Corte costituzionale

Sentenza n. 123/1970

Questione dichiarata infondata · depositata il 09/07/1970 · relatore Vezio Crisafulli

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1r.d. 12/1941
  • art. 2r.d. 12/1941
  • art. 33r.d. 12/1941
  • art. 72r.d. 12/1941
  • art. 31r.d. 12/1941
  • art. 74r.d. 12/1941

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1,

2, secondo comma, 33 e 72 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento

giudiziario) e degli artt. 31, 74, prima parte ed ultimo comma, 231,

389, ultimo comma, 398 e 403, ultimo comma, del codice di procedura

penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 25 gennaio 1969 dal pretore di Porretta

Terme nel procedimento penale a carico di Bartolomei Ginetta, iscritta

al n. 42 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 66 del 12 marzo 1969;

2) ordinanza emessa il 24 marzo 1969 dal pretore di Prato nel

procedimento penale a carico di Marinelli Domenico, iscritta al n. 165

del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 145 dell'11 giugno 1969;

3) ordinanza emessa il 12 luglio 1969 dal pretore di Torino nel

procedimento penale a carico di Fiscante Luigi, iscritta al n. 427 del

registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 324 del 24 dicembre 1969;

4) ordinanza emessa il 3 giugno 1969 dal pretore di Roma nel

procedimento penale a carico di Bucchi Ferruccio, iscritta al n. 439

del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 5 del 7 gennaio 1970.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 20 maggio 1970 il Giudice relatore

Vezio Crisafulli;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza emessa il 25 gennaio 1969 nel corso di un

procedimento penale a carico di Bartolomei Ginetta il pretore di

Porretta Terme ha sollevato questione di legittimità costituzionale

degli artt. 1, 2, comma secondo, 33 e 72 del R.D. 30 gennaio 1941, n.

12 (ordinamento giudiziario) e dell'art. 31 del codice di procedura

penale in riferimento agli artt. 24, comma secondo, e 107, comma terzo

della Costituzione.

Chiarite le ragioni che rendono rilevante la questione, il pretore

osserva che le predette norme attribuendo cumulativamente ad uno

stesso organo funzioni di pubblico ministero nella fase istruttoria e

funzioni giudicanti in quella dibattimentale sarebbero in contrasto

sostanziale con il diritto di difesa che la Costituzione dichiara

inviolabile in ogni stato del procedimento e con il principio

costituzionale che a funzioni giudiziarie diverse debbono

corrispondere magistrati diversi. Sotto il primo profilo, infatti, si

rileva nell'ordinanza di rinvio che riproporre il vaglio della causa a

chi fu già in essa contestatore d'accusa e giudice dell'istruttoria e

fece già uso contro l'imputato, traendolo in giudizio, dei propri

poteri decisorii vulnera il contenuto del diritto di difesa nella sua

essenziale proiezione finalistica. Sotto il secondo aspetto si

prospetta che l'art. 107, comma terzo, della Costituzione, benché

formulato in maniera da dimostrare, quale prima intenzione del

costituente, quella di eliminare ogni diversificazione di indole non

strettamente funzionale tra magistrati, implica tuttavia letteralmente

il concetto che essi, distinguendosi per le funzioni esercitate, non

possano assommare nella propria persona una pluralità di funzioni

processuali: di qui l'incostituzionalità di ibridi giudiziari quali

quello di un inquisitore-giudice.

2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

con deduzioni depositate il 18 marzo 1969, nelle quali sostiene che

nella specie non risulta denunciata alcuna norma positiva che,

direttamente o indirettamente, possa prestarsi ad interpretazioni

restrittive o limitative del diritto di difesa, ma unicamente una

asserita situazione psicologica di disagio, e forse di prevenzione,

nella quale il magistrato investito di funzioni pretorili verrebbe a

trovarsi nei confronti dell'imputato citato a giudizio per il fatto di

aver espletato, nelle precedenti fasi del processo, attività

istruttorie ed accusatorie riguardanti il medesimo soggetto.

L'accennata cumulabilità di funzioni costituirebbe, del resto, la

conseguenza necessaria del particolare procedimento pretorile,

ispirato ad esigenze di rapidità e semplicità per materie che si

riferiscono, di regola, a reati di non grave entità, ma in numero

peraltro imponente. L'art. 107, terzo comma, della Costituzione

esprimerebbe, d'altra parte, secondo l'Avvocatura di Stato, non già

un divieto di cumulabilità nello stesso organo di più funzioni, ma

soltanto l'inammissibilità di un sistema organizzativo di tipo

gerarchico - piramidale per l'amministrazione della giustizia.

Le conclusioni della parte interveniente sono pertanto per la

infondatezza delle questioni proposte.

3. - Anche il pretore di Prato con ordinanza emessa il 24 marzo

1969 nel corso di un procedimento penale a carico di Marinelli

Domenico ha sollevato analoga questione di legittimità costituzionale

relativamente agli artt. 74, prima parte ed ultimo capoverso, 231,

389, ultimo capoverso, 398 e 403 ultimo capoverso del codice di

procedura penale, in riferimento agli artt. 24, comma secondo, e 3,

comma primo, della Costituzione, nonché - dubitativamente - all'art.

6, n. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti

dell'uomo, resa esecutiva dallo Stato italiano con la legge 4 agosto

1955, n. 848.

Rispetto al principio costituzionale sul diritto di difesa si

deducono dubbi di legittimità costituzionale sostanzialmente analoghi

nella motivazione a quelli già esposti nell'ordinanza che precede e

si trae, inoltre, argomento da alcune norme processuali penali che

considerano incompatibile con l'ufficio di giudice la situazione di chi

nello stesso procedimento abbia pronunciato o concorso a pronunciare

la sentenza di rinvio a giudizio o di chi abbia esercitato la funzione

di pubblico ministero e prevedono in tali casi la facoltà di

ricusazione (rispettivamente art. 61 prima parte e ultimo capoverso in

relazione all'art. 64 n. 6 cod. proc. pen.).

Quanto al principio di eguaglianza si ravvisa una disparità di

trattamento: a) fra gli imputati per reati di competenza pretorile che

siano giudicati dal magistrato che li ha rinviati a giudizio e coloro

che per gli stessi reati siano casualmente giudicati da un pretore

diverso; b) fra gli imputati per reati di competenza pretorile e

quelli per reati di competenza superiore.

4. - Una terza ordinanza, emessa il 12 luglio 1969 dal pretore di

Torino nel corso di un procedimento penale a carico di Fiscante Luigi,

ha promosso questione di legittimità costituzionale degli artt. 2,

comma secondo, e 72, comma terzo, del R.D. n. 12 del 1941, già

ricordato, in riferimento agli artt. 104, comma primo, 105, 106, commi

primo e secondo, 107, comma quarto, 108, comma secondo, della

Costituzione. La normativa predetta, infatti, secondo il giudice a

quo, consente l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero nella

udienza pretorile anche ad avvocati, senza che questi godano delle

garanzie spettanti ai magistrati quali appartenenti ad un ordine

autonomo ed indipendente da ogni altro potere o di quelle previste per

assicurare l'indipendenza degli estranei che partecipano

all'amministrazione della giustizia. Il conferimento di tali funzioni,

inoltre, prescinde da qualsiasi iniziativa o controllo del Consiglio

superiore della magstratura e non consegue ad una nomina per concorso,

per elezione od in altra forma, bensì ad una informale designazione da

parte del pretore.

5. - Altra ordinanza, emessa il 3 giugno 1969 dal pretore di Roma

nel corso di un procedimento penale a carico di Bucchi Ferruccio,

propone questione di legittimità costituzionale degli artt. 74 del

codice di procedura penale relativamente all'inciso "o il pretore per

i reati di sua competenza" e 72 del R.D. n. 12 del 1941, in

riferimento agli artt. 107, 108 e 112 della Costituzione, ritenendo

cioè che il cumulo delle attività inquirenti e giudicanti assegnate

all'organo pretorile sia incompatibile con i principi desumibili

dalle invocate norme costituzionali, le quali enunciano una netta

distinzione tra i due tipi di funzioni e tra gli organi ad esse

proposti, fissano i limiti ed i poteri del magistrato ed indicano

compiti precisi e ben definiti per il pubblico accusatore.

6. - All'udienza del 20 maggio 1970 l'Avvocatura dello Stato ha

confermato le proprie tesi e conclusioni. Considerato in diritto :

1. - La questione sollevata dalle ordinanze del pretore di

Porretta Terme, del pretore di Prato e del pretore di Roma, investendo

le costituzionalità delle norme disciplinanti i giudizi pretorili in

materia penale per la commistione nel medesimo organo delle funzioni

di giudice e di pubblico ministero nonché di attribuzioni

accusatorie, istruttorie e decisorie, è sostanzialmente la stessa che

questa Corte ebbe già a ritenere non fondata con la sentenza n. 61

del 1967. La questione viene ora prospettata dalle anzidette ordinanze

in relazione a disposizioni di legge non tutte coincidenti con quelle

che formarono oggetto specifico del precedente giudizio di

costituzionalità e con riferimento a norme costituzionali anch'esse

in parte diverse, senza tuttavia che questa nuova articolazione formale

introduca elementi che possano condurre a conclusioni difformi.

Giova ribadire anzitutto che il procedimento penale pretorile

risponde a esigenze, generalmente riconosciute, di speditezza e di

economia, le quali comportano ovviamente che in esso non tutti i

principi informatori della disciplina del processo penale per i reati

più gravi, di competenza del tribunale e della Corte d'assise, possano

trovare puntuale o integrale applicazione. Ciò vale, in primo luogo,

per quanto riguarda l'instaurazione del processo, che, dinanzi al

pretore, avviene ex officio, e più in generale per quanto riguarda la

separazione tra l'organo della pubblica accusa e l'organo giudicante,

che, mentre caratterizza il processo penale comune, non sussiste

invece, nelle fasi anteriori al dibattimento, e sussiste in forme

particolari, come si dirà, all'udienza, nei processi di competenza

del pretore.

2. - Deve però osservarsi che in tanto siffatte peculiarità o

anomalie, e le altre che vi si riconnettono, potrebbero ritenersi in

contrasto con le norme costituzionali invocate nelle ordinanze, in

quanto fosse dimostrato che le regole generali del nostro diritto

processuale in materia penale siano da quelle necessariamente

implicate, di guisa che ogni disciplina differenziata e derogatoria

abbia per ciò solo a tradursi in una loro indiretta violazione.

Ma non è così, come del resto altre volte e con riferimento a

questioni analoghe questa Corte ha avuto ripetutamente occasione di

affermare (v., oltre alla già rammentata sentenza n. 61 del 1967, le

sentenze n. 17 del 1965; n. 170 del 1963 e n. 27 del 1966; n. 46 del

1967; n. 16 e n. 73 del 1970). Per quanto poi specialmente riguarda

il presente giudizio, deve dirsi che né il principio esprimentesi nel

brocardo ne procedat judex ex officio, cui tendenzialmente e non senza

eccezioni si ispira l'ordinamento processuale vigente, né l'esigenza

di una costante ed assoluta separazione tra funzioni accusatorie e

funzioni decisorie o tra queste ultime e attribuzioni istruttorie,

risultano assunti, sia pure implicitamente, nel sistema

costituzionale.

A nulla vale richiamarsi in proposito agli artt. 112 e 107, terzo

comma, della Costituzione. Il primo, infatti, afferma bensì l

'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale; ma non anche

l'esclusiva spettanza della stessa al pubblico ministero (né tanto

meno offre indicazione alcuna nel senso che non siano ammissibili casi

di giurisdizione senza azione). A sua volta, il terzo comma dell'art.

107 non ha altro significato se non quello, chiaramente risultante

dalla dizione letterale della disposizione ("i magistrati si

distinguono tra loro soltanto per diversità di funzioni") e

sistematicamente argomentabile altresì dalla collocazione di essa nel

contesto di un articolo rivolto in tutte le sue parti a disciplinare lo

status dei magistrati dell'ordine giudiziario, che consiste

nell'escludere - con particolare riguardo ai magistrati giudicanti -

rapporti di subordinazione gerarchica nell'esercizio della funzione

giurisdizionale.

3. - D'altro canto, la disciplina delle attribuzioni pretorili

denunciata nelle ordinanze non contrasta con il principio della

indipendenza del giudice, comprensiva anche della terzietà o

imparzialità, intesa come assoluta estraneità rispetto alla res

judicanda. Il pretore è un giudice, che gode come tale delle

guarentigie spettanti a tutti i magistrati giudicanti dell'ordine

giudiziario, e la circostanza che ad esso sia conferito il

potere-dovere di mettere in moto il processo e che gli siano anche

affidati taluni compiti ulteriori, che sarebbero altrimenti di

competenza degli uffici del pubblico ministero, non incide sulla sua

piena libertà di giudizio né lo rende in qualche modo "interessato"

all'esito di esso. Anche quando procede a sommarie indagini o

eventualmente ad una vera istruttoria, il pretore non persegue

istituzionalmente altro interesse fuori di quello, oggettivo,

dell'accertamento della verità e delle responsabilità: del quale

l'interesse alla tutela dell'innocente è parte integrante allo stesso

titolo dell'interesse alla punizione del reo. Ed è significativo al

riguardo che l'art. 409, terzo comma, del codice di procedura penale

prescriva che il pretore debba indicare nel decreto di citazione a

giudizio " i testimoni tanto a carico quanto a discarico dell'imputato,

che reputa utili per l'accertamento della verità", senza

pregiudizio, naturalmente, delle ulteriori disposizioni in materia

probatoria applicabili alla fase del dibattimento.

4. - Neppure sussiste la lamentata violazione del diritto di

difesa, di cui al secondo comma dell'art. 24 della Costituzione,

poiché questo - sotto il profilo che qui viene in considerazione -

comporta bensì, essenzialmente, che l'accusa sia portata a conoscenza

dell'imputato, in modo da metterlo in grado di opporvi le proprie

ragioni e addurre prove in sua difesa; ma non comporta anche che ci

sia un apposito organo cui esclusivamente spettino le funzioni di

accusatore. E quella fondamentale esigenza è rispettata, specie dopo

la dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dell'art.

398 del codice di procedura penale (sent. n. 33 del 1966), con la sola

differenza che, nel processo pretorile, ad essa provvede lo stesso

pretore.

5. - Le considerazioni che precedono conducono altresì ad

escludere che la particolare disciplina del procedimento pretorile

concreti violazione dell'art. 3 della Costituzione: le situazioni di

chi sia imputato di reati spettanti alla cognizione del tribunale o

della Corte d'assise od invece di reati di competenza del pretore

sono, infatti, oggettivamente diverse e suscettibili pertanto di

diversa regolamentazione, mentre poi è sostanzialmente, oltre che

giuridicamente, irrilevante per le ragioni già dette, la asserita

differente posizione di chi sia giudicato in pretura dal medesimo

magistrato che ebbe a procedere alle indagini preliminari o agli atti

istruttori e di chi sia giudicato invece da un magistrato diverso.

Diventa perciò superfluo prendere in esame il problema, cui

accenna l'ordinanza del pretore di Prato, del rango che assume, nel

sistema delle fonti, la legge 4 agosto 1955, n. 848, che ha dato

esecuzione in Italia alla Convenzione europea per la salvaguardia dei

diritti dell'uomo, al fine eventuale di valutare le norme denunciate

anche alla stregua dell'art. 6, n. 1, di detta Convenzione: giacché

questo nulla dice di più e di diverso rispetto ai principi

costituzionali ai quali si è fatto fin qui riferimento. Non può non

rilevarsi, del resto, che siffatta questione sembra prospettata in

linea meramente ipotetica, per non dire accademica, "anche al fine di

conoscere l'opinione della Corte costituzionale sull'argomento",

mentre alla Corte spetta decidere concrete questioni di legittimità

costituzionale, e non esprimere in astratto opinioni o pareri.

6. - La questione sollevata dal pretore di Torino ha invece per

oggetto le norme dell'ordinamento giudiziario R.D. 30 gennaio 1941, n.

12, concernenti la rappresentanza del pubblico ministero nel processo

penale in pretura, limitatamente alla ipotesi in cui questa sia

affidata ad avvocati, a norma dell'ultimo comma dell'art. 72 del detto

decreto.

È da premettere che questa Corte non è chiamata a pronunciarsi

sul buono o cattivo funzionamento pratico del sistema, non senza

soggiungere che molti degli inconvenienti che ad esso si fanno

risalire - e che non vanno oltre, comunque, la scarsa utilità pratica

dell'istituto - potrebbero essere eliminati od attenuati da una più

vigile applicazione delle norme vigenti (ad esempio, provvedendo alla

nomina del rappresentante del pubblico ministero prima dell'udienza,

per modo che egli possa prendere visione degli atti e prepararsi con

la doverosa diligenza). In questa sede, la questione non può porsi se

non in termini di legittimità costituzionale, con riferimento agli

artt. 104, primo comma, 105, 106, primo e secondo comma, 107, quarto

comma, 108, secondo comma, della Costituzione, cui l'ordinanza si

richiama.

Anche questa seconda questione è infondata. Il principio

dell'art. 104, primo comma, per cui "la magistratura costituisce un

ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere", non vale ad

escludere l'ammissibilità del conferimento a persone estranee

all'ordine giudiziario di compiti attinenti alla Amministrazione della

giustizia (art. 108, secondo comma, in relazione all'art. 102,

secondo comma).

Non essendo, perciò, le persone di volta in volta chiamate a

rappresentare il pubblico ministero inquadrate nell'organizzazione

giurisdizionale né inserite nell'ordine giudiziario, è ovvio che non

possano trovare applicazione nella specie le disposizioni che

attribuiscono al Consiglio superiore della magistratura le assunzioni,

le assegnazioni e i trasferimenti dei magistrati, né quelle

concernenti la nomina per concorso e la possibilità di nomina anche

elettiva di magistrati onorari, né la norma dell'art. 107, ultimo

comma, sulle garanzie dei magistrati del pubblico ministero.

D'altro canto, la nomina fatta dal pretore non rende la persona

prescelta comunque dipendente dallo stesso giudicante, né si vede -

per restare entro i limiti della questione così come prospettata - da

parte di quali altri soggetti o poteri ne potrebbe essere menomata o

minacciata l'indipendenza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

sollevate con le ordinanze di cui in epigrafe e relative agli artt. 1,

2, comma secondo, 33 e 72 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, recante

norme sull'ordinamento giudiziario, nonché agli artt. 31, 74, 231,

389, ultimo comma, 398 e 403, ultimo comma, del codice di procedura

penale, in riferimento agli artt. 3, comma primo, 24, comma secondo,

104, comma primo, 105, 106, commi primo e secondo, 107, 108 e 112

della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:123 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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