Art. 421 c.p.c. — Poteri istruttori del giudice

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 ottobre 1940 al 12 dicembre 1973. Leggi il testo vigente →

[1]All'ammissione dei mezzi di prova provvede con ordinanza il collegio, il quale procede all'assunzione dei mezzi stessi in udienza, oppure delega uno dei suoi componenti all'assunzione di determinati mezzi di prova.

[2]Salvo il caso di consenso delle parti, la prova della potenzialita' economica dell'azienda e dei costi di produzione non puo' farsi che mediante atti e documenti esibiti dalle parti o pubblicati, interrogatorio delle parti, accesso giudiziale, e testimonianza di cittadini esperti estranei all'azienda.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 12 dicembre 1973

LavoroVersione 0.4

Ricorso al giudice del lavoro

Ricorso ex artt. 409 e 414 c.p.c. con più domande nello stesso atto — licenziamento e reintegrazione, inquadramento, differenze retributive, straordinario, TFR, contributi — fatto a paragrafi titolati, istanze istruttorie a blocchi e conclusioni per gruppi.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

LavoroVersione 0.1

Memoria difensiva nel rito del lavoro

Costituzione del convenuto ex art. 416 c.p.c.: eccezioni tipiche già scritte dai fatti (incompetenza, legittimazione, decadenza, prescrizione, pagamento), presa di posizione fatto per fatto, difese sulle domande del ricorso, riconvenzionale con l’istanza dell’art. 418, chiamata del terzo, prove e procura in calce.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

LavoroVersione 0.1

Ricorso per l’impugnazione del licenziamento

Ricorso del lavoratore ex artt. 414 e 441-bis c.p.c.: regime secondo la data di assunzione e le dimensioni del datore, licenziamento disciplinare, per motivo oggettivo, senza motivi, orale o nullo, impugnazione stragiudiziale dell’art. 6 della l. 604/1966, tutele graduate come le prevedono l’art. 18 dello Statuto, l’art. 8 della l. 604/1966 e il d.lgs. 23/2015.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

Corte di cassazione

5 pronunce che riguardano l’art. 421 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 10930/2026

    24 aprile 2026

    Nel processo del lavoro, anche nella fase emergenziale, la sostituzione dell'udienza destinata alla discussione della causa con il deposito di note scritte, ex art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, nonostante la richiesta della parte di discussione orale, è ammissibile a condizione che siano garantiti, in base alla situazione concreta, il dialogo tra le parti, il principio del contraddittorio e il diritto di difesa. (Nella specie, la S.C. ha affermato che il rigetto, in primo grado, della richiesta di svolgimento in presenza dell'udienza ex art. 420 c.p.c., per essere stata ritenuta la causa matura per la decisione per carenze di allegazione e prove nel ricorso, aveva determinato la radicale obliterazione della fase propriamente orale, ricomprendente l'interrogatorio libero e il tentativo di conciliazione, con conseguente impedimento in radice della prova).

    Art. 421 c.p.c. · Art. 127-ter c.p.c. · Art. 132 c.p.c. · Art. 420 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 321 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 32596/2025

    14 dicembre 2025

    Nel rito del lavoro, il giudice può acquisire, anche in grado di appello ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c., nuovi elementi di prova dalla cui prospettazione o produzione la parte sia formalmente decaduta, purché la prova riguardi fatti ritualmente allegati nel processo e, muovendo da una pista probatoria constatabile dagli atti, ossia dagli elementi istruttori già acquisiti e dall'oggetto del processo quale definito dalle allegazioni delle parti, sia concretamente idonea - secondo un ragionamento basato sull'id quod plerumque accidit - a colmare un deficit dimostrativo rispetto ad un fatto decisivo per il giudizio.

    Art. 421 c.p.c. · Art. 2697 c.c. · Art. 437 c.p.c.

    Rassegna di dicembre 2025, p. 147 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 23594/2025

    20 agosto 2025

    Nella causa tra ente previdenziale e datore di lavoro per il pagamento di contributi omessi non sussiste incapacità a testimoniare del lavoratore, difettando un interesse giuridico attuale e concreto che lo legittimi ad intervenire in giudizio - il quale non è ravvisabile nell'interesse di mero fatto a che la controversia venga decisa in un certo modo, in coerenza con l'esclusiva titolarità del credito contributivo in capo all'ente -, ferma restando la possibilità, per il giudice, di interrogarlo liberamente ai sensi dell'art. 421, comma 4, c.p.c.

    Art. 421 c.p.c. · Art. 246 c.p.c.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 324 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 20812/2025

    23 luglio 2025

    Nel rito del lavoro - anche se svolto in modalità telematica - il mancato deposito, da parte dell'appellante, del proprio fascicolo e della sentenza impugnata comporta che il giudice, ove non possa supplire con gli altri atti di causa, provveda a sollecitare alla parte, a norma dell'art. 421 c.p.c., tale deposito, dovendo rigettare nel merito l'impugnazione solo in caso di inosservanza dell'ordine.

    Art. 421 c.p.c.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 300 ↗

Tutte le 9 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di luglio/agosto 2025 ↗, dicembre 2025 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 64/1980

    Questione infondata
    22 aprile 1980

    La riunione di controversie connesse in materia di lavoro, disposta soltanto per identita` di questioni e non di petitum o di causa petendi, non priva le persone che rivestano la qualita` di parte in alcuna di esse, e siano al contempo indicate come testi in altre, della capacita` a testimoniare sotto vincolo di giuramento. (Non fondatezza, ai sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 421 comma quarto cod.proc.civ. sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., sul presupposto che a seguito della riunione delle cause connesse di lavoro consentirebbe di interrogare liberamente persone che, per effetto della operata riunione, sono divenute parti e come tali risultano prive della capacita` a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c.).

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 42 c.p.c. · Art. 1 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 10/1979

    Questione inammissibile
    10 maggio 1979

    Sussiste la rilevanza della questione di legittimita` costituzionale di una norma solo se di essa debba farsi concreta applicazione, non bastando la generica possibilita` che la norma stessa venga applicata nel corso del giudizio, ove si verifichino le condizioni necessarie per la sua applicazione. (Inammissibilita` - per difetto di rilevanza - della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 416 ultimo comma, 420 primo e ultimo comma, 421, terzo comma, 424 e 431, primo e ultimo comma - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - in quanto le norme denunziate determinerebbero un irragionevole disparita` tra le parti nel processo del lavoro, in danno del convenuto - datore di lavoro, incidendo altresi` sull'imparzialita` dell'organo giudicante -). - Cfr. S.n. 19/1974; 110/1974; 13/1977; 16/1977; 17/1977.

    Art. 416 c.p.c. · Art. 420 c.p.c. · Art. 421 c.p.c. · Art. 424 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 64/1978

    Questione infondata
    10 maggio 1978

    Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 421, secondo comma, e 423, secondo comma, c.p.c., nella parte in cui, rispettivamente, non consentono alla parte interessata di formulare prove contrarie a quelle ammesse dal giudice e concedono la possibilità di emettere, su istanza del lavoratore, ordinanza di pagamento somme in via provvisoria, in quanto prive di rilevanza non essendo state, nel giudizio a quo, ne' disposta, d'ufficio, l'ammissione di mezzi di prova, ne', da alcuna delle parti, formulata istanza per ottenere la provvisionale.

    Art. 421 c.p.c. · Art. 423 c.p.c. · Art. 431 c.p.c. · Art. 414 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (7)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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