Corte costituzionale

Ordinanza n. 102/1970

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/06/1970 · relatore Giuseppe Verzì

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 231, primo

comma, e 398, terzo comma, del codice di procedura penale, promosso con

ordinanza emessa il 6 novembre 1968 dal pretore di Roma nel

procedimento penale a carico di Grifoni Antonio, iscritta al n. 40 del

registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 78 del 26 marzo 1969.

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1970 il Giudice

relatore Giuseppe Verzl'.

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe viene sollevata

la questione di legittimità costituzionale degli articoli 231, primo

comma, e 398, terzo comma, del codice di procedura penale in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto

attribuiscono al pretore la facoltà di scelta se compiere oppur no

atti istruttori, e quindi se procedere all'interrogatorio dell'imputato

oppure alla contestazione del fatto, facendo dipendere in tal modo

l'esercizio del diritto di difesa dalla mera discrezionalità del

pretore.

Che nel presente giudizio non vi è stata costituzione di parti.

Considerato che la stessa questione è stata già dichiarata non

fondata dalle sentenze n. 33 del 1966 e n. 46 del 1967 le quali hanno

escluso che la scelta della via da seguire sia rimessa ad un

indiscriminato apprezzamento ed hanno precisato che, invece, si tratta

di una facoltà attribuita dall'ordinamento al giudice, condizionata

dalle obbiettive esigenze di giustizia, dalla valutazione delle prove e

dall'accertamento della verità.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 231, primo comma, e dell'art. 398, terzo

comma, del codice di procedura penale sollevata in riferimento agli

artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dalla ordinanza del

pretore di Roma del 6 novembre 1968.

Così deciso in Roma, in camera di Consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:102 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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