Corte costituzionale

Sentenza n. 129/1970

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/07/1970 · relatore Paolo Rossi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 663 del

codice penale; degli artt. 2 e 4 della legge 23 gennaio 1941, n.166

(norme integrative della disciplina delle pubbliche affissioni);

dell'art. 9 del D.L.C.P.S. 8 novembre 1947, n. 1417 (disciplina delle

pubbliche affissioni e della pubblicità affine); dell'articolo 113 del

testo unico delle leggi di P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.

773; e dell'art. 398 del codice di procedura penale, promosso con

ordinanza emessa il 3 dicembre 1968 dal pretore di Ronciglione nel

procedimento penale a carico di Mattei Arcangelo, iscritta al n. 23

del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 66 del 12 marzo 1969.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 3 giugno 1970 il Giudice relatore

Paolo Rossi;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un procedimento penale a carico di tale Mattei

Arcangelo, imputato della contravvenzione di cui all'art. 663 del

codice penale in relazione agli artt. 2 e 4 della legge 23 gennaio

1941, n. 166, 9 del D.L.C.P.S. 8 novembre 1947, n. 1417, 113, quinto

comma, del testo unico delle leggi di P.S. 18 giugno 1931, n. 773,

per aver affisso un manifesto manoscritto fuori degli spazi a ciò

destinati, il pretore ha sollevato d'ufficio questione di legittimità

costituzionale di tutte le norme ora citate, in riferimento all'art. 21

della Costituzione, ed altresì dell'art. 398 del codice di procedura

penale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

In particolare, nell'ordinanza di rimessione si rileva che

l'attuale formulazione dell'art. 398 del codice di procedura penale,

consentendo al pretore di citare a giudizio l'imputato senza averlo

previamente interrogato, pur nell'ipotesi in cui l'autorità di

polizia giudiziaria abbia elevato un verbale di contravvenzione,

contrasterebbe con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, sul

presupposto che l'atto di polizia dia sempre origine ad una fase

processuale nell'ambito della quale potrebbe essere precluso

all'imputato l'esercizio del diritto di difesa.

In secondo luogo, il giudice a quo osserva che la discrezionalità

attribuita dalle impugnate norme alla pubblica Amministrazione nella

scelta degli spazi da destinare alle affissioni, essendo praticamente

illimitata ed insindacabile, consentirebbe di impedire il diritto di

esprimere liberamente il proprio pensiero, garantito dall'art. 21

della Costituzione, specialmente se l'autorità non abbia adottato in

proposito determinazione alcuna.

Si è costituita in giudizio la Presidenza del Consiglio dei

ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato

con atto depositato l'11 febbraio 1969, chiedendo dichiararsi

l'infondatezza di entrambe le questioni sollevate

Alla prima eccezione la difesa dello Stato ha obiettato che la

questione è priva di consistenza, giacché o gli atti compiuti dalla

polizia costituiscono sostanzialmente atti istruttori direttamente

utilizzabili nel processo, e allora il pretore deve necessariamente,

in base alla normativa vigente in proposito a seguito delle sentenze

della Corte costituzionale n. 33 del 1966 e n. 86 del 1968, procedere

all'interrogatorio dell'imputato e alla contestazione del fatto; oppure

gli atti compiuti non sono del genere ora menzionato, ed allora non si

verte in una fase autonoma del procedimento, nella quale debba essere

assicurato il diritto di difesa, con la conseguenza che il suo

esercizio è legittimamente rimesso alla fase dibattimentale.

In ordine alla seconda questione l'Avvocatura premette che la

legge 5 luglio 1961, n. 641, e il decreto 8 novembre 1947, n. 1417,

impongono all'autorità comunale di determinare, d'intesa con i

proprietari e sentita la commissione edilizia, gli spazi da destinare

ad affissioni; qualora tale procedura non sia stata applicata è

previsto l'intervento sostitutivo del Prefetto: ciò al fine di

contemperare varie esigenze pubbliche, a volte contrastanti, quali, da

un lato quella della tutela della estetica e del decoro cittadini e

della sicurezza del traffico, e d'altro canto, quella di assicurare

spazi sufficienti ed adeguati per consentire l'affissione di manifesti

ed avvisi. Pertanto il potere spettante in proposito

all'amministrazione comunale, attribuito per esigenze pubbliche degne

di particolare tutela, non può realizzare un mezzo di limitazione del

diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.

La difesa dello Stato, ricorda, infine, che la Corte

costituzionale ebbe a riconoscere, nella prima sua sentenza, la

legittimità del quinto comma dell'art. 113 del T.U. delle leggi di

p.s. a suo tempo denunciato per gli stessi motivi ora riproposti. Considerato in diritto :

La Corte costituzionale è chiamata a decidere le seguenti

questioni:

1) se non contrasti con gli artt.3 e 24 della Costituzione, l'art.

398 del codice di procedura penale, secondo cui il pretore, qualora

non siano stati compiuti atti istruttori, può citare direttamente a

giudizio l'imputato senza averlo previamente interrogato sul fatto

addebitatogli;

2) se gli artt. 2 e 4 della legge 23 gennaio 1941, n. 166, 9

D.L.C.P.S. 8 novembre 1947, n. 1417, 113 T.U. leggi di P.S. 18 giugno

1931, n. 773, e 663 del codice penale - nella parte in cui contemplano

come contravvenzione l'affissione di stampati o manoscritti fuori

degli spazi a ciò destinati dall'autorità - non contrastino con il

diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero (art. 21

Cost.), sul presupposto che il potere dell'autorità in ordine alla

determinazione o meno degli spazi stessi sia illimitato ed

insindacabile.

1. - La prima questione è già stata decisa negativamente dalla

Corte (sentenze n. 16 del 1970, n. 4 del 1970, n. 46 del 1967,

ordinanza n. 4 del 1968 e n. 102 del 1970), né sono dedotti motivi

che inducano a diverso avviso.

2. - Nemmeno la seconda questione può trovare accoglimento.

L'assunto del giudice a quo in ordine alla insindacabilità del

potere dell'autorità comunale di determinare gli spazi destinati alle

affissioni è infondato. L'impugnato art. 9 del D.L.C.P.S. 8 novembre

1947, n. 1417, stabilisce l'obbligo dell'autorità locale di

provvedere, sentita la commissione edilizia e previo consenso dei

proprietari interessati, alla oculata scelta degli spazi da destinare

ad affissione; prevede che qualora non sia possibile tale

determinazione per mancato accordo dei soggetti interessati deve

disporre in via sostitutiva il prefetto, con decreto definitivo,

sentiti l'ufficio del genio civile e la sovraintendenza ai monumenti.

Risulta, quindi, evidente che le norme impugnate non solo

consentono alle autorità locali di disciplinare concretamente il

servizio delle affissioni pubbliche, ma impongono la determinazione

degli spazi da destinare alle esigenze della generalità, ed ogni

cittadino può sempre, in caso di ritardi od irregolarità,

sollecitare il prefetto ad intervenire autoritativamente. È appena il

caso di ricordare, infine, che esistono comunque apposite norme del

codice penale che garantiscono l'osservanza dei doveri d'ufficio da

parte dei pubblici ufficiali (artt. 328 e 323 c.p.).

Dimostrata pertanto l'infondatezza dell'assunto presupposto

nell'ordinanza di rimessione, occorre esaminare se il potere-dovere di

determinazione degli spazi di cui trattasi, conferito dalle impugnate

norme, non costituisca una illegittima limitazione al diritto di

manifestare il proprio pensiero, garantito dall'art. 21, primo comma,

della Costituzione.

Le ragioni che hanno indotto il legislatore a consentire

l'affissione di manoscritti e stampati - e non solo ai privati ma

anche alle amministrazioni statali e pubbliche solo negli appositi

spazi (art. 2 legge 23 gennaio 1941, n. 166) risultano chiaramente

dalla normativa vigente in proposito. Emerge in particolare l'esigenza

di valutare altri interessi pubblici degni di primaria considerazione,

come la sicurezza della viabilità, e la tutela dei monumenti,

dell'estetica cittadina, del paesaggio. È noto infatti, che secondo

la costante giurisprudenza di questa Corte "il concetto di limite è

insito nel concetto di diritto e nell'ambito dell'ordinamento le varie

sfere giuridiche devono di necessità limitarsi reciprocamente,

perché possano coesistere nell'ordinata convivenza civile" (sentenza

n. 1 del 1956).

In un caso analogo, esaminando il divieto, penalmente sanzionato,

di affissione dei manifesti di propaganda elettorale fuori degli spazi

stabiliti, denunciato sempre in riferimento all'art. 21 della

Costituzione, questa Corte ebbe ad enunciare taluni principi che

possono essere utilmente richiamati nella fattispecie in esame. Invero

venne allora affermato che norme siffatte, in quanto si limitano a

disciplinare l'esercizio di un diritto, "appaiono estrinsecazione di

un potere del legislatore ordinario del quale la Corte, in riferimento

a varie fattispecie e con ripetute e costanti pronunzie, ha

riconosciuto la piena legittimità, sempre che il diritto attribuito

dalla Costituzione non venga ad essere snaturato". E va ricordato che,

proprio in applicazione di questo principio allora per la prima volta

affermato, la Corte nella citata sentenza del 1956 (n. 1) ritenne che

non fosse in contrasto con l'art. 21 della Costituzione il quinto comma

dell'art. 113 del T.U. delle leggi di p.s., nel quale è disposto che

"le affissioni non possono farsi fuori dei luoghi destinati

dall'autorità competente" (sentenza n. 48 del 1964; cfr. pure

sentenza n. 49 del 1965 e ordinanza n. 97 del 1965).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 398 del codice di procedura penale,

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal

pretore di Ronciglione con ordinanza del 3 dicembre 1968;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 2 e 4 della legge 23 gennaio 1941, n. 166, 9 del

D.L.C.P.S. 8 novembre 1947, n. 1417, 113 del testo unico delle leggi

di P.S. 18 giugno 1931, n. 773, e 663 del codice penale, sollevata, in

riferimento all'art. 21 della Costituzione, con la medesima ordinanza

sopraindicata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:129 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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