Corte costituzionale

Sentenza n. 73/1975

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/03/1975 · relatore Luigi Oggioni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 152, 398 e

399 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa l'8

giugno 1971 dal giudice istruttore del tribunale di Locri nel

procedimento penale a carico di Lombardo Vincenzo, iscritta al n. 119

del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 119 dell'8 maggio 1974.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 5 febbraio 1975 il Giudice relatore

Luigi Oggioni;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con sentenza istruttoria 29 ottobre 1970 il pretore di Caulonia

dichiarava non doversi procedere a carico di Lombardi Vincenzo,

imputato del delitto di invasione di terreni di cui all'art. 633 del

codice penale, per mancanza di querela.

In sede di appello avanti al giudice istruttore presso il tribunale

di Locri, l'imputato sosteneva la nullità della sentenza perché

emessa senza il suo previo interrogatorio e lamentava che il

proscioglimento per mancanza di querela lasciava comunque su di lui il

sospetto che potesse essersi reso colpevole del reato contestatogli,

mentre ciò era assolutamente da escludere in fatto, ed il pretore

avrebbe dovuto quindi assolverlo con formula ampia di merito.

Il giudice istruttore, con ordinanza 8 giugno 1971, osservava che,

a mente dell'art. 398 c.p.p., il pretore non era effettivamente tenuto

ad assumere l'interrogatorio dell'imputato prima della pronuncia della

sentenza di non dovervi procedere per difetto di querela, il che,

peraltro, costituirebbe violazione del diritto di difesa garantito

dall'art. 24 Cost., essendo, appunto, l'interrogatorio, il mezzo

difensivo fondamentale riconosciuto all'imputato.

Al riguardo, secondo il giudice a quo, varrebbero le stesse ragioni

già a suo tempo esposte nella sentenza di questa Corte n. 151 del

1967, la quale, peraltro, concernendo la dichiarazione di

illegittimità costituzionale dell'art. 376 c.p.p. nei limiti in cui

consente al giudice istruttore di pronunziare, senza previo

interrogatorio dell'imputato, sentenza di proscioglimento per motivo

diverso da quello della insussistenza del fatto o della non commissione

dello stesso da parte dell'imputato, riguarderebbe, direttamente,

soltanto le ipotesi di proscioglimento nel merito e non il caso di

pronunzia di improcedibilità per mancanza di querela come nella

specie. Né, secondo il giudice a quo, potrebbe obiettarsi che, a mente

dell'art. 152 c.p.p. il giudice, in presenza di una causa di

improcedibilità, non può comunque scendere ad esaminare il merito,

giacché anche tale limitazione verrebbe a comprimere illegittimamente

il diritto dell'imputato a svolgere la propria difesa al fine di essere

prosciolto con formula piena e sarebbe inoltre in contrasto con l'art.

3 Cost., perché porrebbe irragionevolmente trattamenti diversi per gli

imputati circa la possibilità della immediata dichiarazione di non

procedibilità per il semplice fatto che un reato è perseguibile a

querela ed un altro d'ufficio. Pertanto, l'ordinanza del pretore

solleva questione di legittimità del citato art. 152 c.p.p.

Da quanto detto discenderebbe anche l'illegittimità dell'art. 399

c.p.p., nei limiti in cui non consente all'imputato di proporre appello

avverso la sentenza istruttoria di non doversi procedere per mancanza

di querela, giacché verrebbe così, per altro verso, pure precluso

all'imputato il diritto ad ottenere il proscioglimento con formula

ampia nel fatto, con con conseguente violazione della garanzia di

difesa.

L'ordinanza, notificata e comunicata come per legge, è stata

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 dell'8 maggio 1974.

Avanti a questa Corte si è costituito il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso come per legge dall'Avvocatura

generale dello Stato, che ha tempestivamente depositato le proprie

deduzioni.

L'Avvocatura osserva che, secondo i principi generali, in difetto

di querela per determinati reati non vi è e non vi può essere azione

penale, e quindi non vi sarebbe neppure un imputato, che è appunto la

persona contro la quale è diretta l'azione penale.

Pertanto non incorrerebbero nella lamentata violazione del diritto

di difesa né l'art. 152 c.p.p., poiché il giudice, nel caso di

querela, non potrebbe ovviamente scendere ad un qualunque esame di

merito se l'azione penale non può essere iniziata, né l'art. 398

c.p.p., perché il giudice non potrebbe interrogare come imputato una

persona che non ha tale qualità, né l'art. 399 c.p.p., perché non

potrebbe essere preveduto un diritto di appello per ottenere una

pronunzia concernente un'azione penale che non può essere iniziata.

Neppure fondato sarebbe il particolare profilo di illegittimità

per contrasto con l'art. 3 Cost. prospettato in relazione all'art. 152

c.p.p., in quanto la norma impugnata non porrebbe in essere trattamenti

diversi per situazioni uguali, ma consentirebbe il proscioglimento di

merito per colui che assume la veste di imputato, e lo escluderebbe

invece ben logicamente nei confronti della persona nei cui confronti

l'azione penale non può essere iniziata, e non è quindi imputata. Considerato in diritto :

1. - L'ordinanza del giudice istruttore presso il tribunale di

Locri, adito in sede di appello avverso sentenza del pretore di

Caulonia che aveva dichiarato non doversi procedere, per mancanza di

querela, contro Lombardo Vincenzo, accusato del reato di cui all'art.

633 del codice penale, sottopone alla Corte, in riferimento agli artt.

3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

degli artt. 152, 398 e 399 del codice di procedura penale.

Si assume in ordinanza che, sia l'obbligo imposto in via generale

al giudice, dell'immediata declaratoria che un'azione penale non possa

essere iniziata (art. 152 c.p.p.), ciò pur senza il previo

interrogatorio sul fatto da parte del soggetto interessato: sia, in

particolare, l'obbligo imposto al pretore di pronunciare senz'altro

sentenza di non doversi procedere ove risultino difettare le condizioni

di procedibilità (art. 398 c.p.p): sia, infine, la non appellabilità,

da parte del soggetto privato, contro la sentenza di non doversi

procedere (art. 399 c.p.p.): diano tutti luogo ad un complesso

normativo, escludente il diritto di difesa nel merito, (onde ottenere,

a tutela della propria reputazione, pieno proscioglimento per

insussistenza del fatto o per non commissione dello stesso) nonché

escludente il principio di pari trattamento, da doversi qui applicare

razionalmente tanto ai reati perseguibili a querela di parte, quanto a

quelli perseguibili di ufficio.

2. - La questione non è fondata.

Senza che si ravvisi qui necessario identificare la natura

giuridica dell'istituto della querela (sia questa, secondo diverse

teorie, condizione di procedibilità, ovvero di punibilità o l'una e

l'altra insieme) va considerato, anzitutto, che, laddove non si

verifichino le condizioni per l'esercizio del relativo diritto ai sensi

dell'art. 120 cod. pen. vengono a mancare a priori in modo assoluto le

premesse che consentano di dar corso all'azione penale. Manca

l'assunzione della qualità di imputato (art. 78 cod. proc. pen.):

manca, comunque, l'obbligo di effettuare preventiva comunicazione

giudiziaria (art. 304 cod. proc. pen.). Il che spiega l'"immediatezza"

dell'obbligo della relativa declaratoria (art. 152 c.p.p.) ed, infine,

l'esonero dalla iscrizione nel casellario giudiziale della sentenza di

non doversi procedere (art. 604, comma secondo, cod. proc. pen.).

Ciò stante, questo sistema non può dirsi suscettibile di riflessi

esterni, tali da dar luogo ragionevolmente ad una apparente situazione

di discredito nei riguardi di persona, cui venga attribuito un fatto,

perseguibile soltanto a condizione dell'esistenza di querela di parte.

3. - Secondo l'ordinanza di rinvio, l'interesse ad ottenere, al di

là della mancanza del cennato elemento condizionante, un pieno

proscioglimento nel merito, a riparazione del preteso discredito,

potrebbe essere tutelato, quanto meno con la forma dell'interrogatorio.

Ma, a parte che il solo interrogatorio non sarebbe, di per sé,

risolutivo, v'è da tener conto che tale mezzo istruttorio qui

presuppone pur sempre l'avvenuta assunzione della qualità di imputato.

L'art. 398, ultimo comma, cod. proc. pen. stabilisce bensì che il

pretore non possa pronunciare sentenza di non doversi procedere nei

casi di concessione di perdono giudiziale, di insufficienza di prove e

di amnistia, senza che l'imputato sia stato interrogato sul fatto:

(ciò in conformità a quanto già stabilito nell'art. 376 cod. proc.

pen. per l'istruzione formale).

Tuttavia, detto interrogatorio, che è atto istruttorio, risulta

imposto in relazione a casi, come quelli del perdono giudiziale e della

insufficienza di prove, che postulano ovviamente un esame di merito

(con l'estensione a casi similari, indicati con la sentenza n. 151 del

1967) nonché in relazione all'ipotesi di amnistia (propria), concessa

durante un'azione penale in corso, nella quale sia già configurata la

qualifica di "imputato", secondo l'espresso richiamo contenuto nei

cennati artt. 376 e 398 del codice di procedura penale.

4. - Dev'essere, di conseguenza, esclusa ogni pretesa

contraddizione delle disposizioni impugnate, singolarmente e nella loro

connessione e interdipendenza, ai principi costituzionali di cui agli

artt. 3 e 24 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 152, 398 e 399 del codice di procedura penale sollevata con

l'ordinanza 8 giugno 1971 dal giudice istruttore presso il tribunale di

Locri in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:73 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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