Codice di procedura civile

Art. 247 c.p.c. — Divieto di testimoniare

Non possono deporre il coniuge ancorche' separato, i parenti o affini in linea retta e coloro che sono legati a una delle parti da vincoli di affiliazione, salvo che la causa verta su questioni di stato, di separazione personale o relative a rapporti di famiglia. 23

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale, con sentenza 10 - 23 luglio 1974, n. 248 (in G.U. 1a s.s. 31/07/1974, n. 201), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 247 del codice di procedura civile".

Testo vigente dal 1 agosto 1974

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 248/1974

    Ha colpito questo articolo
    23 luglio 1974

    È costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 24 della Costituzione - l'art. 247 del cod. proc. civ. in quanto il divieto di testimoniare (da tale norma rivolto al coniuge, parenti, affini ed affiliati) - che non ha alcun riferimento all'oggetto specifico del giudizio, ne' alla rilevanza degli interessi in giuoco, ma unicamente ha tratto ad una aprioristica valutazione negativa di credibilità di chi è legato alla parte da vincolo familiare - limita ingiustificatamente il diritto alla prova, che è nucleo essenziale del diritto di difesa.

    Art. 247 c.p.c. · Art. 246 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 156/1975

    Questione infondata
    19 giugno 1975

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale (sollevata con ordinanza 13 luglio 1974 del pretore di Misilmeri) dell'art. 247 del cod. proc. civ., già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sent. n. 248 del 26 giugno 1974.

    Art. 247 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 3 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 139/1975

    Questione infondata
    11 giugno 1975

    La norma dichiarata costituzionalmente illegittima cessa di avere efficacia e non può avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte. Pertanto, va dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa ad una disposizione di legge che una precedente decisione della Corte abbia già riconosciuto illegittima. (Nella specie era stata riproposta - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 247 cod. proc. civ., che vietava in linea generale di testimoniare alle persone legate ad una delle parti da vincolo matrimoniale o di parentela, o di affinità in linea retta, o di affiliazione; disposizione già dichiarata incostituzionale (con sentenza n. 248 del 1974) perché limitava ingiustificatamente il diritto alla prova, quale nucleo essenziale del diritto di azione e di difesa, diritto che non può farsi poggiare su una aprioristica esclusione del valore probatorio della testimonianza di alcuni soggetti fondata su motivi di sospetto e di non sincerità, mentre la valutazione di attendibilità della prova può essere compiuta solo "a posteriori" dal giudice in base al suo prudente apprezzamento).

    Art. 247 c.p.c. · Art. 248 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 agosto 1974

Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1940 al 1 agosto 1974.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 10 - 23 luglio 1974, n. 248 (in G.U. 1a s.s. 31/07/1974, n. 201), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 247 del codice di procedura civile".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art247 · fonte del testo

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