Art. 420-bis c.p.c. — Accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti e accordi collettivi

[1]Quando per la definizione di una controversia di cui all'articolo 409 e' necessario risolvere in via pregiudiziale una questione concernente l'efficacia, la validita' o l'interpretazione delle clausole di un contratto o accordo collettivo nazionale, il giudice decide con sentenza tale questione, impartendo distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione o, comunque, per la prosecuzione della causa fissando una successiva udienza in data non anteriore a novanta giorni.

[2]La sentenza e' impugnabile soltanto con ricorso immediato per cassazione da proporsi entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza.

[3]Copia del ricorso per cassazione deve, a pena di inammissibilita' del ricorso, essere depositata ((nel fascicolo d'ufficio contenente)) la sentenza impugnata entro venti giorni dalla notificazione del ricorso alle altre parti; il processo e' sospeso dalla data del deposito. 178

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164

178

Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Testo vigente dal 26 novembre 2024

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 404/2008

    Questione infondata
    5 dicembre 2008

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 18 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 e 420- bis del codice di procedura civile, censurati, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, perché la previsione di un accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti ed accordi collettivi - accertamento che il giudice di primo grado deve effettuare con sentenza impugnabile con ricorso in cassazione - esulerebbe dai principi e dai criteri della legge delega 14 maggio 2005, n. 80, introducendo una sorta di processo incidentale obbligatorio nell'ambito del giudizio di primo grado, senza limitarsi al mero ampliamento delle ipotesi di cui all'art. 360, numero 3, del codice di rito. Questione analoga è già stata dichiarata manifestamente infondata sul rilievo che la legge di delegazione, nel prevedere una delega al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione, ha fissato (lettera a del terzo comma dell'art. 1) i criteri direttivi, indicando, come obiettivo prioritario, la valorizzazione della funzione nomofilattica nel processo di cassazione e che a tale obiettivo è strettamente funzionale l'introduzione della procedura di interpretazione pregiudiziale delle clausole dei contratti ed accordi collettivi, affidata all'iniziativa del giudice di primo grado e all'intervento della Corte di cassazione nei termini descritti dall'art. 420 -bis cod. proc. civ., e non vengono addotti argomenti diversi ed ulteriori rispetto a quelli già esaminati. - v., citata, ordinanza n. 298 del 2007.

    Art. 76 cost. · Art. 420-bis c.p.c. · Art. 360 c.p.c. · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 298/2007

    Questione infondata
    17 luglio 2007

    In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 420- bis, cod. proc. civ., in riferimento agli artt. 3, 76 e 111 Cost., è infondata l'eccezione di inammissibilità per essere il problema interpretativo della norma del contratto collettivo già stato risolto nel corso del giudizio a quo . E invero, benché il rimettente avesse espresso, in un provvedimento privo peraltro di contenuto decisorio, la propria opzione valutativa in ordine alla validità della clausola collettiva applicabile, nell'ordinanza di rimessione ha esplicitato nuovi e più approfonditi argomenti sulla persistenza delle difficoltà ermeneutiche, il che giustifica il ricorso alla procedura pregiudiziale introdotta dall'art. 420- bis , che, in quanto norma processuale, è immediatamente applicabile al giudizio in corso.

    Art. 39 cost. · Art. 111 cost. · Art. 420-bis c.p.c. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 novembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 2 marzo 2006 al 26 novembre 2024. 8 parole tolte, 4 parole aggiunte.

Copia del ricorso per cassazione deve, a pena di inammissibilita' del ricorso, essere depositata tolto: presso la cancelleria del giudice che ha emesso aggiunto: nel fascicolo d'ufficio contenente la sentenza impugnata entro venti giorni dalla notificazione del ricorso alle altre parti; il processo e' sospeso dalla data del deposito.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164

    Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art420bis · fonte del testo

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