Corte costituzionale

Sentenza n. 64/1980

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/04/1980 · relatore Virgilio Andrioli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 421, quarto

comma, cod.proc.civ., modificato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533,

promosso con ordinanza, emessa il 20 gennaio 1976 dal Pretore di

Torino, nel procedimento civile vertente tra Marmo Dante ed altri e la

Soc.p.az. Michelin Italiana, iscritta al n. 179 del registro ordinanze

1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 99 del

14 aprile 1976.

Visto l'atto di costituzione della Soc.p.az. Michelin Italiana,

nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 13 febbraio 1980 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli;

uditi l'avv. Cristoforo Barberio Corsetti per la società Michelin

Italiana e l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente

del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ricorso depositato nella cancelleria della Pretura di

Torino il 10 giugno 1975, Marmo Dante, dipendente della Soc.p.az.

Michelin Italiana in qualità di pompiere, premesso che prestava tale

attività lavorando 24 ore su 24 un giorno sì e un giorno no, espose

di non essere retribuito in base al numero di ore esplicate in

relazione ai vigenti accordi sindacali e, in particolare, di non

ricevere la maggiorazione retributiva per i turni diurni e notturni, di

cui all'art. 9 del C.C.N.L. per i dipendenti delle aziende produttrici

di gomma e plastica 18 marzo 1974, e di non percepire altro che

seicento lire a notte per l'intero turno notturno, e chiese che la

convenuta venisse condannata al pagamento della differenza retributiva.

A sostegno della domanda avanzò istanza di assunzione di prova

testimoniale su quattro capitoli relativi alle modalità del lavoro

prestato, indicando a testi Vigna Cesare e Gallo Mario.

La convenuta, costituitasi mediante memoria 1 agosto 1975, chiese

in via preliminare disporsi la riunione, ai sensi dell'art. 151

disp.att.cod.proc.civ., al ricorso de quo di ricorsi di altri

dipendenti, fissati per la stessa udienza del 1 settembre 1975, per dar

vita ad identiche questioni, e, nel merito, concluse per il rigetto

della domanda attrice.

Alla istanza preliminare della convenuta fece diritto il Pretore

designato all'udienza di discussione, sebbene il difensore di alcuni

attori osservasse che la commistione nella persona dello stesso

lavoratore delle qualità di attore e di teste indotto, provocandone

l'incapacità a testimoniare, poteva risolversi in una menomazione del

diritto di difesa di altro lavoratore, che l'avesse indotto quale

teste.

All'udienza del 2 settembre 1975, fallito il tentativo di

conciliazione, si procede all'interrogatorio libero degli attori Marmo

Dante e Trolton Giulio; alle udienze del 4 e del 9 settembre 1975 fu

esperito l'interrogatorio libero di altri attori; all'udienza del 13

novembre 1975 il Pretore dispose la riunione di cause già riunite con

cinque cause promosse da altri dipendenti della Michelin;

l'interrogatorio libero di altri attori venne proseguito nelle udienze

del 20 novembre, del 7 e del 18 dicembre 1975 e dell'8 gennaio 1976, ed

esaurito alla udienza del 20 gennaio 1976, nel corso della quale il

difensore di alcuni attori insisté nell'istanza di ammissione della

prova orale inducendo quali testi alcuni degli attori.

2. - Sulla

opposizione della convenuta il Pretore, con ordinanza di pari data,

debitamente comunicata e notificata e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale n. 99 del 14 aprile 1976 (n. 179 reg.ord. 1976), ha

dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di

legittimità, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 421,

comma quarto, c.p.c., a tenor del quale "il giudice, ove lo ritenga

necessario, può ordinare la comparizione, per interrogarle liberamente

sui fatti di causa, anche di quelle persone che siano incapaci di

testimoniare a norma dell'art. 246 o a cui sia vietato a norma

dell'art. 247" (art. 247, dichiarato illegittimo da questa Corte con

sentenza n. 248/1974, con la quale si è invece ritenuta infondata la

questione di costituzionalità dell'articolo 246).

3. - Avanti la Corte è intervenuta la Presidenza del Consiglio dei

ministri con atto, depositato il 4 maggio 1976, in cui l'Avvocatura

generale dello Stato ravvisa nell'art. 151 disp.att.cod.proc.civ.

l'assorbimento, nel campo delle controversie individuali di lavoro,

delle azioni di massa o di serie facilitato sia dalla legge 20 maggio

1970, n. 300, sia dalla maggiore coscienza, nei lavoratori in fabbrica,

degli interessi collettivi; su di un piano più strettamente tecnico

poi, osserva che non ogni interesse alla vittoria di una delle parti

determina l'incapacità a testimoniare dell'interessato, né, più

specificamente, la provoca l'interesse alla soluzione di questioni

insorte tra altre parti la cui soluzione potrà giovare all'interessato

in successiva causa, a proporre la quale è legittimato in via

principale. D'altro canto - insiste l'Avvocatura - la riunione di cause

connesse non le rende inscindibili né imprime al convincimento del

giudice il sigillo della unitarietà talché ben può la consistenza di

un fatto essere accertata in una e negata in altra di dette cause.

Donde la conclusione che ben può l'attore di una causa connessa

rendere testimonianza sotto vincolo di giuramento in altra causa

connessa e, quindi, la infondatezza delle proposte questioni, di cui

difetterebbe l'interesse. Ché, se - chiosa da ultimo l'Avvocatura -

fosse l'attore in controversia di lavoro connessa incapace a

testimoniare in altra controversia riunita perché connessa sol per

identità di questioni, ben potrebbe il giudice del lavoro esercitare i

poteri istruttori attribuitigli dall'articolo 421 cod.proc.civ. e,

comunque, disporre la separazione delle cause riunite onde consentire a

ciascuno dei lavoratori di giovarsi delle deposizioni rese dai compagni

sotto vincolo di giuramento.

Delle parti private si è costituita la sola Michelin Italiana la

quale, nelle deduzioni depositate il 4 maggio 1976, conclude per la

irrilevanza e, in ipotesi, per la infondatezza della questione di

legittimità: irrilevanza derivante da ciò che non tutti i lavoratori

erano ad un tempo attori e indotti in qualità di testi, che i

lavoratori indotti quali testi avrebbero assistito, in ispreto all'art.

251 c.p.c., all'interrogatorio non formale dei compagni di lavoro

attori, e, pertanto, non potrebbero deporre in qualità di testi, e che

il Pretore, in attesa della definizione dell'incidente di

costituzionalità, avrebbe potuto disporre la separazione delle cause

in un primo tempo riunite; infondatezza, basata su ciò che

l'incapacità a testimoniare di parti di cause riunite deriva non tanto

dall'art. 246 c.p.c. quanto dalla incompatibilità tra le qualità di

parte e di teste. Nella memoria, depositata il 10 novembre 1979, la

Michelin Italiana nega fondamento alla denunciata violazione dell'art.

3 Cost. perché il rito speciale del lavoro è giustificato dalla

particolare natura dei rapporti di lavoro, che si differenziano,

soprattutto sotto il profilo sociale, dagli altri rapporti litigiosi.

Né maggiore credibilità riveste, sempre ad avviso della Michelin

Italiana, la denuncia di violazione del l'art. 24 Cost. perché la

combinata applicazione degli articoli 421, quarto comma, c.p.c. e 151

disp.att. cod.proc.civ. determina non già una limitazione della prova

per testi, sibbene la impossibilità di sentire come testi persone che

abbiano assunto la qualità di parti. A questo punto, si pone la

convenuta datrice di lavoro in contrasto con l'Avvocatura dello Stato

perché "il pompiere, interrogato come teste sulle domande di colleghi,

influisce, con le proprie risposte, anche sulla decisione che verrà

presa sulla sua domanda: egli mantiene, quindi, nel rispondere la veste

e gli interessi di parte che sono incompatibili con la qualità di

teste". Insomma - ribadisce la Michelin Italiana - "questa, che è la

vera ragione per cui, riuniti i procedimenti, gli attori non possono

assumere la veste di testi, non si pone affatto in conflitto con il

precetto dell'art. 24 della Costituzione".

4. - All'udienza pubblica del 13 febbraio 1980, in cui il Giudice

Andrioli ha svolto la relazione, la Presidenza e la Michelin Italiana

hanno illustrato le già prese conclusioni. Considerato in diritto :

1. - Secondo il Pretore di Torino non solo "il concreto

esperimento dell'interrogatorio libero non ha fornito elementi

sufficienti per una decisione", né il giuramento suppletorio era nella

specie utilizzabile, ma "i ricorrenti non possono contare che sulle

deposizioni dei compagni di lavoro. Poiché quelli che non hanno

sottoscritto i ricorsi, si sono fatti firmatari di una dichiarazione a

sostegno dell'azienda convenuta, ne consegue che l'esclusione dalle

liste testimoniali di coloro che sono parti nelle cause connesse e

riunite, comporta necessariamente il venir meno di ogni possibilità di

provare i fatti a fondamento delle domande. Né la situazione muta in

relazione al fatto che 2 dei 32 testi di parte attrice non siano in

causa ed uno abbia rinunciato alla domanda. L'esiguità del numero è

tale da non modificare sostanzialmente la posizione difensiva nel suo

complesso".

Sebbene non tutte le argomentazioni, di cui è tessuto

l'apprezzamento di rilevanza condotto dal Pretore, siano da

condividersi, il giudizio, preso nel suo complesso, è sufficiente ad

aprire la via alla valutazione sulla fondatezza della proposta

questione.

Il giudice a quo accusa i conditores del testo novellato dell'art.

421, comma quarto, c.p.c. di aver trascurato la eventualità, divenuta

attuale a seguito della novellazione dell'articolo 151 disp. att. cod.

proc. civ., di escutere sotto giuramento quei terzi che per effetto

della riunione dei giudizi - facoltativa nel rito ordinario - sono

divenuti parti, ma che non per questo hanno cessato di essere titolari

di un mero interesse di fatto alla definizione dei processi paralleli

riuniti. Pertanto, oggetto della censura è non l'art. 151 disp.att.

cod. proc.civ., il quale non provoca la riunione di cause connesse per

identità di questioni sol quando la riunione renda troppo gravoso o

comunque ritardi eccessivamente il processo, ma l'art. 421, comma

quarto, il quale, in ossequio alla direttiva intesa dal legislatore del

1973 ad arricchire le fonti del prudente apprezzamento del giudice,

consente di interrogare liberamente persone pur incapaci a testimoniare

a sensi dell'articolo 246.

Senonché l'interpretazione dell'art. 421, comma quarto, posta dal

Pretore, in combinazione con l'art. 246, a base della censura

d'incostituzionalità della prima delle or menzionate norme, contrasta

con il significato attribuitole dalla giurisprudenza ordinaria con

riferimento a pretese, azionate in controversie di lavoro connesse sol

per identità di questioni (e non di petitum o di causa petendi), che

non attribuisce la qualità di parte in senso sostanziale e non ne

inferisce la incapacità a testimoniare a persone titolari di pretese

in tal guisa connesse.

La Corte fa proprio siffatto orientamento e, pertanto, ritiene non

fondata la questione di legittimità dell'art. 421, comma quarto,

interpretato nel senso che la riunione di controversie in materia di

lavoro (e di previdenza e di assistenza) connesse disposta soltanto per

identità delle questioni non priva le persone, che rivestano la

qualità di parte in alcuna di esse e siano ad un tempo indotte come

testi in altre, della capacità a testimoniare sotto vincolo di

giuramento.

Non rientra nel magistero di questa Corte scrutinare in qual modo

il prudente apprezzamento del giudice del lavoro si applichi alle

deposizioni sotto vincolo di giuramento di coloro che siano stati

sottoposti all'interrogatorio libero di parte, previsto nell'art. 420,

comma primo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata ai sensi di cui in motivazione la questione di

legittimità, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. con la

ordinanza 20 gennaio 1976 dal Pretore di Torino, dell'art. 42 1, comma

quarto, cod.proc.civ.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1980:64 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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