Corte costituzionale

Ordinanza n. 12/1967

Questione dichiarata infondata · depositata il 04/02/1967 · relatore Antonio Manca

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 398

del Codice di procedura penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 16 dicembre 1965 dal Pretore di Pietrasanta

nel procedimento penale a carico di Italiani Renato, iscritta al n. 108

del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 175 del 6 luglio 1966;

2) ordinanza emessa il 27 aprile 1966 dal Tribunale di Melfi nel

procedimento penale a carico di Spione Andrea, iscritta al n. 112 del

Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 182 del 23 luglio 1966;

3) ordinanza emessa il 21 aprile 1966 dal Tribunale di Spoleto nel

procedimento penale a carico di Locci Alberto Mario, iscritta al n. 134

del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 213 del 27 agosto 1966;

4) ordinanza emessa il 23 febbraio 1966 dal Pretore di Bologna nel

procedimento penale a carico di Marzolla Elio e Pizzirani Alberto,

iscritta al n. 140 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 226 del 10 settembre 1996.

Udita nella camera di consiglio del 19 gennaio 1967 la relazione

del Giudice Antonio Manca;

Ritenuto in fatto che, con le ordinanze indicate nell'epigrafe, è

stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art.

398 del Codice di procedura penale, nella parte in cui consente che nei

procedimenti pretorili l'imputato venga tratto a giudizio, senza che lo

stesso sia stato interrogato in istruttoria, ovvero senza che il fatto

sia stato enunciato in un mandato di cattura, di comparizione o di

accompagnamento rimasto senza effetto;

che le predette ordinanze sono state ritualmente notificate,

comunicate e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;

che, in questa sede, non vi è stata costituzione di parte;

Considerato che, con sentenza n. 33 del 20 aprile 1966, questa

Corte ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 398 del Codice di

procedura penale nella parte in cui, nei procedimenti di competenza del

Pretore, non prevede la contestazione del fatto e l'interrogatorio

dell'imputato, qualora si proceda al compimento di atti di istruzione;

che, pertanto, tale disposizione ha cessato di avere efficacia e

non può avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione

della detta sentenza (artt. 136, primo comma, della Costituzione e 30,

terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87):

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della citata legge n. 87

del 1953 e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i

giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riunite le cause indicate nell'epigrafe,

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 398 del Codice di procedura penale nella parte

in cui, nei procedimenti di competenza del Pretore, non prevede la

contestazione del fatto e l'interrogatorio dell'imputato qualora si

proceda al compimento di atti di istruzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 febbraio 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGI OGGIONI.

ECLI:IT:COST:1967:12 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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