Corte costituzionale

Sentenza n. 151/1967

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 15/12/1967 · relatore Giuseppe Branca

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 376 del

Codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 3 giugno

1966 dal giudice istruttore del Tribunale di Ivrea nel procedimento

penale a carico di Cappelletto Raimondo, iscritta al n. 137 del

Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 226 del 10 settembre 1966.

Visto l'atto di costituzione di Cappelletto Raimondo;

udita nell'udienza pubblica del 1 dicembre 1967 la relazione del

Giudice Giuseppe Branca;

udito l'avv. Giovanni Conso, per il Cappelletto.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Il sig. Raimondo Cappelletto, responsabile di atti osceni, era

stato prosciolto per totale infermità di mente dal pretore di Ivrea,

che contemporaneamente ne aveva ordinato il ricovero, per almeno due

anni, in un manicomio giudiziario.

Ricorreva pertanto in appello al Tribunale di Ivrea lamentando fra

l'altro di non essere stato mai interrogato e comunque, in mancanza di

contestazione del fatto e della notificazione del deposito della

perizia, di non esser stato messo in grado di difendersi: poiché il

pretore aveva agito applicando l'art. 398 del Codice di procedura

penale, di questa norma il Cappelletto denunciava sostanzialmente

l'illegittimità costituzionale.

Il giudice istruttore del Tribunale di Ivrea constatava che, nel

frattempo, l'art. 398 era stato dichiarato illegittimo perché non

prevedeva la contestazione del fatto e l'interrogatorio dell'imputato

(sent. 20 aprile 1966 n. 33 della Corte costituzionale); ma, aderendo

all'indirizzo seguito dalla Cassazione, riconosceva di non poter dare

efficacia retroattiva alla sentenza della Corte costituzionale e

dunque di non poter riformare, sotto questo aspetto la pronuncia del

pretore.

Sollevava perciò la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 376 del Codice di procedura penale, che avrebbe consentito a

lui, giudice istruttore, come l'art. 398 consentiva al pretore, di

dichiarare, senza interrogatorio o contestazione del fatto, non doversi

procedere nei confronti del Cappelletto.

L'art. 376 è analogo all'art. 398, che deve ritenersi

costituzionalmente illegittimo anche nel punto in cui permette il

proscioglimento senza interrogatorio o contestazione del fatto (così

l'ordinanza interpreta l'ampio dispositivo della pronuncia della Corte

costituzionale); e perciò al giudice istruttore non sembra infondato

additare l'urto dell'art. 376 con l'art. 24 della costituzione.

Specialmente nei casi di proscioglimento per mancanza di imputabilità

a cui segua una misura di sicurezza detentiva, l'assenza di

contestazione rivela il contrasto col principio della garanzia di

difesa processuale dell'imputato; il cittadino può vedersi ricoverato

in un manicomio giudiziario senza che abbia potuto far valere le

proprie ragioni e talora perfino, poiché il giudice è perito dei

periti, senza esser stato assoggettato a perizia; ma altrettanto accade

se il proscioglimento è motivato da legittima difesa e da altra causa

di giustificazione: anche in questi casi l'imputato dovrebbe esser

posto in grado di difendersi, di dimostrare cioè che non ha commesso

il fatto.

2. - La parte privata ha depositato il 2 luglio 1966 le sue

deduzioni, che ricalcano quelle del giudice istruttore.

Nella discussione orale essa ha richiamato le sentenze della Corte

in cui o si è dichiarata l'incostituzionalità di norme di proceduta

penale in quanto consentivano atti istruttori senza contestazione

dell'accusa o dell'interrogatorio o si è dichiarata l'infondatezza

della questione proprio perché quella o questo erano legislativamente

previsti nella prima fase del giudizio o nella fase immediatamente

successiva; ha notato, contro una sentenza della Cassazione, come il

deposito degli atti ex art. 372 del Codice di procedura penale

garantisca la c.d. difesa tecnica, ma non la difesa vera e propria; ha

insistito sulla dannosità in un proscioglimento che importa

limitazioni alla libertà personale (misure di sicurezza) o comunque

riconoscimento implicito della commissione d'un fatto previsto dalla

legge come reato: la Cassazione stessa ha riconosciuto l'interesse a

impugnare tali pronuncie di proscioglimento proprio allo scopo di

ottenere il rinvio a giudizio.

La parte ha concluso chiedendo che questa Corte estenda la

dichiarazione di incostituzionalità anche agli artt. 395 e 398 del

Codice di procedura penale. Considerato in diritto :

1. - L'art. 376 del Codice di procedura penale dispone che non si

può prosciogliere l'imputato per concessione del perdono giudiziale o

per insufficienza di prove o per amnistia se non è stato interrogato o

se non gli è stato contestato il fatto in un mandato rimasto senza

effetto. Se ne è dedotto che, in tutti gli altri casi di

proscioglimento, l'interrogatorio o la contestazione dell'accusa non

siano necessari. Contro questa parte della norma, non scritta ma

implicita nella proposizione normativa, si dirige essenzialmente

l'ordinanza del giudice istruttore d'Ivrea, che vi scorge una

violazione del diritto di difesa (art. 24, comma secondo, della

costituzione).

La questione è fondata.

Lo stesso legislatore ha riconosciuto, in certi casi, che il

proscioglimento può ferire la dignità del cittadino allo stesso modo

d'una pronuncia di rinvio a giudizio: perciò ha stabilito che esso

sia preceduto da interrogatorio o contestazione del fatto cosicché

l'imputato sia messo in condizione di difendersi allo scopo di evitare

questo tipo di sentenza (art. 376, ora impugnato, e art. 398 del Codice

di procedura penale); per analogo motivo ha sancito l'impugnabilità

negli stessi e in altri casi (art. 387 del Codice di procedura

penale). Alcune fattispecie, come il proscioglimento per insufficienza

di prove, erano già incluse in queste norme al tempo della

pubblicazione del Codice; altre sono state aggiunte più tardi con la

riforma del 1955: e, quali che ne fossero le conclamate ragioni

politico- sociali, non c'è dubbio che fra esse dominava l'esigenza di

garantire il diritto di difesa (art. 24 della costituzione).

Ma il legislatore s'è fermato a metà strada. Non ha considerato

che la sentenza di proscioglimento in altre ipotesi può contenere o

comportare una misura di sicurezza limitatrice della libertà personale

(es. il proscioglimento per totale infermità di mente); in alcune,

neanch'esse richiamate dall'art. 376, può avere addirittura effetti

infamanti, quanto e più dello stesso rinvio a giudizio (es.

proscioglimento per intossicazione cronica da alcool o da

stupefacenti); in tutte, escluse le pronunciò emesse perché il fatto

non sussiste o non è stato commesso dal prevenuto, attribuisce

all'imputato un fatto, o non esclude l'attribuzione di un fatto, che

può non costituire reato ma tuttavia essere giudicato sfavorevolmente

dall'opinione pubblica o comunque dalla coscienza sociale.

Si deve aggiungere che queste sentenze di proscioglimento per loro

natura sono atte a cagionare un male almeno temporaneamente

irrimediabile: infatti, a differenza dalla pronuncia di rinvio, esse

chiudono il giudizio e perciò non consentono una seconda fase nella

quale, entro lo stesso grado del giudizio, si possa porre immediato

riparo a quel male. È soprattutto per questo che, nell'orbita

dell'art. 24 della costituzione, l'imputato, se non viene prosciolto

perché il fatto non sussiste o non è stato commesso da lui, deve

essere posto in condizione di difendersi tempestivamente, sia che il

giudice proceda ad atti istruttori sia che intenda proscioglierlo senza

procedervi. Questa Corte ha già osservato (vedi sentenze nn. 33 e 122

del 1966) come la garanzia per una adeguata difesa anche tecnica, nella

fase che si chiude con la sentenza istruttoria, sia costituita

essenzialmente dalla contestazione dell'accusa e dall'interrogatorio

dell'imputato (vedi, oltreché lo stesso art. 376, gli artt. 304, 365,

366, 390, 395 e 398 del Codice di procedura penale). Ne deriva che la

norma impugnata, là dove esclude l'obbligatorietà dell'uno e

dell'altra, non può non essere dichiarata costituzionalmente

illegittima.

Per analoghi motivi (vedi sentenza n. 52 del 1965) ed entro gli

stessi limiti, in applicazione dell'art. 27 legge 11 marzo 1953, n.

87, deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt.

395, ultimo comma, e 398, ultimo comma, del Codice di procedura penale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 376 del Giudice

di procedura penale nella parte in cui non prevede la contestazione del

fatto e l'interrogatorio dell'imputato ai fini del proscioglimento con

formula diversa da quella che il fatto non sussiste o non sia stato

commesso dall'imputato;

dichiara inoltre, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo

1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale degli artt. 395, ultimo

comma, e 398, ultimo comma, del Codice di procedura penale nei limiti

in cui non prevedono la contestazione del fatto e l'interrogatorio

dell'imputato ai fini del proscioglimento con formula diversa da quella

che il fatto non sussista o non è stato commesso dall'imputato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.

ECLI:IT:COST:1967:151 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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