Corte costituzionale

Ordinanza n. 6/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/01/1974 · relatore Luigi Oggioni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 304, 398 e

409 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 23

aprile 1971 dal pretore di Agropoli nel procedimento penale a carico di

Bercini Giancarlo, iscritta al n. 240 del registro ordinanze 1971 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 184 del 21

luglio 1971.

Udito nella camera di consiglio del 6 dicembre 1973 il Giudice

relatore Luigi Oggioni.

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe è stata

sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale degli artt. 304, 398 e 409 del codice di

procedura penale, nelle parti in cui, rispettivamente, consentono al

pretore che non compia atti istruttori, di emettere decreto di

citazione a giudizio senza comunicare avviso di procedimento

all'imputato, senza invitarlo a designare un difensore di fiducia e

senza interrogarlo previamente sul fatto oggetto dell'imputazione.

Considerato che questioni identiche sono state già dichiarate

infondate con le sentenze n. 33 del 1966 e n. 46 del 1967, per quanto

riguarda l'emissione del decreto di citazione a giudizio senza

interrogatorio, e n. 197 del 1972, per quanto riguarda l'omissione

dell'avviso di procedimento e dell'invito a nominare un difensore;

che non sono stati addotti né sussistono motivi per discostarsi

dalle dette decisioni.

Visti gli artt. 26, seconda comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a

questa Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 304, 398 e 409 del codice di procedura

penale, sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe in riferimento

all'art. 24 della Costituzione, e già dichiarata non fondata con le

sentenze n. 33 del 20 aprile 1966, n. 46 del 12 aprile 1967 e n. 197

del 14 dicembre 1972.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

LUIGI BROSIO - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:6 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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