Corte costituzionale

Ordinanza n. 70/1968

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/06/1968 · relatore Antonio Manca

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 398, primo

comma, del Codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il

14 giugno 1967 dal pretore di Bisacquino nel procedimento penale a

carico di Sciabica Antonia e Gennusa Antonino, iscritta al n. 213 del

Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 282 dell'11 novembre 1967.

Udita nella camera di consiglio del 22 maggio 1968 la relazione del

Giudice Antonio Manca.

Ritenuto in fatto che, con l'ordinanza pronunziata il 14 giugno

1967 dal pretore di Bisacquino, è stata sollevata la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 398, primo comma, del Codice di

procedura penale, in riferimento all'art. 231, primo comma, dello

stesso Codice, tale disposizione consente che nei procedimenti

pretorili l'imputato venga tratto a giudizio, senza che lo stesso sia

stato interrogato in istruttoria, ovvero senza che il fatto gli sia

stato contestato in un mandato di cattura, di comparizione o di

accompagnamento rimasto senza effetto;

che la predetta ordinanza è stata ritualmente notificata,

comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale;

che, in questa sede, non vi è stata costituzione di parte, né

intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Considerato che, con la sentenza n. 33 del 20 aprile 1966, questa

Corte ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 398 del Codice di

procedura penale nella parte in cui, nei procedimenti di competenza del

pretore, non prevede la contestazione del fatto e l'interrogatorio

dell'imputato, qualora si proceda al compimento di atti di istruzione;

che, pertanto tale disposizione ha cessato di avere efficacia e non

può avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della

detta sentenza (artt. 136, primo comma, della Costituzione e 30, terzo

comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87);

che, d'altra parte, con la successiva sentenza n. 46 del 12 aprile

1967, è stata dichiarata non fondata, in relazione alla garanzia

costituzionale dei diritto di difesa (art. 24, secondo comma,

Costituzione), la questione di legittimità costituzionale della

disposizione dell'art. 398 del Codice di procedura penale, la quale, in

correlazione con l'art. 231, non prevede l'obbligo della contestazione

del fatto all'imputato, qualora non si proceda al compimento di atti di

istruzione sommaria;

che i principi enunciati in questa seconda decisione devono essere

riaffermati, non essendo stata dedotta e non sussistendo alcuna ragione

in contrario;

Visti gli artt. 26, secondo comma e 29 della citata legge n. 87 del

1953 e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 398, primo comma, del Codice di procedura

penale sollevata con l'ordinanza del pretore di Bisacquino ed ordina la

restituzione degli atti allo stesso ufficio giudiziario.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 maggio 1968.

ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI.

ECLI:IT:COST:1968:70 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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