità particolari di assunzione della prova nell'incidente probatorio, derivante dal mancato richiamo all'art. 609-'quinquies', non trova alcuna giustificazione ragionevole. Invero, le esigenze di salvaguardia della personalità del minore (oltre che di assicurazione della genuinità della prova), a tutela delle quali la disposizione è dettata, sono di preciso rilievo costituzionale, coinvolgendo la protezione dei diritti fondamentali della persona: sicché non sarebbe tollerabile la lacuna o la contraddizione dell'ordinamento, che discende dalla limitazione in discorso, nemmeno se fosse frutto di una scelta consapevole del legislatore; la qual cosa, peraltro, non risulta in alcun modo dalla ricostruzione dell'"iter" parlamentare della legge n. 66 citata. red.: G. Leo

    Art. 398 c.p.p. · Art. 14 Norme contro la violenza sessuale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 92/2018

    Questione infondata
    27 aprile 2018

    Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per ipoteticità della questione e per difetto di adeguata motivazione sulla rilevanza, della questione di legittimità costituzionale degli artt. 398, comma 5, e 133 cod. proc. pen. Seppure, nel caso di specie, l'assenza del minore chiamato a rendere testimonianza in sede di incidente probatorio non sia giustificata da un impedimento a comparire o da gravi difficoltà, e sarebbe risolvibile tramite l'accompagnamento coattivo, con un sacrificio "non grave" delle sue ragioni, tale sacrificio è proprio ciò che il rimettente mira ad evitare con la questione sollevata.

    Art. 398 c.p.p. · Art. 133 c.p.p. · Art. 117 cost. · Art. 3 Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Versioni nel tempo

13 versioni dal 1988

1988oggi
  1. 20 gennaio 2016 — oggiin vigoreper 11 anni
  2. 28 marzo 2014 — 20 gennaio 2016per un anno
  3. 16 ottobre 2013 — 28 marzo 2014per 5 mesi
  4. 23 ottobre 2012 — 16 ottobre 2013per 12 mesi
  5. 25 febbraio 2009 — 23 ottobre 2012per 4 anni
  6. 2 marzo 2006 — 25 febbraio 2009per 3 anni
  7. 3 febbraio 2005 — 2 marzo 2006per un anno
  8. 7 settembre 2003 — 3 febbraio 2005per un anno
  9. 11 agosto 1998 — 7 settembre 2003per 5 anni
  10. 16 luglio 1998 — 11 agosto 1998per 26 giorni
  11. 12 agosto 1997 — 16 luglio 1998per 11 mesi
  12. 6 marzo 1996 — 12 agosto 1997per un anno
  13. 24 ottobre 1988 — 6 marzo 1996testo originarioper 7 anni

Che cosa è cambiato dal 11 agosto 1998

Confronto con la versione in vigore dal 16 luglio 1998 al 11 agosto 1998. 6 parole aggiunte.

… essere assunta. Nel caso di indagini che riguardano ipotesi di reato previste dagli articoli aggiunto: 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, il giudice, ove fra le …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art398 · fonte del testo

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